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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13535/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un'intimazione di pagamento emessa per sette cartelle relative a tributi e accessori riferiti ad annualità d'imposta dal 2000 al 2008, concernenti IRPEF, IRAP, IVA, ritenute alla fonte, addizionali locali, sanzioni e interessi. Il contribuente ha impugnato l'intimazione deducendo, davanti ai giudici tributari, da un lato la prescrizione del credito azionato e, dall'altro, l'inesistenza o nullità della notificazione delle cartelle presupposte, sostenendo che la documentazione prodotta dall'ente riscossore non fosse sufficiente a dimostrare la regolare notifica. In cassazione ha proposto due motivi: 1) violazione degli artt. 2946 e 2953 c.c. e dell'art. 49 d.P.R. 602/1973, per non avere la CTR dichiarato la prescrizione quinquennale del credito; 2) violazione degli artt. 137, 140, 148 e 149 c.p.c., dell'art. 2697 c.c., dell'art. 60 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, per non avere la CTR dichiarato la nullità dell'atto per mancata prova della notificazione delle cartelle.

La decisione

La Corte ha ritenuto il secondo motivo inammissibile e comunque infondato, affermando che il ricorrente non aveva trascritto o allegato la documentazione relativa alle notifiche e che, in ogni caso, la prova del perfezionamento della notificazione della cartella è data dalla relata di notifica e/o dall'avviso di ricevimento, senza necessità di produrre la copia integrale della cartella. Il primo motivo è stato accolto solo parzialmente: la Corte ha distinto tra crediti erariali, per i quali ha ribadito la prescrizione decennale, e accessori come sanzioni e interessi, soggetti a prescrizione quinquennale. Poiché la CTR aveva verificato solo l'assenza di decorso del termine decennale, ma non quello quinquennale relativo a sanzioni e interessi, la sentenza è stata cassata limitatamente a questo profilo e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per un nuovo esame sulla decorrenza del termine quinquennale e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro del sindacato di legittimità per denunciare violazione di legge.

  • art. 2946 c.c.

    Viene evocato per sostenere la prescrizione ordinaria decennale, ma la Corte distingue tra tributi e accessori.

  • art. 2953 c.c.

    La Corte ribadisce che la prescrizione decennale opera quando il credito deriva da sentenza passata in giudicato relativa all'atto impositivo.

  • art. 49 d.P.R. 602/1973

    È richiamato dal ricorrente per la disciplina della riscossione, ma la Corte ne applica la lettura coordinata con i diversi termini prescrizionali dei singoli crediti.

  • art. 137 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme sulla notificazione, senza che la Corte ne ravvisi violazione decisiva.

  • art. 140 c.p.c.

    È menzionato per la notificazione eseguita in una parte dei casi ai sensi di tale norma.

  • art. 148 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per il riparto dell'onere della prova sulla notificazione, ma la Corte ritiene sufficiente la produzione della relata e/o dell'avviso di ricevimento.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente quale disciplina della notificazione degli atti tributari.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    Richiamato dal ricorrente quale norma sulla notificazione della cartella di pagamento.

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    È richiamato come base di alcune cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato.

  • art. 36-ter d.P.R. 600/1973

    È richiamato come base di alcune cartelle emesse a seguito di controllo formale.

  • art. 1335 c.c.

    La Corte richiama la presunzione di conoscenza dell'atto giunto all'indirizzo del destinatario, superabile solo dimostrando l'impossibilità senza colpa di prenderne cognizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, chi contesta la regolarità della notificazione di cartelle o atti presupposti deve riportare in ricorso gli elementi documentali necessari a consentire il controllo ex actis; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La prova del perfezionamento della notificazione della cartella di pagamento può essere fornita mediante la sola relata di notifica e/o l'avviso di ricevimento, non essendo necessaria la produzione della copia integrale della cartella.
  • Quando la pretesa tributaria derivi da un atto impositivo non coperto da giudicato, la prescrizione segue i termini propri del singolo tributo o dell'accessorio; la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. opera invece solo se il credito è stato definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato.
  • Ai fini della riscossione coattiva, occorre distinguere tra il credito principale d'imposta, assoggettato al termine prescrizionale proprio del tributo, e gli accessori, come sanzioni e interessi, che possono soggiacere a un termine quinquennale autonomo.
  • Se il giudice di merito esamina soltanto la mancata maturazione del termine prescrizionale più lungo, ma non verifica la possibile maturazione di un termine più breve per una parte del credito, la decisione è cassabile in parte qua con rinvio per il nuovo accertamento limitato a quel profilo.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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