Risoluzione n. 60 del 12/05/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce che le prestazioni sanitarie rese in farmacia sono esenti da IVA solo se rispettano sia il requisito oggettivo (diagnosi, cura, riabilitazione) sia quello soggettivo (rese da professionisti abilitati); i servizi di prenotazione/riscossione/referti sono invece imponibili. Per la certificazione dei corrispettivi, le farmacie possono usare lo scontrino fiscale "parlante" con codice fiscale del cliente.
Prestazioni sanitarie in farmacia: IVA ed obblighi di certificazione
Prestazioni sanitarie rese all’interno delle farmacie: IVA e certificazione dei corrispettivi
La risoluzione esamina il regime IVA applicabile alle principali prestazioni sanitarie erogabili dalle farmacie e le modalità di certificazione dei relativi corrispettivi ai sensi dell’articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972. Il documento prende posizione su quattro tipologie di servizi previsti dalla normativa di settore e ne distingue il trattamento fiscale in base alla natura della prestazione e al soggetto che la rende.
Quadro normativo generale sull’esenzione IVA
L’Agenzia richiama l’articolo 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. n. 633 del 1972, che esenta dall’imposta le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ovvero individuate con decreto ministeriale. Viene ribadito il principio già affermato dalla risoluzione n. 128/E del 20 dicembre 2011: l’esenzione IVA dipende congiuntamente da due requisiti:
- la natura della prestazione, che deve essere riconducibile a diagnosi, cura o riabilitazione;
- la qualifica del prestatore, che deve essere un soggetto abilitato all’esercizio della professione sanitaria.
Se manca uno di questi requisiti, l’esenzione non si applica.
Prestazioni rese da operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti
Per le prestazioni rese dalle farmacie tramite messa a disposizione di operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti, richiamate dal D.Lgs. n. 153 del 2009 e dal D.M. 16 dicembre 2010, l’Agenzia conferma l’esenzione IVA quando:
- le prestazioni siano richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta;
- le prestazioni siano effettivamente rese da operatori socio-sanitari, infermieri o fisioterapisti;
- siano rispettati i profili professionali e le condizioni previste dalla disciplina di settore.
In tale ipotesi, risultano soddisfatti sia il requisito oggettivo sia quello soggettivo richiesti per l’articolo 10, n. 18), del decreto IVA.
Prestazioni analitiche di prima istanza e autocontrollo
Quanto alle prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’autocontrollo, come quelle effettuate tramite apparecchiature automatiche disponibili in farmacia, l’Agenzia nega l’esenzione IVA quando il test sia eseguito direttamente dal paziente senza l’ausilio di un professionista sanitario.
Il motivo è che in tal caso viene meno il requisito soggettivo del prestatore abilitato. La risoluzione richiama anche l’articolo 1, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 153 del 2009 e il D.M. 16 dicembre 2010, precisando che i servizi di autocontrollo non comprendono attività di prescrizione, diagnosi né prelievo di sangue o plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti.
Prestazioni di supporto ai servizi di secondo livello
Per le prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello, l’Agenzia ritiene applicabile l’esenzione IVA quando i servizi siano:
- prescritti da medici di medicina generale o pediatri di libera scelta;
- erogati anche avvalendosi di personale infermieristico;
- prestati nel rispetto dell’articolo 3 del D.M. 16 dicembre 2010.
In questa fattispecie viene considerato soddisfatto il duplice requisito oggettivo e soggettivo necessario per l’esenzione.
Servizi di prenotazione, riscossione ticket e ritiro referti
Per il servizio di prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, riscossione delle quote di partecipazione alla spesa e ritiro dei referti, disciplinato dal D.M. 8 luglio 2011, la risoluzione conferma l’imponibilità IVA con aliquota ordinaria, ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Tale attività, svolta in nome e per conto dell’Azienda U.S.L., resta quindi fuori dal perimetro dell’esenzione sanitaria.
Certificazione dei corrispettivi tramite scontrino fiscale "parlante"
Sul piano documentale, l’Agenzia afferma che le farmacie possono certificare i corrispettivi delle prestazioni esaminate mediante scontrino fiscale contenente:
- la natura del servizio;
- la qualità del servizio;
- la quantità del servizio;
- il codice fiscale del destinatario.
La soluzione viene ritenuta coerente con l’articolo 22, comma 1, n. 4), del D.P.R. n. 633 del 1972, che esonera dall’obbligo di fattura per le prestazioni rese in locali aperti al pubblico, e con il principio già chiarito dalla risoluzione n. 119/E-VI-12-1318 del 12 luglio 1996 sulla nozione di locale aperto al pubblico.
Collegamento con il Sistema Tessera Sanitaria
L’indicazione del codice fiscale del destinatario è ritenuta funzionale anche all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014.
Conclusione operativa
In sintesi, la risoluzione distingue tra:
- prestazioni sanitarie rese da professionisti abilitati, che possono beneficiare dell’esenzione IVA;
- prestazioni di autocontrollo eseguite direttamente dal paziente, che restano imponibili;
- servizi di prenotazione, riscossione e ritiro referti, soggetti a IVA ordinaria.
Per tutte le prestazioni considerate, la farmacia può procedere alla certificazione mediante scontrino fiscale "parlante" con codice fiscale del cliente, nei casi in cui non sia richiesta fattura.
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