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Interpello

Risposta n. 223 del 21/08/2025

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Interpretazione e applicazione ai fini IRES/IRAP dell'art.6 DL 21/10/2021 n.146 (Patent box) con riferimento a software protetti da copyright

Il quesito

1) Possibilità di fruire del Patent Box (meccanismo ordinario) per costi di creazione/sviluppo di software protetto da copyright non registrato presso la SIAE sostenuti nel medesimo periodo d'imposta; 2) possibilità di utilizzare il meccanismo premiale in caso di registrazione successiva alla SIAE o, in mancanza, recuperare le spese non già agevolate.

Soluzione prospettata dal contribuente

Il contribuente (ALFA) ritiene che: 1) le spese per attività rilevanti inerenti la creazione del software siano agevolabili in via ordinaria anche senza registrazione SIAE, potendosi documentare la titolarità/novità tramite dichiarazione sostitutiva ex DPR 445; 2) se successivamente il software viene registrato alla SIAE, nel caso positivo al primo quesito si potrebbe accedere al meccanismo premiale per spese fino a otto anni antecedenti alla registrazione (escluse quelle già agevolate), altrimenti in caso di risposta negativa al primo quesito si potrebbero recuperare tutte le spese non già agevolate.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia conferma che, sulla base delle informazioni fornite, il contribuente può fruire del Patent Box in via ordinaria per i costi di sviluppo del software anche senza registrazione SIAE, purché siano rispettati tutti i requisiti normativi e di prassi (prova della titolarità e requisiti di originalità possono risultare da dichiarazione sostitutiva). I costi rilevano secondo il principio di competenza indipendentemente dalla capitalizzazione contabile; è richiesta una ripartizione oggettiva e verificabile dei costi. Sul meccanismo premiale la registrazione presso la SIAE consente l'accesso a partire dal periodo di registrazione e la possibilità di recapture dalla data di registrazione; però il secondo quesito è dichiarato inammissibile per mancanza di obiettiva incertezza essendo la materia già disciplinata dalla prassi (Circ. 5/E/2023). Resta possibile provare la registrazione anche presso enti equivalenti e resta impregiudicato il potere di controllo dell'Amministrazione.

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