Sentenza del 16/06/2015 n. 3491 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Estratto di ruolo - Impugnabilità - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata riconosciuta l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo. Il ruolo è considerato il momento in cui si forma il rapporto giuridico di riscossione e l'unico valido e legittimo titolo per la riscossione dei tributi; la cartella esattoriale ha invece la funzione di portare la pretesa a conoscenza del contribuente. Pertanto, la consegna al contribuente di una copia dell'estratto di ruolo lo legittima a impugnarlo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'estratto di ruolo, contestandone l'utilizzabilità e l'impugnabilità in giudizio. La questione riguardava se il ruolo, pur essendo un atto interno dell'Amministrazione, potesse costituire un titolo autonomamente impugnabile prima della notificazione della cartella esattoriale. La decisione valorizza il fatto che il ruolo contiene gli elementi essenziali della pretesa tributaria, tra cui il periodo d'imposta, l'imponibile, i versamenti, l'imposta dovuta, gli interessi e le sanzioni.
Norme richiamate
Cassazione civile, sentenza n. 2248/2014
Il ruolo, pur essendo un atto interno dell'Amministrazione, costituisce il titolo fondamentale della riscossione e può essere impugnato dal contribuente quando questi ne abbia avuto conoscenza, anche mediante la consegna di un estratto.
Massime di principio
- Il contribuente può contestare il ruolo quando ne abbia avuto conoscenza effettiva, anche se la cartella esattoriale non è stata formalmente notificata.
- Il ruolo contiene gli elementi sostanziali della pretesa tributaria e non è una mera registrazione interna priva di effetti giuridici.
- La cartella esattoriale svolge principalmente una funzione di comunicazione della pretesa già formata nel ruolo; la sua mancata notificazione non esclude necessariamente la possibilità di impugnare il ruolo conosciuto dal contribuente.
- In situazioni analoghe, occorre verificare come il contribuente abbia acquisito la copia o la conoscenza dell'estratto di ruolo, poiché tale conoscenza può fondare la legittimazione e l'interesse a ricorrere.
- La decisione riguarda l'ammissibilità dell'impugnazione e non implica automaticamente che ogni contestazione sul merito della pretesa tributaria debba essere accolta.
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