Cassazione Penale, Sentenza n. 18098/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello del 09/04/2024 che aveva rideterminato la pena per reati commessi (artt. 81, 629, 56-629 c.p. e art. 73 DPR 309/1990). Il ricorrente proponeva nove motivi tra cui: 1) carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in merito all'affermazione di responsabilità; contestata interpretazione dei messaggi WhatsApp e della registrazione audio; valorizzazione di elementi probatori riferiti a Genov e Toncheva; 2) travisamento o errata valutazione delle dichiarazioni dei testi (Andrea Torroni, Vasil Ivanov Tanev, Mitko Vasilev Todorov, Sara Traversari, Roberto Ferrando); 3) violazione dell'art. 533 c.p.p. per mancata valutazione della versione alternativa difensiva; 4) violazione dell'art. 82 c.p.p. e questioni sulla revoca della costituzione di parte civile e sulle procure speciali; 5) vizio nella determinazione della recidiva (art. 99 c.p.) valutata sulla base del casellario; 6) carenza di motivazione in ordine agli aumenti per continuazione ex art. 81 c.p.; 7) carenza di prova e motivazione sul risarcimento dei danni alle parti civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: le decisioni di primo e secondo grado formano un unico corpo motivazionale conforme (c.d. "doppia conforme"), pertanto la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove (messaggi, registrazioni, testimonianze) sono devolute al giudice del merito e non sindacabili in sede di legittimità se non per manifesta illogicità; le critiche del ricorrente sono generiche, reiterative e non affrontano concretamente le argomentazioni già svolte; la valutazione della recidiva e della determinazione degli incrementi per continuazione è adeguatamente motivata; la costituzione di parte civile e le statuizioni risarcitorie sono fondate, considerata la validità delle procure speciali e il principio di immanenza della parte civile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Usato per giustificare gli aumenti di pena per continuazione; la Corte ritiene che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato, anche applicando l'aumento minimo ove necessario, e che il grado di dettaglio richiesto sia proporzionato all'entità degli aumenti.
art. 629 cod. pen.
Riferito al profitto ingiusto; la difesa sosteneva che la natura dei rapporti poteva escludere l'ingiustizia del profitto, ma i giudici di merito hanno ritenuto sussistenti elementi probatori a sostegno della qualificazione del reato.
art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Norma del testo unico stupefacenti richiamata tra i reati contestati; la valutazione della partecipazione all'attività di spaccio è devoluta al giudice di merito.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato quale norma procedurale per il riassunto dei motivi in cassazione (forme del ricorso).
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per lamentare mancata valutazione della versione alternativa; la Corte afferma che, nella doppia conforme, non è necessaria una disamina analitica di tutte le deduzioni se la decisione è logicamente motivata.
art. 82 cod. proc. pen.
"la costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti."
La Corte esamina il contenuto delle procure speciali e ritiene che, nel caso, le procure rilasciate comprendevano sia la procura alle liti sia la rappresentanza processuale; la mancata valida revoca non ha fatto venir meno la legittimazione delle parti civili.
art. 76, comma 2 cod. proc. pen.
"la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo"
Applicato per spiegare il principio di immanenza della parte civile: le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide anche nei gradi successivi, con effetti sulle statuizioni civili.
art. 100 cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare la differenza tra procura alle liti e procura speciale; valutazione delle facoltà conferite al difensore e della loro sufficienza alla revoca della costituzione di parte civile.
art. 99, quarto comma, cod. pen.
Richiamato in ordine alla recidiva; la Corte conferma la corretta valutazione della recidiva reiterata da parte dei giudici di merito sulla base della costanza della condotta del ricorrente.
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato per la trattazione scritta adottata nel procedimento di cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato per la condanna alle spese processuali e all'obbligo del versamento alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità.
art. 523 cod. proc. pen.
Menziionato nel contesto dell'effetto della mancata presentazione delle conclusioni sul mantenimento della costituzione di parte civile; conferma la necessità delle forme per la revoca.
Massime di principio
- In presenza di una "doppia conforme" (motivazioni coerenti di primo e secondo grado), la Cassazione limita il sindacato sulle valutazioni di fatto: può intervenire solo per manifesta illogicità, travisamento macroscopico della prova o novità specificamente introdotte in secondo grado.
- L'interpretazione di messaggi, intercettazioni e registrazioni è questione di merito devoluta ai giudici di fatto: la Corte di legittimità interviene soltanto se la motivazione che li recepisce è manifestamente illogica o irragionevole.
- Le critiche generiche e reiterative che non affrontano concretamente le argomentazioni già rese nei provvedimenti di merito sono inammissibili in cassazione.
- La costituzione di parte civile ha efficacia 'immanente' e le conclusioni rese nel primo grado restano operative nei gradi successivi; la revoca della costituzione richiede forme e poteri (procura speciale) adeguati per essere efficace.
- Per dedurre travisamento della prova in Cassazione in presenza di doppia conforme è necessario dimostrare che un dato probatorio sia stato valutato per la prima volta in secondo grado o che entrambi i giudici abbiano compiuto un travisamento macroscopico e manifesto.
- La determinazione degli aumenti per continuazione richiede motivazione, ma il grado di dettaglio è proporzionale all'entità degli aumenti; aumenti di minima entità possono essere motivati in termini generali se coerenti e proporzionati.
- La Corte può irrogare sanzioni pecuniarie e condannare alle spese il ricorrente quando il ricorso è manifestamente inammissibile o infondato.
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