Cassazione Penale, Sentenza n. 18120/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che ha confermato la convalida del sequestro preventivo di una somma di denaro pari a EUR 211.900. La difesa ha dedotto, in primo luogo, che lo stesso importo era stato già oggetto di precedente sequestro probatorio annullato dal Tribunale del riesame (con ordinanza del 6/11/2024) e restituito; perciò la nuova misura disposta dal PM (18/11/2024) sarebbe illegittima per mancanza di "quid novi" e per violazione del giudicato cautelare (effetto preclusivo endoprocessuale). In secondo luogo è censurata la valutazione del "fumus commissi delicti", ritenuta fondata su elementi congetturali e sulle dichiarazioni dell'indagato, elementi secondo la difesa non utilizzabili ai fini cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Roma. La Corte ha affermato che le ordinanze del Tribunale in materia di misure cautelari reali producono un'efficacia preclusiva di natura endoprocessuale, sebbene limitata: il pubblico ministero non può ottenere una nuova misura cautelare sugli stessi elementi già ritenuti insufficienti dal giudice del riesame, salvo che si tratti di elementi nuovi o di un diverso titolo di reato. La Corte ha quindi ordinato che il Tribunale del riesame verifichi se la nuova richiesta si basi su elementi nuovi o su diverso titolo di reato ovvero se il precedente provvedimento escludente la provenienza delittuosa incida radicalmente sulla configurabilità del reato di riciclaggio; la Corte non ha esaminato il secondo motivo, rimettendone la valutazione al giudice di rinvio dopo l'accertamento sull'effetto preclusivo.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
Riferimento alla fattispecie di reato collegata alla provenienza del denaro; la sentenza richiama la necessità di valutare se l'annullamento del precedente sequestro incidesse sulla configurabilità di reati connessi (es. riciclaggio/operazioni su proventi di reato)
art. 648-quater cod. pen.
Richiamato nella massima giurisprudenziale citata: normativa rilevante in tema di sequestro preventivo a fini di confisca; la Corte segnala che non è permessa la reiterazione della misura sugli stessi elementi già ritenuti insufficienti
artt. 125, 257, 263, 321, 325 cod. proc. pen.
Norme procedure relative al sequestro, alle misure cautelari reali e ai rimedi: il ricorso invoca violazioni procedurali e la corretta applicazione delle garanzie nel procedimento cautelare
art. 649 cod. proc. pen.
Fondamento giuridico dell'effetto preclusivo endoprocessuale (principio del "ne bis in idem" in ambito cautelare): una decisione del tribunale del riesame che annulla una misura può impedire la nuova adozione della stessa misura se fondata sugli identici elementi
Cass. Sez. 2, n. 51199 del 01/10/2019 (Amoruso)
Giurisprudenza richiamata dalla Corte che afferma che, in assenza di elementi nuovi, il PM non può richiedere una nuova misura cautelare reale basata sugli stessi elementi già ritenuti insussistenti o insufficienti dal giudice del riesame
Cass. Sez. U, n. 20 del 12/10/1993
Precedente giurisprudenziale citato a conferma del principio secondo cui il riesame favorevole al ricorrente può incidere sulle successive iniziative cautelari in assenza di novità
Massime di principio
- Se un Tribunale del riesame ha annullato un sequestro di beni o denaro per insussistenza del fumus o per altri motivi di merito, il Pubblico Ministero non può ottenere una nuova misura cautelare sugli stessi elementi senza produrre elementi nuovi o indicare un diverso titolo di reato
- Il provvedimento del Tribunale di riesame ha un'efficacia preclusiva endoprocessuale limitata: impedisce la reiterazione della misura quando la nuova richiesta è fondata sugli identici elementi già analizzati e rigettati
- La legittimità di un nuovo sequestro richiede che il PM specifichi e documenti il "quid novi" (nuovi elementi di fatto o giuridici) o un diverso inquadramento giuridico rispetto alla misura precedente
- La difesa deve eccepire espressamente il vincolo del giudicato cautelare in sede di riesame; se il Tribunale non si pronuncia sulla preclusione invocata, la Corte di Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo esame
- Sussiste una fase sequenziale: prima va valutata la sussistenza di effetto preclusivo (eventuale impedimento alla nuova misura), e solo dopo, qualora ammessi nuovi elementi, va valutato nuovamente il fumus commissi delicti
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