R.R. Lombardia 2/2024
Modifiche al regolamento regionale 28 luglio 2017, n. 3 'Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017 n. 5 'Rete escursionistica della Lombardia''
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina lombarda sulla REL, introducendo una sezione speciale del catasto per i sentieri di montagna di interesse storico e un registro delle strade di montagna di interesse storico. Definisce criteri di individuazione, procedure di proposta, aggiornamento e pubblicazione dei dati, regole di fruizione e prime applicazioni per i tracciati già accatastati e per la linea Cadorna.
Modifiche al regolamento sulla Rete escursionistica della Lombardia e valorizzazione di sentieri e strade storiche di montagna
Modifiche al regolamento sulla Rete escursionistica della Lombardia e sulle strade storiche di montagna
Il regolamento regionale Lombardia 9 febbraio 2024, n. 2 interviene sul r.r. 28 luglio 2017, n. 3, ampliandone l’oggetto alla valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio lombardo e si innesta sulla legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5.
Oggetto e finalità della disciplina
Il testo coordinato del regolamento si occupa di:
- criteri di individuazione dei sentieri di montagna di interesse storico;
- modalità di realizzazione, tenuta e aggiornamento della sezione speciale del catasto della REL;
- modalità di realizzazione, tenuta e aggiornamento del registro delle strade di montagna di interesse storico;
- fruizione, catalogazione e valorizzazione della rete escursionistica regionale.
Catasto della REL e sezione speciale per i sentieri storici
Il catasto della REL viene confermato come strumento centrale di censimento e gestione dei percorsi. La riforma introduce una sezione speciale dedicata ai sentieri di montagna di interesse storico, che può accogliere anche i percorsi già ricompresi tra quelli accatastati.
In fase di prima applicazione, nella sezione speciale sono inseriti i sentieri storici già presenti nel catasto.
Gli enti territorialmente competenti che intendono proporre l’inserimento di un percorso nel catasto regionale o nella sezione speciale trasmettono la proposta all’ERSAF, in forma singola o associata, corredata da:
- dati cartografici vettoriali georeferenziati secondo le specifiche tecniche dell’allegato 1;
- eventuale attestazione degli accordi raggiunti o dell’espletamento delle procedure previste dalla legge regionale;
- per i sentieri storici, una scheda del percorso con documentazione fotografica e cartografica idonea a identificare il tracciato.
Gli enti forniscono inoltre informazioni utili alla catalogazione dei percorsi accessibili a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
L’ERSAF verifica completezza della documentazione e sussistenza dei requisiti, quindi trasmette gli esiti alla struttura regionale competente, che provvede all’inserimento. La Consulta per la REL e per le strade storiche di montagna è informata periodicamente sugli aggiornamenti.
I dati del catasto sono resi disponibili sul geoportale regionale.
Sentieri di montagna di interesse storico
I sentieri di montagna di interesse storico sono individuati secondo più criteri, tra cui:
- la riconducibilità a tracciati storici presenti lungo l’arco alpino;
- la presenza di percorsi riportati su carte dell’Istituto geografico militare o su altre carte antecedenti al 1950;
- il contesto territoriale e la presenza di luoghi caratterizzati da strutture architettoniche come chiese, monasteri, pievi, santuari, santelle, crocifissi, cappelle e luoghi di raccoglimento.
Il regolamento precisa che, per tali sentieri, possono essere utilizzati anche tracciati ricostruiti mediante cartografia storica antecedente al 1950.
Strade di montagna di interesse storico e relativo registro
Viene introdotto un nuovo articolo dedicato alle strade di montagna di interesse storico e al relativo registro.
Le strade di montagna di interesse storico sono individuate considerando:
- percorsi viari di cui alla legge regionale 5/2017 riportati su documenti storici antecedenti al 1950;
- percorsi percorribili con veicoli assiali a due o quattro ruote, anche solo in alcuni tratti;
- tracciati riconoscibili per la presenza di caratteri costruttivi e materici originari.
Sono espressamente escluse le strade statali e provinciali.
Il registro è una banca dati contenente informazioni identificative, descrittive e geografiche. È tenuto e aggiornato secondo le specifiche tecniche dell’allegato 1, che disciplina anche raccolta dati, digitalizzazione, basi cartografiche, scala di rilievo e integrazione con il SIT.
La proposta di inserimento nel registro, presentata dagli enti territorialmente interessati in forma singola o associata, deve essere corredata da:
- dati cartografici vettoriali georeferenziati;
- scheda redatta su schema-tipo predisposto dall’ERSAF;
- documentazione fotografica e cartografica che dimostri l’interesse storico e consenta l’identificazione del tracciato.
Anche in questo caso l’ERSAF verifica la documentazione, trasmette gli esiti alla struttura regionale competente e la Consulta è aggiornata periodicamente.
In prima applicazione sono inseriti nel registro i tracciati delle strade militari ricomprese nella “linea Cadorna”.
Fruizione dei percorsi della REL
La fruizione dei percorsi inseriti nella REL è consentita:
- a piedi;
- in bicicletta, anche a pedalata assistita ad alimentazione elettrica;
- a cavallo o a dorso di altri animali da sella e da soma;
- con mezzi non motorizzati.
Gli enti territorialmente competenti possono imporre prescrizioni più restrittive per ragioni di sicurezza o di salvaguardia del sedime, in particolare quando sussistano:
- elevata pendenza;
- larghezza limitata;
- fondo scivoloso;
- particolari condizioni del sedime.
La disciplina richiama inoltre comportamenti responsabili da tenere conto dell’ambiente naturale percorso e dell’osservanza della segnaletica.
Accessibilità e informazione all’utenza
Il regolamento rafforza l’attenzione all’accessibilità dei percorsi, prevedendo che siano rese disponibili informazioni sull’accessibilità alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
Utilizzo e pubblicità dei dati
Per il registro delle strade di montagna di interesse storico, i dati sono messi a disposizione degli operatori per programmare e attuare iniziative di valorizzazione e per contribuire all’implementazione del registro.
I dati sono pubblicati online sul geoportale della Regione e possono essere utilizzati per iniziative di valorizzazione. È esclusa in ogni caso la cessione a terzi dietro compenso; il riuso è soggetto alle regole generali sugli open data e sull’accesso previste dal Codice dell’amministrazione digitale e dalla disciplina sul riutilizzo dell’informazione del settore pubblico.
Soggetti coinvolti
Sono coinvolti:
- ERSAF, quale soggetto tecnico per la verifica delle proposte e la gestione operativa delle banche dati;
- struttura regionale competente, che dispone l’inserimento nel catasto o nel registro;
- Consulta per la REL e per le strade storiche di montagna, informata periodicamente sugli aggiornamenti;
- enti territorialmente competenti, che presentano le proposte e contribuiscono alla raccolta delle informazioni;
- altri soggetti detentori di dati utili, tenuti a contribuire alla realizzazione del registro.
Regime transitorio e prime applicazioni
Il regolamento prevede specifiche prime applicazioni:
- nella sezione speciale del catasto vengono inseriti i sentieri storici già ricompresi fra quelli accatastati;
- nel registro delle strade storiche sono inseriti i tracciati delle strade militari della “linea Cadorna”.
Aggiornamento degli allegati
Gli allegati 1 e 2 del regolamento sono sostituiti. Il contenuto degli allegati non è riportato nel testo fornito, ma essi disciplinano le specifiche tecniche e gli ulteriori elementi operativi richiamati dalla disciplina.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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