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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18098/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello del 09/04/2024 che aveva rideterminato la pena per reati commessi (artt. 81, 629, 56-629 c.p. e art. 73 DPR 309/1990). Il ricorrente proponeva nove motivi tra cui: 1) carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in merito all'affermazione di responsabilità; contestata interpretazione dei messaggi WhatsApp e della registrazione audio; valorizzazione di elementi probatori riferiti a Genov e Toncheva; 2) travisamento o errata valutazione delle dichiarazioni dei testi (Andrea Torroni, Vasil Ivanov Tanev, Mitko Vasilev Todorov, Sara Traversari, Roberto Ferrando); 3) violazione dell'art. 533 c.p.p. per mancata valutazione della versione alternativa difensiva; 4) violazione dell'art. 82 c.p.p. e questioni sulla revoca della costituzione di parte civile e sulle procure speciali; 5) vizio nella determinazione della recidiva (art. 99 c.p.) valutata sulla base del casellario; 6) carenza di motivazione in ordine agli aumenti per continuazione ex art. 81 c.p.; 7) carenza di prova e motivazione sul risarcimento dei danni alle parti civili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: le decisioni di primo e secondo grado formano un unico corpo motivazionale conforme (c.d. "doppia conforme"), pertanto la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove (messaggi, registrazioni, testimonianze) sono devolute al giudice del merito e non sindacabili in sede di legittimità se non per manifesta illogicità; le critiche del ricorrente sono generiche, reiterative e non affrontano concretamente le argomentazioni già svolte; la valutazione della recidiva e della determinazione degli incrementi per continuazione è adeguatamente motivata; la costituzione di parte civile e le statuizioni risarcitorie sono fondate, considerata la validità delle procure speciali e il principio di immanenza della parte civile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Usato per giustificare gli aumenti di pena per continuazione; la Corte ritiene che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato, anche applicando l'aumento minimo ove necessario, e che il grado di dettaglio richiesto sia proporzionato all'entità degli aumenti.

  • art. 629 cod. pen.

    Riferito al profitto ingiusto; la difesa sosteneva che la natura dei rapporti poteva escludere l'ingiustizia del profitto, ma i giudici di merito hanno ritenuto sussistenti elementi probatori a sostegno della qualificazione del reato.

  • art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma del testo unico stupefacenti richiamata tra i reati contestati; la valutazione della partecipazione all'attività di spaccio è devoluta al giudice di merito.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato quale norma procedurale per il riassunto dei motivi in cassazione (forme del ricorso).

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa per lamentare mancata valutazione della versione alternativa; la Corte afferma che, nella doppia conforme, non è necessaria una disamina analitica di tutte le deduzioni se la decisione è logicamente motivata.

  • art. 82 cod. proc. pen.

    "la costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti."

    La Corte esamina il contenuto delle procure speciali e ritiene che, nel caso, le procure rilasciate comprendevano sia la procura alle liti sia la rappresentanza processuale; la mancata valida revoca non ha fatto venir meno la legittimazione delle parti civili.

  • art. 76, comma 2 cod. proc. pen.

    "la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo"

    Applicato per spiegare il principio di immanenza della parte civile: le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide anche nei gradi successivi, con effetti sulle statuizioni civili.

  • art. 100 cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare la differenza tra procura alle liti e procura speciale; valutazione delle facoltà conferite al difensore e della loro sufficienza alla revoca della costituzione di parte civile.

  • art. 99, quarto comma, cod. pen.

    Richiamato in ordine alla recidiva; la Corte conferma la corretta valutazione della recidiva reiterata da parte dei giudici di merito sulla base della costanza della condotta del ricorrente.

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato per la trattazione scritta adottata nel procedimento di cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per la condanna alle spese processuali e all'obbligo del versamento alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità.

  • art. 523 cod. proc. pen.

    Menziionato nel contesto dell'effetto della mancata presentazione delle conclusioni sul mantenimento della costituzione di parte civile; conferma la necessità delle forme per la revoca.

Massime di principio

  • In presenza di una "doppia conforme" (motivazioni coerenti di primo e secondo grado), la Cassazione limita il sindacato sulle valutazioni di fatto: può intervenire solo per manifesta illogicità, travisamento macroscopico della prova o novità specificamente introdotte in secondo grado.
  • L'interpretazione di messaggi, intercettazioni e registrazioni è questione di merito devoluta ai giudici di fatto: la Corte di legittimità interviene soltanto se la motivazione che li recepisce è manifestamente illogica o irragionevole.
  • Le critiche generiche e reiterative che non affrontano concretamente le argomentazioni già rese nei provvedimenti di merito sono inammissibili in cassazione.
  • La costituzione di parte civile ha efficacia 'immanente' e le conclusioni rese nel primo grado restano operative nei gradi successivi; la revoca della costituzione richiede forme e poteri (procura speciale) adeguati per essere efficace.
  • Per dedurre travisamento della prova in Cassazione in presenza di doppia conforme è necessario dimostrare che un dato probatorio sia stato valutato per la prima volta in secondo grado o che entrambi i giudici abbiano compiuto un travisamento macroscopico e manifesto.
  • La determinazione degli aumenti per continuazione richiede motivazione, ma il grado di dettaglio è proporzionale all'entità degli aumenti; aumenti di minima entità possono essere motivati in termini generali se coerenti e proporzionati.
  • La Corte può irrogare sanzioni pecuniarie e condannare alle spese il ricorrente quando il ricorso è manifestamente inammissibile o infondato.

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