Salta al contenuto
Interpello

Risposta n. 221 del 20/08/2025

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Concordato preventivo in continuità aziendale di società scissa con branch in regime BEX – riflessi fiscali (artt. 110, comma 7 e 88, commi 4‑bis e 4‑ter del TUIR)

Il quesito

Quali sono i riflessi IRES e IRAP del trasferimento infragruppo di branch in regime BEX a seguito di concordato e successiva scissione: se il trasferimento debba essere valorizzato ai sensi dell'art.110, comma 7 (valore di mercato) o in continuità di valori fiscali; se componenti di reddito maturati in BEX ma realizzati dopo la fuoriuscita rilevino in capo all'avente causa; e se le poste di patrimonio netto derivanti dalla chiusura della riserva IFRS 2 dopo conversione crediti in azioni/SFP mantengano natura di capitale ai fini fiscali (effetti delle dichiarazioni sostitutive previste dall'art.88, comma 4‑bis e 4‑ter).

Soluzione prospettata dal contribuente

Le istanti sostenevano che la scissione infragruppo non debba generare plus/minusvalenze e che il trasferimento delle branch debba avvenire in continuità di valori fiscali (no applicazione dell'art.110, comma 7), che ai fini IRAP si debba prendere il valore contabile e le quote forfetarie previste dalla disciplina IRAP, che i componenti maturati in BEX ma concretizzatisi dopo la fuoriuscita debbano rilevare in capo all'avente causa secondo le regole ordinarie, e che la Riserva IFRS 2 conservi natura di capitale con conseguente non imponibilità delle distribuzioni fino al valore fiscale delle partecipazioni/SFP (coerenza con la disciplina dell'art.88).

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia concorda in larga parte con le istanti ma precisa i limiti: richiamando il Provvedimento BEX, se l'avente causa conferma l'opzione BEX si mantengono i valori "storici" della branch; la cessazione del regime comporta il rientro nella tassazione mondiale e l'adeguamento dei valori fiscali secondo le regole previste (richiamo all'art.110, comma 7 e alle disposizioni del Provvedimento BEX, no duplicazione di benefici). Per l'IRAP l'Agenzia conferma l'utilizzo dei dati di bilancio e delle modalità forfetarie per la produzione netta estera. I componenti maturati in BEX ma realizzati dopo la fuoriuscita rilevano in capo alla casa madre secondo l'ordinaria disciplina IRES/IRAP. Sulla conversione crediti/partecipazioni l'Agenzia richiama l'art.88, comma 4‑bis e 4‑ter: in assenza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio il valore fiscale del credito è assunto pari a zero, con conseguente tassazione della sopravvenienza e qualificazione, ai fini fiscali, delle successive distribuzioni come distribuzione di utili. L'Agenzia precisa inoltre che il parere è limitato agli elementi forniti e non entra su valutazioni contabili, quantificazioni, abuso del diritto o requisiti per l'opzione BEX.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.