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Messaggio

Messaggio numero 1856 del 03-05-2017

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento fornisce indicazioni operative dell’INPS, d’intesa con il Ministero del Lavoro, sui criteri di esame delle domande di CIGO dopo la riforma del D.lgs. 148/2015. Vengono chiariti il supplemento istruttorio per carenze documentali, la valutazione della ripresa dell’attività, la causale mancanza di lavoro/commesse e le regole applicative per gli eventi meteo, inclusi gelo, temperature percepite, lavorazioni particolari e acquisizione d’ufficio dei bollettini meteo.

Chiarimenti INPS sulla CIGO e sulle causali istruttorie, con focus sugli eventi meteo

Chiarimenti operativi sulla CIGO dopo la riforma

Il documento illustra alcuni indirizzi applicativi relativi alle domande di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO) alla luce della riforma introdotta dal D.lgs. 148/2015. L’obiettivo è uniformare l’attività istruttoria delle sedi INPS, assicurando criteri valutativi omogenei, celeri e conformi al quadro normativo.

Contesto normativo e finalità della riforma

La riforma ha attribuito all’INPS la competenza decisoria sulle istanze di CIGO, in attuazione dei criteri della legge delega n. 183/2014. Tra gli obiettivi perseguiti vi sono la semplificazione delle procedure burocratiche e la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati a livello nazionale per la concessione dei trattamenti.

Con la soppressione, dal 1° gennaio 2016, delle commissioni provinciali e con la definizione delle fattispecie che integrano le causali di CIGO nel decreto ministeriale n. 95442, si sono poste le basi per criteri di valutazione uniformi su tutto il territorio nazionale. Dopo la prima fase di applicazione, sono emerse criticità interpretative che richiedono chiarimenti operativi.

Carenza di elementi di valutazione e supplemento istruttorio

Quando la domanda di CIGO presenta carenze tali da poter condurre al rigetto per insufficienza degli elementi valutativi, la sede competente deve attivare la procedura prevista dall’art. 11, comma 2, del DM n. 95442.

In particolare:

  • la sede deve richiedere all’azienda ogni elemento necessario al completamento dell’istruttoria;
  • il termine concesso all’impresa è di 15 giorni dalla ricezione della richiesta;
  • la finalità è consentire la regolarizzazione delle carenze documentali dell’istanza o della relazione tecnica, anche in un’ottica deflattiva del contenzioso.

Il documento ricorda che la relazione tecnica è resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e costituisce autocertificazione idonea, integrabile in caso di carenze informative, ferma restando la possibilità di controlli sulle autodichiarazioni. Se, nonostante il supplemento istruttorio, viene adottato un provvedimento di reiezione, nella motivazione devono essere indicati sia l’avvenuto attivamento della fase integrativa sia i relativi esiti.

Ripresa dell’attività lavorativa e giudizio prognostico

La ripresa dell’attività aziendale deve essere valutata ex ante, sulla base degli elementi disponibili al momento della domanda o di quelli acquisiti con l’eventuale supplemento istruttorio. L’istruttoria deve comunque essere improntata a criteri di celerità e speditezza.

Il documento precisa che, se nel periodo tra la presentazione della domanda e l’adozione del provvedimento l’azienda riprende la normale attività lavorativa, il requisito della transitorietà di cui all’art. 1, comma 2, del DM n. 95442 deve ritenersi oggettivamente provato. In tal caso, la ripresa sana anche l’eventuale carenza di elementi probatori sulla fondata previsione di ripresa dell’attività produttiva.

Resta fermo il criterio del giudizio prognostico ex ante: non rilevano eventi sopravvenuti durante o al termine del periodo richiesto che abbiano impedito la prosecuzione dell’attività, se al momento dell’inizio della contrazione lavorativa la previsione di ripresa risultava giustificata dagli elementi disponibili.

Causale “mancanza di lavoro o di commesse”

Per le istanze di CIGO presentate per mancanza di lavoro o commesse, l’ottenimento di nuovi ordinativi o nuove commesse è uno degli indici utili a valutare la possibilità di ripresa dell’azienda, ma non può costituire l’unico elemento decisivo.

