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Ordinanza

Ordinanza n. 1533/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600777

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego tacito e parziale ostensione delle offerte tecniche degli operatori classificati prima della ricorrente nella gara per il Lotto 3

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli esiti della procedura aperta per l’affidamento quadriennale dei servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori per gli enti del Servizio sanitario regionale, limitatamente al Lotto 3, chiedendo anche la dichiarazione di inefficacia della convenzione e dell’eventuale contratto attuativo. Con riferimento all’accesso, ha chiesto l’ostensione integrale dei progetti tecnici e dei relativi allegati presentati dagli operatori classificati prima di essa, lamentando l’illegittimo oscuramento di parti delle offerte tecniche. Ha dedotto che la conoscenza integrale delle offerte fosse indispensabile per verificare la corretta applicazione dei criteri e sottocriteri di valutazione e la coerenza dei punteggi attribuiti. L’amministrazione regionale aveva trasmesso la documentazione, escludendo le parti oscurate sulla base delle indicazioni dei controinteressati e del richiamo all’art. 53 del d.lgs. 50/2016. La controinteressata costituita ha contestato, tra l’altro, la carenza di motivazione dell’istanza di accesso e ha invocato genericamente la tutela del proprio know-how; analoghe dichiarazioni erano state rese da altri operatori.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza ostensiva. Ha ritenuto sussistente e adeguatamente esplicitato l’interesse difensivo della ricorrente, collegato alla verifica della legittimità della valutazione delle offerte e dei punteggi. Ha affermato che la dichiarazione dei controinteressati circa la presenza di segreti tecnici o commerciali non vincola l’amministrazione, la quale deve svolgere una valutazione critica, concreta e documentata della fondatezza delle opposizioni. Il mero richiamo al know-how aziendale, non accompagnato dalla dimostrazione della specifica segretezza commerciale, del valore economico delle informazioni e dell’adozione di misure ragionevolmente idonee a proteggerle, non è sufficiente a impedire l’accesso. Nel caso concreto, trattandosi di servizi di pulizia, il giudice ha ritenuto difficilmente configurabile un know-how dotato di caratteristiche tali da prevalere sulle esigenze di ostensione a fini difensivi. L’Assessorato regionale è stato condannato a consentire l’ostensione completa delle offerte tecniche dei controinteressati entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione dell’ordinanza, se anteriore. Le spese della fase sono state liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, a carico dell’Assessorato; sono state compensate nei confronti della parte privata costituita e dichiarate irripetibili nei confronti delle parti non costituite. I profili di inammissibilità del ricorso principale sono stati riservati all’udienza pubblica già fissata.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 50/2016

    La disciplina dell’accesso agli atti delle procedure di gara, applicabile ratione temporis, consente la tutela della riservatezza tecnica e commerciale solo sulla base di un accertamento concreto e motivato; l’amministrazione non può limitarsi a recepire le dichiarazioni dei controinteressati.

  • art. 98 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

    La segretezza commerciale rilevante ai fini dell’oscuramento richiede informazioni effettivamente segrete, dotate di valore economico e protette mediante misure ragionevolmente idonee a preservarne la segretezza.

  • art. 64 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale dell’istanza ostensiva connessa al giudizio.

  • art. 116 c.p.a.

    Richiamato quale rito per la tutela giurisdizionale contro il diniego o la limitazione dell’accesso.

Massime di principio

  • Nelle procedure di gara, il concorrente che richieda l’accesso difensivo alle offerte tecniche degli operatori classificati prima di lui assolve l’onere di motivare l’istanza indicando il collegamento tra la documentazione richiesta e la verifica della legittimità della valutazione delle offerte e dei punteggi.
  • La dichiarazione del concorrente circa la presenza di segreti tecnici o commerciali nell’offerta non determina automaticamente l’esclusione dell’accesso: la stazione appaltante deve verificarne criticamente la fondatezza in rapporto al contenuto concreto dei documenti.
  • L’oscuramento di un’offerta tecnica è legittimo soltanto quando l’amministrazione accerti, sulla base di opposizioni motivate e comprovate, che le informazioni siano effettivamente segrete, abbiano valore economico e siano protette da misure ragionevolmente idonee a conservarne la segretezza.
  • Il mero richiamo generico al know-how aziendale non è sufficiente a giustificare la sottrazione dell’offerta tecnica all’accesso difensivo.
  • Quando l’oggetto della gara riguarda servizi standardizzati o, comunque, attività per le quali non emerga uno specifico patrimonio tecnico-commerciale segreto, le esigenze di tutela della riservatezza non possono prevalere, in assenza di adeguata prova, sull’interesse del concorrente all’accesso integrale per la propria difesa.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoAccesso agli atti di gara
RamiAccesso e trasparenzaContratti pubblici
IstitutiTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivoConcorrenza ed evidenza pubblica

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