Sentenza del 28/05/2015 n. 983 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Registro - Espropriazioni terreni Anas - Esenzione imposta di registro ex art. 57, comma 8, D.P.R. n. 131/86 - Applicabilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di applicare l'esenzione è stata respinta. È stato ritenuto che la disciplina agevolativa non si estenda ad ANAS S.p.A., poiché la società non coincide con lo Stato e la mera partecipazione pubblica, così come lo svolgimento di attività nell'interesse pubblico, non è sufficiente a far operare l'esenzione. Pertanto, gli atti di espropriazione o acquisizione posti in essere da ANAS restano soggetti alle imposte previste dalla legge.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
ANAS S.p.A. ha sostenuto che agli atti di espropriazione dei terreni dovesse applicarsi l'esenzione prevista dall'art. 57, comma 8, del D.P.R. n. 131/1986 e dalla normativa collegata, secondo cui le imposte non sono dovute quando il soggetto espropriante o acquirente è lo Stato oppure quando l'attività è posta in essere nell'interesse dello Stato. La questione centrale riguardava la qualificazione di ANAS: nonostante la partecipazione pubblica e lo svolgimento di attività di interesse pubblico, la società, dopo la trasformazione in società per azioni, è stata considerata un soggetto di diritto privato distinto dallo Stato.
Norme richiamate
Art. 57, comma 8, D.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)
prevede l'esenzione dai tributi quando il soggetto espropriante o acquirente è lo Stato ovvero quando le attività sono poste in essere nell'interesse dello Stato
L'esenzione è stata interpretata restrittivamente e non è stata ritenuta applicabile ad ANAS S.p.A., in quanto società per azioni dotata di autonoma personalità giuridica e qualificabile come soggetto di diritto privato.
Normativa sulle imposte ipotecarie, catastali e di bollo relativa agli atti espropriativi
Le agevolazioni collegate alla qualità dello Stato o all'attività svolta direttamente nell'interesse dello Stato non si estendono automaticamente a società partecipate pubblicamente, se queste operano come soggetti autonomi di diritto privato.
Massime di principio
- La partecipazione pubblica non è, da sola, sufficiente a equiparare una società allo Stato ai fini delle esenzioni fiscali: occorre verificare la sua natura giuridica e la presenza di una specifica previsione normativa.
- Le esenzioni tributarie devono essere interpretate in modo restrittivo e non possono essere estese per analogia a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla legge.
- Una società per azioni controllata o partecipata dallo Stato, anche se svolge funzioni di interesse pubblico, resta normalmente un soggetto distinto dallo Stato e non beneficia automaticamente delle agevolazioni riservate agli enti pubblici o alle amministrazioni statali.
- In situazioni analoghe è necessario distinguere tra attività svolta nell'interesse dello Stato e attività svolta direttamente dallo Stato: la prima non implica necessariamente l'esenzione se il soggetto che compie l'atto è una società privata.
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