L.R. Piemonte 1/2008
"Modifica della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16 (Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare)".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte n. 1/2008 modifica la legge regionale n. 16/2000 sostituendo la lettera a) dell'art. 5: una quota del 5% di quanto accertato dalla Regione nell'esercizio precedente a titolo di addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano è destinata alle finalità previste dalla legge sullo sviluppo dei territori collinari. La norma ha effetto sulla disciplina vigente dal 14 gennaio 2008 e non contiene termini transitori.
Modifica della destinazione di una quota dell'addizionale regionale sul gas metano
Modifica della disciplina di finanziamento per i territori collinari
La legge regionale 14 gennaio 2008, n. 1 interviene sulla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16, che disciplina i provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell’economia collinare nel Piemonte. L’intervento è puntuale e riguarda esclusivamente una delle fonti di finanziamento previste per tali finalità.
Contenuto della modifica
La nuova formulazione della lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 stabilisce che confluisce nella disciplina della legge del 2000:
- una quota pari al 5% di quanto accertato dalla Regione nell’esercizio precedente;
- a titolo di addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano.
In sostanza, la modifica precisa la misura della quota destinata al finanziamento degli interventi previsti dalla legge regionale n. 16/2000, confermando il collegamento con il gettito regionale dell’addizionale sul gas metano.
Ambito applicativo ed efficacia
La norma opera nell’ambito della Regione Piemonte e incide sulla sola disciplina regionale dei finanziamenti per i territori collinari. Non risultano introdotte procedure ulteriori, condizioni applicative diverse o regimi transitori.
Rilievo pratico
Il provvedimento ha natura modificativa e integrativa di una disciplina già esistente. Per l’operatore pratico rileva come precisazione della quota di entrata regionale destinata al finanziamento delle finalità della legge n. 16/2000, senza innovazioni di carattere generale o autonomo rispetto a tale legge.
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