Sentenza n. 301/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Spoleto - sezione lavoro - n. 74 del 27.03.2025, concernente riconoscimento retribuzioni professionali docente maturate e mai percepite.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 74 del 27 marzo 2025, recante condanna al pagamento della retribuzione professionale docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, divenuta definitiva per mancata impugnazione. Ha rappresentato di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e documentato il passaggio in giudicato, senza tuttavia ricevere il pagamento delle somme riconosciute a titolo di retribuzione professionale docente ai sensi dell'art. 7 del c.c.n.l. 15 marzo 2001. Ha chiesto l'assegnazione di un termine di sessanta giorni per l'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. L'amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto con memoria meramente formale.
La decisione
Il TAR ha accertato che dagli atti non risultava l'avvenuto pagamento delle somme oggetto del giudicato e che non sussistevano ragioni ostative alla sua completa e sollecita esecuzione. Ha quindi assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni per corrispondere tutte le somme dovute alla ricorrente a titolo di retribuzione professionale docente. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario da lui delegato, affinché, su richiesta della ricorrente e in caso di inutile decorso del termine, provveda in sostituzione del Ministero al pagamento delle somme non ancora corrisposte, adottando ogni necessario atto amministrativo e contabile. Per l'eventuale attività commissariale è stato stabilito un compenso di euro 500,00, a carico del Ministero inottemperante, da pagarsi dopo la verifica dell'espletamento del mandato sulla base della relazione documentata del commissario e della dichiarazione della ricorrente di avvenuta ottemperanza. Il TAR ha invece escluso l'applicazione dell'astreinte, ritenendo iniqua la penalità di mora in considerazione della notoria difficoltà degli uffici ministeriali e dell'elevato numero di condanne di pagamento in favore dei docenti a tempo determinato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza al giudicato, consentendo di ottenere l'esecuzione della sentenza non adempiuta.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta; la penalità di mora prevista dal comma 4, lettera e), non è stata applicata nel caso concreto perché ritenuta iniqua.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La penalità di mora può essere esclusa quando, alla luce delle circostanze concrete, risulti iniqua, anche in presenza di una persistente mancata esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
È richiamato quale termine decorso il quale la parte può agire per ottenere il pagamento delle somme dovute da un'amministrazione in forza di una pronuncia esecutiva.
art. 7 c.c.n.l. 15 marzo 2001
Individua il titolo contrattuale della retribuzione professionale docente riconosciuta dalla sentenza del giudice del lavoro.
Massime di principio
- La mancata esecuzione di una sentenza definitiva di condanna al pagamento di somme da parte di un'amministrazione legittima l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'assegnazione di un termine per adempiere.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare fin d'ora un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
- Il commissario ad acta può essere incaricato di adottare, in sostituzione dell'amministrazione inadempiente, tutti gli atti amministrativi e contabili necessari al pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automatica: può essere esclusa quando le circostanze concrete, anche con riguardo alla documentata situazione di difficoltà organizzativa dell'amministrazione e all'elevato numero di obbligazioni analoghe, la rendano iniqua.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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