Risposta n. 223 del 21/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeInterpretazione e applicazione ai fini IRES/IRAP dell'art.6 DL 21/10/2021 n.146 (Patent box) con riferimento a software protetti da copyright
Il quesito
1) Possibilità di fruire del Patent Box (meccanismo ordinario) per costi di creazione/sviluppo di software protetto da copyright non registrato presso la SIAE sostenuti nel medesimo periodo d'imposta; 2) possibilità di utilizzare il meccanismo premiale in caso di registrazione successiva alla SIAE o, in mancanza, recuperare le spese non già agevolate.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente (ALFA) ritiene che: 1) le spese per attività rilevanti inerenti la creazione del software siano agevolabili in via ordinaria anche senza registrazione SIAE, potendosi documentare la titolarità/novità tramite dichiarazione sostitutiva ex DPR 445; 2) se successivamente il software viene registrato alla SIAE, nel caso positivo al primo quesito si potrebbe accedere al meccanismo premiale per spese fino a otto anni antecedenti alla registrazione (escluse quelle già agevolate), altrimenti in caso di risposta negativa al primo quesito si potrebbero recuperare tutte le spese non già agevolate.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che, sulla base delle informazioni fornite, il contribuente può fruire del Patent Box in via ordinaria per i costi di sviluppo del software anche senza registrazione SIAE, purché siano rispettati tutti i requisiti normativi e di prassi (prova della titolarità e requisiti di originalità possono risultare da dichiarazione sostitutiva). I costi rilevano secondo il principio di competenza indipendentemente dalla capitalizzazione contabile; è richiesta una ripartizione oggettiva e verificabile dei costi. Sul meccanismo premiale la registrazione presso la SIAE consente l'accesso a partire dal periodo di registrazione e la possibilità di recapture dalla data di registrazione; però il secondo quesito è dichiarato inammissibile per mancanza di obiettiva incertezza essendo la materia già disciplinata dalla prassi (Circ. 5/E/2023). Resta possibile provare la registrazione anche presso enti equivalenti e resta impregiudicato il potere di controllo dell'Amministrazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 21 ago 2025Risposta n. 224 del 21/08/2025
- Interpello · 21 ago 2025Risposta n. 225 del 21/08/2025
- Interpello · 21 ago 2025Risposta n. 226 del 21/08/2025
- Interpello · 20 ago 2025Risposta n. 221 del 20/08/2025
- Interpello · 20 ago 2025Risposta n. 222 del 20/08/2025
- Interpello · 20 ago 2025Risposta n. 218 del 20/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →