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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3625/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti (ex soci della Simpra srl poi cancellata) impugnano la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate, aveva ritenuto legittimo l'accertamento notificato originariamente alla società e aveva ammesso la chiamata in giudizio degli ex soci in quanto successori processuali della società estinta. Gli Zara contestavano in particolare che: (i) l'appello dell'Agenzia diretto ai soci fosse inammissibile per carenza di interesse dell'Amministrazione a perseguire la pretesa verso soggetti che non avrebbero potuto compensare crediti e debiti essendo la società estinta; (ii) la legittimazione passiva dei soci non potesse essere riconosciuta se non fosse provata la loro effettiva percezione di somme/beni in sede di liquidazione (art. 2495 c.c. e art. 36 d.P.R. 602/73); (iii) la Commissione non avrebbe potuto precludere la discussione di tali questioni nel giudizio già instaurato contro la società.

La decisione

La Corte (Sezioni Unite) ha rigettato i primi tre motivi rilevanti del ricorso e confermato l'orientamento della Commissione Tributaria Regionale. In sintesi: (1) la cancellazione della società determina un fenomeno successionale 'sui generis' per cui gli ex soci sono successori processuali ai sensi dell'art. 110 c.p.c., dunque la loro chiamata in giudizio da parte dell'Agenzia era corretta; (2) la condizione prevista dall'art. 2495 c.c. (riscossione di somme in sede di liquidazione) incide sull'interesse ad agire del creditore e non sulla legittimazione processuale del socio: pertanto la verifica dell'avvenuta percezione è un elemento che, se contestato, deve essere allegato e provato dall'Amministrazione finanziaria, ma nel procedimento originario contro la società non può essere introdotto come fatto impeditivo della pretesa nei confronti dei soci; (3) nel contesto tributario resta necessario, prima di poter chiedere la responsabilità patrimoniale dei soci, l'emissione di un autonomo atto impositivo nei loro confronti (art. 36 d.P.R. n.602/1973, comma 5): la verifica della percezione di utili/beni è dunque materia del successivo procedimento amministrativo e del relativo giudizio. Ne consegue l'infondatezza delle censure degli Zara e la conferma della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 2495 cod. civ.

    La norma disciplina la responsabilità dei soci per i debiti della società e la condizione relativa alla percezione di somme in sede di liquidazione: la Corte interpreta il secondo comma come condizione dell'interesse ad agire del creditore e non come requisito di legittimazione processuale del socio; l'eventuale assenza di riscossione incide sull'interesse del creditore, non sulla qualità di successore processuale dell'ex socio.

  • art. 36 d.P.R. 602/1973

    1. I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti. 2. La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della società o dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori. 3. I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile. Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria. 4. Le responsabilità previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili. 5. La responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 6. Avverso l'atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. Si applica il primo comma dell'articolo 39.

    La Corte sottolinea che l'art.36 richiede la notificazione di un autonomo atto di accertamento ai soci per far valere la loro responsabilità tributaria: pertanto la verifica della percezione di somme in liquidazione (o altra prova della responsabilità personale) è materia del successivo procedimento amministrativo e del relativo giudizio, non del processo originario contro la società.

  • art. 110 cod. proc. civ.

    Disciplina la caduta della parte per 'altra causa' e la prosecuzione del processo: la Corte lo applica al fenomeno successorio della cancellazione della società, ritenendo che gli ex soci divengano successori processuali e possano essere parte nel giudizio già pendente.

  • art. 100 cod. proc. civ.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di interesse ad agire dell'attore; la Corte ritiene che, nella fattispecie, il requisito rilevante sia l'interesse dell'Amministrazione ad ottenere il consolidamento dell'accertamento nei confronti della società e la successiva possibilità di agire contro i soci con atto distinto.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Norma di riferimento sul giudizio tributario; la Corte la utilizza per evidenziare i limiti della materia del contendere nel processo tributario (natura impugnatoria e divieto di ampliamento del petitum).

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    Norma sulla notificazione degli atti di accertamento: collegata all'art.36 d.P.R. 602/73 per la necessità che l'accertamento della responsabilità dei soci sia notificato ai sensi di tale articolo.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    Regola l'impugnazione degli atti amministrativi tributari: la Corte la richiama per ribadire che il giudizio tributario è un processo di 'impugnazione-merito' ma delimitato all'oggetto dell'atto e alle ragioni di opposizione iniziali.

  • art. 28 d.lgs. n. 175/2014

    Norma speciale che posticipa per cinque anni l'effetto estintivo della cancellazione ai fini tributari. La Corte osserva che, sebbene la norma permetta alla società (per il periodo di efficacia) di conservare poteri processuali/di rappresentanza, essa non cambia la regola generale per cui la responsabilità patrimoniale dei soci va accertata con atto autonomo.

  • art. 7 comma 5-bis d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per conformare la regola secondo cui la verifica della responsabilità dei soci in ambito tributario deve essere trattata nel relativo procedimento (sottolinea il limite di introdurre nel giudizio originario questioni attinenti alla responsabilità personale dei soci).

Massime di principio

  • La cancellazione/estinzione della società determina un fenomeno successorio 'sui generis' e attribuisce agli ex soci la legittimazione processuale (art.110 c.p.c.), indipendentemente dall'avvenuta percezione di somme in liquidazione.
  • La condizione prevista dall'art.2495 c.c. (percezione di somme in sede di liquidazione) rileva sull'interesse ad agire del creditore e non sulla legittimazione passiva del socio: se contestata, l'onere di allegazione e, in caso di contestazione, di prova grava sull'Amministrazione finanziaria.
  • In materia tributaria la responsabilità dei soci per debiti d'imposta richiede la notificazione di un autonomo atto di accertamento nei loro confronti (art.36 d.P.R. 602/73, co.5): questioni circa la percezione di utili/beni non possono essere efficacemente dibattute nel giudizio originario contro la società, ma nel successivo procedimento amministrativo/giudiziale a carico dei soci.
  • Per il Fisco: quando si intende chiamare in causa gli ex soci, è necessario allegare e, se contestato, provare i presupposti della responsabilità (percezione di somme o, comunque, interesse alternativo come escussione garanzie o possibile sopravvenienza di attivo).
  • Per gli ex soci: in assenza di specifica, autonoma notificazione dell'accertamento nei loro confronti, l'eccezione di non aver percepito somme in liquidazione non trova pieno ingresso nel giudizio originario contro la società; devono invece contestare la responsabilità nell'apposito procedimento che li riguarda.

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