L.R. Piemonte 28/2007
"Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte disciplina il sistema di interventi per diritto allo studio, inclusione, merito, edilizia scolastica e libera scelta educativa. Prevede assegni e borse di studio, assistenza scolastica, sostegno a disabili, stranieri, scuole dell’infanzia paritarie e aree disagiate, con piani e criteri annuali/triennali della Giunta. Parte delle norme transitorie valeva solo per il 2007/2008 o fino ai piani iniziali.
Norme piemontesi su istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa
Norme piemontesi su istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa
La legge regionale del Piemonte definisce un sistema organico di interventi per garantire il diritto allo studio, l’inclusione scolastica e la libertà di scelta educativa. La disciplina si applica nel territorio piemontese e coinvolge Regione, enti locali, istituzioni scolastiche autonome e agenzie formative accreditate.
Finalità e ambito della legge
La Regione promuove azioni per rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno esercizio del diritto allo studio e dell’apprendimento, fin dalla scuola dell’infanzia. La programmazione degli interventi avviene previa consultazione degli enti locali piemontesi, delle scuole autonome statali e paritarie e delle agenzie formative accreditate. Il provvedimento coordina attività e provvidenze regionali in un quadro unitario di sostegno all’allievo in formazione.
Destinatari e interventi previsti
Gli interventi sono rivolti agli allievi del sistema di istruzione e formazione piemontese, anche in rientro formativo, frequentanti scuole autonome e corsi di formazione professionale finalizzati all’assolvimento dell’obbligo formativo, nonché agli studenti residenti in Piemonte che frequentano istituzioni del sistema nazionale di istruzione. La legge copre prevenzione della dispersione, servizi differenziati, raccordo tra sistemi educativi e servizi territoriali, sostegno alle aree disagiate, sperimentazione didattica, inclusione, mobilità internazionale, pari opportunità, alternanza scuola-lavoro, edilizia scolastica e diffusione di tecniche salvavita e primo soccorso.
Assistenza scolastica e prevenzione della dispersione
La Regione finanzia servizi di trasporto, mensa, residenzialità e interventi analoghi per favorire accesso e frequenza scolastica. Sono inoltre previsti stanziamenti per progetti di prevenzione e recupero dell’abbandono scolastico. Le province e la città metropolitana predispongono i piani annuali per questi interventi e ne erogano le risorse, sulla base dell’atto di indirizzo regionale.
Dotazioni librarie e libri di testo
La Regione può finanziare il prestito d’uso gratuito dei libri di testo nelle scuole secondarie di primo grado e nel secondo ciclo, a favore degli allievi in condizioni economiche disagiate. Può inoltre sostenere reti scolastiche per ampliare le dotazioni librarie. Per la scuola primaria la fornitura dei libri di testo compete ai comuni di residenza, salvo diversi accordi con il comune sede della scuola.
Valorizzazione del merito, borse di studio e assegni di studio
La legge istituisce premi annuali non monetari per le eccellenze scolastiche e benefici economici per studenti con elevato merito, anche per viaggi di istruzione, scambi con l’estero e approfondimento linguistico. La Regione integra la borsa di studio statale e ne istituisce una regionale analoga per le famiglie con ISEE superiore alle soglie statali, secondo criteri definiti dall’atto di indirizzo.
Assegno di studio in voucher
La Regione eroga assegni di studio in forma di voucher, differenziati per fasce di reddito, per rette di iscrizione e frequenza, libri, materiale didattico, dotazioni tecnologiche, attività integrative e titoli di viaggio. Gli assegni sono attribuiti prioritariamente alle fasce più deboli, su graduatorie crescenti per reddito. Dal bando relativo all’anno scolastico 2016/2017 l’erogazione avviene tramite voucher. Il bando è pubblicato entro il 30 marzo di ogni anno.
Sostegno alle scuole dell’infanzia paritarie
La Regione riconosce la funzione sociale delle scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da enti locali, purché senza fini di lucro e aperte alla generalità dei cittadini. Il sostegno avviene tramite convenzioni con i comuni; in casi particolari, e per mantenere il servizio in zone disagiate, la Regione può erogare direttamente contributi, previo parere comunale.
Inclusione degli alunni con disabilità o bisogni educativi speciali
La Regione detta indirizzi per la programmazione coordinata tra scuola, sanità e servizi socio-assistenziali. Gli interventi sono realizzati anche con le famiglie e con piani educativi individualizzati, nell’ambito di accordi di programma. Comuni, città metropolitana e province provvedono, nei limiti delle risorse, a trasporti speciali, materiali didattici e personale aggiuntivo; le ASL partecipano alla certificazione, alla definizione e all’aggiornamento dei piani. È prevista anche la transizione oltre il mondo della scuola.
Altri interventi settoriali
La legge prevede risorse per la didattica ospedaliera e domiciliare, per l’accoglienza e l’inserimento degli studenti stranieri, per la formazione in carcere, per il sostegno alle scuole in aree territorialmente disagiate, per l’orientamento, per progetti di sperimentazione didattica e per interventi di edilizia scolastica. Sono disciplinati anche interventi per la diffusione delle tecniche salvavita, della rianimazione cardiopolmonare pediatrica, della disostruzione delle vie aeree e del primo soccorso.
Edilizia scolastica e anagrafi regionali
La Regione approva norme tecniche integrative sugli standard di qualità degli edifici scolastici e può concedere contributi per adeguamento, riqualificazione e nuova costruzione di edifici scolastici. Sono inoltre istituite l’anagrafe regionale dell’edilizia scolastica e l’anagrafe regionale degli studenti per supportare programmazione, monitoraggio e contrasto alla dispersione.
Governance, conferenza regionale e sportello per il cittadino
È istituita la Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa, con funzioni di proposta, valutazione e monitoraggio. La Giunta presenta al Consiglio l’atto di indirizzo triennale o comunque di programmazione per gli interventi, che definisce criteri di riparto, fasce di reddito, criteri per borse, assegni e contributi edilizi. È inoltre previsto uno sportello per il cittadino presso i comuni, per ricevere e inoltrare istanze, assistere gli utenti e comunicare gli esiti dei procedimenti.
Riparto delle competenze e risorse
La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo e gestione di diverse misure, inclusi fondi statali e regionali, anagrafi, contributi e protocolli. Città metropolitana e province gestiscono l’istruzione secondaria di secondo grado, i piani annuali per assistenza scolastica, prevenzione dispersione e dotazioni librarie, oltre a vari interventi per disabilità, carcere ed edilizia scolastica. I comuni curano scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, fornitura dei libri di testo della primaria, mensa, trasporto, convenzioni con scuole dell’infanzia e sportello per il cittadino.
Regime transitorio e abrogazioni
Per il primo anno di applicazione, e fino all’approvazione del piano triennale/atto di indirizzo, continuano a valere varie discipline previgenti per assistenza scolastica, scuole materne autonome, attività culturali e edilizia scolastica. La legge contiene anche regole transitorie specifiche per l’anno scolastico 2007/2008 su merito, borse e assegni di studio, con soglie ISEE e importi iniziali fissati. Sono abrogate le precedenti leggi regionali incompatibili. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
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