Sentenza del 25/05/2016 n. 3314 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Estensione del giudicato - Sentenza fondata su ragioni personali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che l'efficacia favorevole prevista dall'art. 1306, comma 2, c.c. non opera automaticamente in ogni caso. Il condebitore estraneo può invocare la sentenza favorevole altrui solo quando essa si fonda su ragioni comuni all'obbligazione; non può invece beneficiarne se la decisione è basata su motivi personali del condebitore vittorioso. Ne consegue il rigetto dell'estensione del giudicato nella fattispecie descritta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva di poter opporre al creditore, ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c., la sentenza favorevole passata in giudicato ottenuta da un altro condebitore. La questione riguardava l'estensione del giudicato anche alle pretese relative a imposte e formalità ipotecarie e catastali. Tale possibilità è però limitata quando la decisione favorevole si fonda su ragioni personali del condebitore che ha partecipato al giudizio.
Norme richiamate
Art. 1306, comma 2, codice civile
I debitori che non hanno partecipato al giudizio possono opporre al creditore la sentenza favorevole, salvo che sia fondata su ragioni personali.
La norma consente al condebitore rimasto estraneo al processo di beneficiare della sentenza favorevole ottenuta da un altro condebitore, ma tale effetto è escluso quando la decisione dipende da una situazione o da una difesa personale del soggetto che ha agito.
Massime di principio
- In presenza di obbligazioni solidali, il giudicato favorevole ottenuto da un condebitore può essere opposto anche dagli altri condebitori non partecipanti al processo soltanto se si fonda su una ragione comune e oggettiva relativa all'obbligazione.
- L'estensione del giudicato non opera quando la decisione favorevole dipende da elementi personali, come eccezioni proprie del condebitore vittorioso, vizi individuali del rapporto o condizioni soggettive non condivise dagli altri obbligati.
- Prima di invocare una sentenza favorevole altrui occorre verificare concretamente la motivazione della decisione e distinguere tra ragioni comuni a tutti i condebitori e ragioni esclusivamente personali.
- Il fatto che più soggetti siano coobbligati non rende automaticamente identiche le loro posizioni processuali né consente di trasferire senza limiti gli effetti del giudicato.
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