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Sentenza

Sentenza n. 4406/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento dell'ordinanza n. 864 emessa dal comune di Clivio in data 29\1\25, in riferimento: - al punto 1 ove si vieta l’accesso dei cani nelle aree verdi adibite a parco giochi; - al punto 4, ove viene disposto che i cani di grossa taglia e quelli “di indole mordace, appartenenti alle razze indicate come pericolose dalla vigente normativa”, devono essere muniti di museruola per l’accesso ai luoghi aperti al pubblico del territorio comunale; nonché di tutti gli atti connessi e conseguenti.

Giustizia amministrativa202500674

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale del 29 gennaio 2025, limitatamente al divieto di accesso dei cani a quattro parchi giochi comunali e all’obbligo di museruola per i cani di grossa taglia o di indole mordace appartenenti alle razze indicate come pericolose

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (associazione)

Prevale il privato

La controversia

L’associazione ha impugnato i punti 1 e 4 dell’ordinanza sindacale n. 864 del 29 gennaio 2025, adottata per contrastare degrado, deiezioni e rischi igienico-sanitari nelle aree attrezzate per bambini. Ha dedotto: (1) eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzione del divieto di accesso ai cani, ritenendo sufficienti misure meno restrittive, quali la raccolta delle deiezioni e l’uso di guinzaglio e museruola quando necessario; (2) indeterminatezza del precetto relativo ai cani di “grossa taglia” e di “indole mordace”, che avrebbe lasciato agli agenti una discrezionalità incontrollabile nell’applicazione e nella sanzione; (3) difetto di motivazione e sproporzione, anche perché non sarebbe chiaro se l’obbligo di museruola perseguisse finalità di igiene o di incolumità; (4) contrasto dell’obbligo generalizzato di applicare la museruola con la disciplina regionale e con l’ordinanza ministeriale vigente. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione dell’associazione e chiesto il rigetto. La domanda cautelare era stata respinta per insussistenza del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione comunale di difetto di legittimazione: l’associazione, in ragione delle finalità statutarie di tutela degli animali e del riconoscimento quale associazione di protezione ambientale, può impugnare atti astrattamente lesivi degli interessi che tutela. Ha respinto il primo e il terzo motivo quanto al divieto di accesso ai cani: il divieto è circoscritto a quattro parchi giochi, non esteso a tutti i parchi comunali; il territorio dispone di altre aree verdi e i quattro parchi sono piccoli e adiacenti ad aree libere accessibili ai cani. Il sacrificio è stato quindi ritenuto proporzionato e adeguatamente motivato dalle esigenze di decoro e igiene pubblica, a fronte delle segnalazioni di degrado. Ha accolto il secondo motivo: le espressioni “grossa taglia” e “indole mordace” sono indeterminate e rimettono agli agenti una selezione potenzialmente arbitraria degli animali soggetti all’obbligo. Ha accolto anche il quarto motivo: l’ordinanza ministeriale applicabile impone di portare con sé la museruola, non di applicarla incondizionatamente all’animale durante la circolazione; la restrizione comunale ulteriore è stata giudicata non giustificata e irragionevole. Il ricorso è stato pertanto accolto in parte e l’ordinanza annullata limitatamente alla prescrizione di museruola. Spese compensate per reciproca soccombenza e complessità delle questioni. L’associazione è stata ammessa definitivamente al patrocinio a spese dello Stato e al difensore è stato liquidato un compenso di euro 1.806,50 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 13 e 18, comma 5, l. 349/1986

    Inoltre, l’associazione ricorrente è una onlus riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente in base a quanto dispone la Legge n. 349/1986, trattandosi di un’associazione di protezione ambientale che rientra nella categoria delle associazioni di cui all’art. 13 della legge appena citata, secondo cui “tali associazioni possono ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi ai sensi dell'art. 18, comma 5, L. 349/1986”.

    Il riconoscimento dell’associazione come ente di protezione ambientale ai sensi della l. 349/1986, unitamente alle finalità statutarie di tutela degli animali, è sufficiente a fondarne la legittimazione a impugnare atti astrattamente lesivi degli interessi tutelati.

  • ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013, prorogata sino a settembre 2025

    Difatti l’ordinanza ministeriale del 6 agosto 2013, pubblicata in G.U. il 6 settembre 2013 – la cui efficacia è stata prorogata sino al settembre 2025 - pone unicamente un obbligo di “portare con sé” la museruola e non anche quello di applicarla per tutto il tempo in cui l’animale circola sul suolo pubblico.

    La disciplina ministeriale richiede che il conduttore abbia con sé la museruola, ma non impone l’uso costante dell’accessorio; un obbligo comunale di applicazione incondizionata costituisce una restrizione ulteriore non giustificata rispetto alla disciplina di riferimento.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    visto l’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto “dell’impegno professionale”;

    La liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato compete all’autorità giudiziaria e deve rispettare i limiti tariffari e considerare l’impegno professionale.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    visto l’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, che in relazione al gratuito patrocinio dimezza i compensi spettanti ai difensori;

    Per il patrocinio a spese dello Stato i compensi spettanti al difensore sono ridotti della metà.

  • art. 4 d.m. 55/2014

    ritenuto, al fine di individuare il giusto compenso per l’attività svolta dal difensore, di valutare, in applicazione dell’art. 4 del D.M. n. 55/2014, le caratteristiche dell’attività prestata e dell’affare trattato, oltre che il risultato del giudizio;

    La determinazione del compenso tiene conto delle caratteristiche dell’attività svolta, dell’affare trattato e del risultato del giudizio; nel caso concreto il compenso è stato ridotto fino al 50% ai sensi della disposizione e poi dimezzato per il patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Le associazioni riconosciute come associazioni di protezione ambientale ai sensi della l. 349/1986, quando l’atto impugnato è astrattamente lesivo degli interessi coerenti con le loro finalità statutarie, sono legittimate a ricorrere; l’effettiva lesione attiene al merito e non ai presupposti processuali.
  • Un divieto di accesso dei cani circoscritto ad alcuni parchi giochi, mentre restano disponibili altri parchi e aree verdi accessibili, può risultare proporzionato quando sia giustificato da specifiche esigenze di igiene e decoro e comporti il minor sacrificio possibile per i conduttori.
  • Le prescrizioni amministrative che individuano i destinatari di un obbligo mediante nozioni indeterminate, come “grossa taglia” o “indole mordace”, sono illegittime quando affidano agli agenti operanti una selezione priva di criteri sufficientemente definiti, suscettibile di applicazioni arbitrarie.
  • Quando la disciplina ministeriale richiede ai conduttori di cani di portare con sé la museruola, un’ordinanza comunale non può imporne l’applicazione incondizionata durante la circolazione senza una giustificazione adeguata rispetto alla disciplina di riferimento.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

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