Risoluzione n. 107 del 11/12/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, ai fini della disapplicazione automatica della disciplina sulle società in perdita sistematica, il margine operativo lordo positivo deve essere determinato escludendo dai costi della produzione i canoni di leasing, per garantire parità di trattamento rispetto ai beni acquistati in proprietà.
Cause di disapplicazione automatica per società in perdita sistematica e trattamento dei canoni di leasing nel calcolo del MOL
Interpello sulla disapplicazione automatica per società in perdita sistematica e calcolo del MOL
La risoluzione affronta il tema delle cause oggettive di disapplicazione automatica della disciplina sulle società in perdita sistematica, con specifico riferimento al margine operativo lordo (MOL) e ai contratti di leasing. L’Agenzia delle Entrate si pronuncia sulla corretta modalità di determinazione del MOL quando la negatività deriva esclusivamente da canoni di leasing relativi a immobili strumentali.
Fattispecie rappresentata
La società ALFA s.r.l. segnala di conseguire un MOL negativo ai sensi del paragrafo 1, lettera f), del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2012, prot. n. 2012/87956. In base alla disciplina sulle società in perdita sistematica di cui all’articolo 2, commi 36-decies e seguenti, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ciò comporterebbe, in linea di principio, l’assenza della causa oggettiva di disapplicazione automatica prevista dall’articolo 30, comma 4-ter, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
La società precisa però che il MOL sarebbe negativo soltanto per la presenza di costi derivanti dall’acquisto di immobili strumentali tramite contratti di leasing. Sostiene quindi che, se tali costi fossero esclusi dal costo della produzione, il MOL risulterebbe positivo e si configurerebbe la causa oggettiva di disapplicazione automatica senza necessità di presentare istanza preventiva di disapplicazione ex articolo 30, comma 4-bis, della legge n. 724 del 1994.
Posizione del contribuente
La società ritiene che, ai fini dell’individuazione delle situazioni oggettive che consentono la disapplicazione automatica della disciplina, il MOL di cui alla lettera f) del Provvedimento del 11 giugno 2012 debba essere calcolato senza considerare i costi relativi ai contratti di leasing. In tal modo, il trattamento dei beni acquisiti in leasing sarebbe equiparato a quello dei beni acquistati in proprietà.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ricorda che il Provvedimento dell’11 giugno 2012 ha individuato come causa oggettiva di disapplicazione automatica il conseguimento di un MOL positivo, ossia MOL > 0, definito come differenza tra valore e costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione dai costi delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti, cioè i numeri 10), 12) e 13) della lettera B).
L’Amministrazione osserva che una applicazione strettamente letterale di tale criterio finirebbe per discriminare gli acquisti effettuati tramite leasing rispetto agli acquisti in proprietà. Nel caso del leasing, infatti, i canoni inciderebbero integralmente sui costi della produzione, mentre per i beni acquistati in proprietà gli ammortamenti sarebbero esclusi dal calcolo del MOL. Tale differenza non sarebbe coerente con il principio di equivalenza sostanziale tra acquisizione in proprietà e acquisizione tramite locazione finanziaria, richiamato dall’articolo 102, comma 7, del TUIR.
L’Agenzia richiama inoltre la Risoluzione n. 19/E del 23 febbraio 2004 e la Circolare n. 28/E del 21 giugno 2011, paragrafo 9.1, che ribadiscono tale equivalenza sostanziale.
Principio conclusivo e criterio di calcolo
Per assicurare un trattamento paritario tra le due modalità di acquisizione dei beni immobili strumentali all’esercizio dell’impresa, e indipendentemente dalle scelte contabili del contribuente, dalla data di sottoscrizione o dalla durata del contratto di leasing, il MOL rilevante ai fini della disapplicazione automatica della disciplina sulle società in perdita sistematica deve essere determinato escludendo dai costi della produzione, di cui alla lettera B) del conto economico, l’ammontare dei canoni di leasing iscritti in bilancio.
Ne consegue che, ai fini della causa oggettiva di disapplicazione automatica prevista dal Provvedimento dell’11 giugno 2012, i canoni di leasing non devono essere considerati nel calcolo del MOL.
Indicazioni finali
La risoluzione si chiude con l’indicazione che le Direzioni regionali devono vigilare affinché i principi enunciati siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti, confermando così l’orientamento interpretativo da applicare in sede operativa.
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