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Regolamento

R.R. Lombardia 1/2024

Modifiche al regolamento regionale 27 ottobre 2015, n. 8 <<Disciplina dei servizi di collegamento effettuati mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale>>

Normativa regionaleR.R. Lombardia 1/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica la disciplina dei servizi di collegamento in autobus con gli aeroporti civili regionali, prevedendo per gli anni 2024-2028 una deroga temporanea ai requisiti sui mezzi: l’anzianità massima di prima immatricolazione sale da 6 a 8 anni. Restano fermi gli altri requisiti e le verifiche previste dal regolamento del 2015.

Modifiche temporanee ai requisiti per i servizi autobus aeroportuali regionali

Modifiche alla disciplina dei servizi autobus aeroportuali regionali

Il regolamento regionale interviene sul regolamento 27 ottobre 2015, n. 8, relativo ai servizi di collegamento effettuati mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale. La modifica ha carattere temporaneo e mira a consentire, per un periodo limitato, una più ampia possibilità di impiego dei mezzi nell’esercizio del servizio.

Ambito temporale della deroga

La disciplina introdotta opera esclusivamente per gli anni dal 2024 al 2028. In tale arco temporale trovano applicazione sia l’agevolazione sui requisiti di accesso all’attività sia la corrispondente modifica del requisito di anzianità degli autobus.

Requisiti per l’avvio dell’attività e verifica della permanenza

Per gli anni dal 2024 al 2028, il soggetto che intende avviare l’attività di servizio di collegamento deve possedere i requisiti indicati dall’articolo 3, comma 1, del regolamento del 2015, salvo quanto previsto dalla nuova disciplina transitoria.

Per le imprese già esercenti il servizio, la verifica della permanenza dei requisiti continua a essere svolta ai sensi dell’articolo 6, sempre con la medesima eccezione prevista dalla deroga temporanea.

Requisito di anzianità degli autobus

Per il periodo 2024-2028, il requisito previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera c), relativo all’immatricolazione per la prima volta degli autobus da non più di sei anni, si considera soddisfatto anche quando il veicolo sia stato immatricolato per la prima volta da non più di otto anni.

In sostanza, la soglia massima di anzianità del mezzo è elevata da 6 a 8 anni solo nel periodo indicato, per agevolare il rinnovo del parco autobus in un contesto di difficoltà economiche e ritardi nella produzione e consegna dei veicoli.

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