Risposta n. 225 del 21/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Istante sostiene che la scissione con scorporo sia ammessa anche verso beneficiarie preesistenti (richiamando massime notarili e la precedente formulazione preliminare del d.lgs.) e che l'operazione rientri nella disciplina di neutralità dell'art. 173, comma 15-ter, nonostante il testo definitivo del d.lgs. 192/2024 non menzioni espressamente le beneficiarie preesistenti
Scissione con scorporo ai sensi dell'art. 2506.1 c.c. - scorporo in beneficiaria preesistente - art. 173, comma 15-ter TUIR
Il quesito
Se l'operazione di scissione con scorporo descritta (trasferimento immobile da ALFA a beneficiaria preesistente BETA, con consolidato fiscale) possa beneficiare del regime di neutralità fiscale previsto dall'art. 173, comma 15-ter del TUIR
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate rileva che l'art. 2506.1 c.c. e la formulazione definitiva del comma 15-ter dell'art. 173 TUIR si riferiscono alla scissione mediante scorporo a favore di beneficiarie di nuova costituzione; la disposizione preliminare estensiva alle beneficiarie preesistenti è stata soppressa nel testo definitivo del d.lgs. 192/2024, pertanto la scissione verso beneficiaria preesistente nel caso concreto non può beneficiare della neutralità fiscale prevista dal comma 15-ter
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