Cassazione Civile, Ordinanza n. 33653/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dal conferimento, asserito dal professionista, di un incarico per la gestione di una pratica di finanziamento da parte di una società, per il quale era stato ottenuto un acconto ma non il saldo delle spettanze. Il professionista otteneva decreto ingiuntivo, poi opposto dalla società. Il Tribunale rigettava l’opposizione, ma la Corte d’appello riformava la decisione accogliendo l’opposizione e revocando il decreto, ritenendo non provata l’attribuzione dell’incarico e quindi il fondamento del credito. In cassazione il professionista deduceva un unico motivo, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel qualificare come "inesistente" il mandato professionale, perché la firma apposta sul mandato sarebbe stata apocrifa: secondo il ricorrente, il contratto doveva considerarsi esistente ma improduttivo di effetti nella sfera del soggetto apparente, salvo ratifica. La censura era formalmente proposta come violazione di legge e vizio motivazionale, ma in sostanza mirava a ottenere una nuova valutazione del fatto e della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la Corte d’appello aveva già svolto una motivazione puntuale sul mancato raggiungimento della prova del conferimento dell’incarico; il ricorrente, sotto la veste di violazione di legge, chiedeva invece una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti storici, attività preclusa in sede di legittimità. Sono state quindi poste le spese del giudizio di cassazione a carico del ricorrente, con distrazione in favore del difensore della società controricorrente, e si è dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La deduzione del vizio di violazione di legge o di omesso esame non può essere utilizzata per chiedere una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito semplificato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur denunciando formalmente violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una rivalutazione dei fatti storici e delle prove già apprezzati dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito ha motivato in modo puntuale sul difetto di prova del conferimento dell’incarico o del diritto al compenso, la censura che contesti tale apprezzamento non può essere veicolata come errore di diritto se il suo contenuto sostanziale è solo fattuale.
- La qualificazione giuridica prospettata dal ricorrente non può essere utilizzata per aggirare i limiti del giudizio di legittimità, che non consente un nuovo esame del materiale istruttorio.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può trovare applicazione l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Come è indicizzato
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