La valutazione può basarsi anche sulla complessiva situazione aziendale e sul contesto economico-produttivo descritto nella relazione tecnica. Tra gli elementi richiamati figurano:

  • i precedenti dell’azienda nel ricorso alla CIG;
  • la situazione del mercato in cui opera;
  • il numero dei lavoratori posti in CIG rispetto all’organico complessivo;
  • la durata delle richieste di CIG;
  • la solidità finanziaria dell’impresa;
  • le iniziative poste in essere per reperire ulteriori occasioni di business.

Eventi meteo: criteri generali e chiarimenti applicativi

I criteri di massima per le istanze di CIGO legate a eventi meteo erano già stati specificati dal messaggio n. 28336 del 1998 e ribaditi dalla circolare n. 139 del 1° agosto 2016. Il documento fornisce ulteriori precisazioni per garantire uniformità nelle istruttorie.

Gelo

Le temperature pari o inferiori a 0°C possono giustificare la riduzione dell’orario di lavoro in relazione a:

  • tipo di attività svolta;
  • fase di lavoro in atto nell’unità produttiva;
  • altitudine del cantiere.

Nel settore edile rileva anche la circostanza che le lavorazioni si svolgano al coperto o allo scoperto, così come la natura del materiale impiegato, più o meno sensibile al gelo.

In linea generale:

  • viene valutata l’ampiezza dell’escursione termica dell’intera giornata;
  • può essere concessa la CIGO anche solo per le ore del mattino in cui si registrano le temperature più basse;
  • in alcuni casi è possibile autorizzare l’intera giornata anche se il gelo non si è protratto per tutte le 24 ore.

In particolare, l’intera giornata può essere riconosciuta quando le lavorazioni non possono essere eseguite se non con temperature superiori a zero gradi e i bollettini meteo registrano temperatura pari o inferiore a 0°C fino alle ore 10 del mattino del giorno interessato.

Temperature percepite e caldo eccezionale

Le temperature eccezionalmente elevate, superiori a 35°C, possono costituire evento idoneo a giustificare la CIGO quando impediscono lo svolgimento di lavorazioni in luoghi non proteggibili dal sole oppure richiedono l’uso di materiali o processi che non sopportano il forte calore.

Il documento chiarisce che rilevano anche le cosiddette temperature percepite, desumibili dai bollettini meteo, se superiori alla temperatura reale. Pertanto, possono integrare la causale anche temperature percepite superiori a 35°C, pur in presenza di temperatura reale inferiore.

Lavorazioni particolari, come quelle in cava

Per alcuni tipi di attività, ad esempio le lavorazioni nelle cave, occorre considerare sia la presenza di neve o ghiaccio al suolo sia la quantità di pioggia caduta nei giorni precedenti.

La relazione tecnica deve descrivere in modo dettagliato:

  • le lavorazioni in corso;
  • le conseguenze degli eventi meteo, anche dei giorni precedenti, sulla loro esecuzione;
  • gli effetti sullo stato dei luoghi.

Per i lavori in cava possono essere adottate misure cautelari di contingenza per salvaguardare la sicurezza, inclusa la sospensione dei lavori ritenuti insicuri o pericolosi. In tali casi devono essere evidenziate le tipologie di lavorazione interrotte e il nesso tra l’interruzione e gli eventi meteorologici, nonché le ricadute concrete sul cantiere o sul sito, come dissesti, materiali ingombranti, frane di carreggiata o fondo stradale sconnesso o ghiacciato.

Bollettini meteo e acquisizione d’ufficio

L’art. 6, comma 2, del DM n. 95442 prevede che, per le istanze di CIGO determinate da eventi meteo, alla relazione tecnica siano allegati i bollettini meteorologici rilasciati da organi accreditati.

Tuttavia, in applicazione dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, che vieta alle pubbliche amministrazioni di richiedere ai cittadini dati già in possesso di altri organi pubblici, l’INPS acquisirà d’ufficio i bollettini meteo. Resta fermo l’onere per l’impresa di autocertificare nella relazione tecnica l’avversità atmosferica a fondamento della domanda.

Indicazioni finali

Il messaggio chiude con la sottoscrizione del Direttore Generale Gabriella Di Michele, confermando la natura di indirizzo operativo dell’intervento e la finalità di uniformare l’attività istruttoria sulle domande di CIGO, in particolare per le causali più frequenti e problematiche.

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