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Ordinanza

Ordinanza n. 16079/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202504067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: perdurante inottemperanza alla sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego del visto per lavoro subordinato e imposto all’Amministrazione di provvedere nuovamente sull’istanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente visto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’esatta esecuzione della sentenza che aveva accolto il ricorso contro il decreto del 19 gennaio 2023 del Responsabile dell’ufficio visti dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad, recante il rigetto della domanda di visto d’ingresso per lavoro subordinato, e aveva imposto all’Amministrazione di riesaminare l’istanza. Dopo una precedente pronuncia che aveva accertato l’inottemperanza e ordinato di eseguire il giudicato entro 60 giorni, il ricorrente ha rappresentato che l’Amministrazione non aveva ancora adempiuto. Il Ministero si è costituito, ma non ha prodotto elementi idonei a dimostrare l’avvenuta esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto la richiesta di ottemperanza e ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza. Per l’ulteriore ritardo successivo a tale termine ha disposto una penalità di 50 euro per ogni giorno, fino al massimo di 1.500 euro. Ha inoltre condannato il Ministero a pagare le spese della fase, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge, con distrazione, e ha disposto la trasmissione della decisione alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti per gli eventuali seguiti di competenza.

Massime di principio

  • Quando è accertata la persistente inosservanza di una precedente pronuncia che impone all’Amministrazione di provvedere nuovamente su un’istanza, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esatta esecuzione del giudicato entro un nuovo termine.
  • A fronte del perdurante inadempimento dell’obbligo di eseguire il giudicato, il giudice può fissare una penalità pecuniaria per ogni giorno di ulteriore ritardo, stabilendo anche un limite massimo complessivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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