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Legge

L.R. Lombardia 5/2024

Modifiche agli articoli 60, 65 e 67 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)

Normativa regionaleL.R. Lombardia 5/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale modifica la l.r. Umbria n. 6/2012 sul settore dei trasporti: abroga alcune disposizioni sugli affidamenti del TPL, aggiorna i rinvii interni e introduce una riduzione dei trasferimenti regionali all’ente inadempiente se la Regione subisce penalità statali per irregolarità negli affidamenti. Salvi gli atti già adottati dalle Agenzie TPL in base alla precedente disciplina. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina regionale del trasporto pubblico locale

Modifiche alla disciplina del trasporto pubblico locale

La legge regionale interviene sulla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, ridefinendo alcuni profili della disciplina degli affidamenti e dei rapporti finanziari con gli enti competenti nel settore del trasporto pubblico locale. Le modifiche riguardano esclusivamente l’ordinamento della Regione interessata e operano dal giorno successivo alla pubblicazione.

Interventi sugli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale

Viene soppressa la previsione contenuta nel comma 4 dell’articolo 60, con conseguente adeguamento dei richiami interni presenti nella stessa disposizione. In particolare, il riferimento alle procedure di affidamento richiamate dal comma 4 viene eliminato o riformulato, così da ricondurre le modalità di introduzione di specifiche misure alle previsioni del regolamento applicabile.

È inoltre abrogato anche il comma 8 dell’articolo 60.

Conseguenze finanziarie in caso di inadempimento degli enti competenti

La legge introduce un nuovo comma 6-bis all’articolo 60. Se gli enti competenti non rispettano la normativa vigente sugli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale e, per tale ragione, alla Regione viene applicata la penalità prevista dall’articolo 27, comma 2, lettera c), del d.l. n. 50/2017, la quota di riparto annuale che la Regione destina all’ente inadempiente viene ridotta di un importo pari alla decurtazione subita dal Fondo a causa dell’inadempimento.

Si tratta quindi di un meccanismo di traslazione della penalità sul soggetto responsabile dell’irregolarità, limitatamente alla quota regionale di riparto annuale spettante a quell’ente.

Salvaguardia degli atti già adottati dalle Agenzie TPL

All’articolo 65 viene inserita una clausola di salvaguardia: restano validi gli atti adottati dalle Agenzie per il trasporto pubblico locale in attuazione dell’articolo 60, comma 4, come sostituito dalla l.r. 25 maggio 2021, n. 8, purché adottati alla data di entrata in vigore di questa legge regionale. La norma evita così che la nuova modifica incida retroattivamente sugli atti già formati.

Adeguamento di un rinvio normativo

All’articolo 67 viene eliminato il rinvio al previgente articolo 60, comma 4, coerentemente con l’abrogazione e la riscrittura della disciplina sugli affidamenti.

Regime finanziario ed entrata in vigore

La legge è qualificata come neutrale per il bilancio regionale, poiché non comporta nuovi o maggiori oneri.

L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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