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Messaggio

Messaggio numero 1762 del 27-04-2017

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento disciplina la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria oltre i limiti ordinari per imprese strategiche, nonché la reiterazione della riduzione contributiva del 35% per i contratti di solidarietà. Contiene indicazioni operative, codici evento e UniEmens, contributo addizionale, monitoraggio della spesa e istruzioni contabili.

CIGS e sgravi contributivi per imprese di rilevante interesse strategico

CIGS e reiterazione degli sgravi contributivi per imprese strategiche

Il documento illustra l’attuazione dell’art. 42, commi 3 e 4-bis, del D.Lgs. 148/2015 per imprese di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale. Disciplina sia la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria oltre i limiti ordinari, sia la reiterazione della riduzione contributiva del 35% in caso di contratti di solidarietà.

Quadro normativo e presupposti

L’art. 42, comma 3, del D.Lgs. 148/2015 consente, per accordi CIGS conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale oltre i limiti di durata previsti dalla disciplina ordinaria, purché ricorrano specifiche condizioni:

  • imprese di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale;
  • notevoli ricadute occupazionali;
  • effetti tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale;
  • piano industriale che preveda l’utilizzo di trattamenti straordinari oltre i limiti di 24 mesi in un quinquennio mobile;
  • superamento anche dei limiti previsti per i contratti di solidarietà difensivi.

Su domanda di una delle parti firmatarie dell’accordo, la prosecuzione può essere autorizzata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nei limiti di spesa indicati dalla norma.

Decreto attuativo e indicazioni ministeriali

Ai citati disposti normativi ha dato attuazione il decreto interministeriale n. 98189, emanato dal Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e con il Ministro dello Sviluppo Economico. La circolare ministeriale n. 3 del 13/02/2017 della Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e Incentivi all’Occupazione ha fornito:

  • le indicazioni operative per la presentazione delle domande di accesso alla prosecuzione della CIGS oltre i limiti di cui agli artt. 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del D.Lgs. 148/2015;
  • i criteri per la reiterazione della riduzione contributiva di cui all’art. 6, comma 4, del D.L. 510/1996, convertito dalla L. 608/1996.

Codice evento e gestione automatica in Sistema UNICO

Con il messaggio n. 840 del 23/2/2016 sono stati definiti i codici intervento ed evento per le integrazioni salariali straordinarie, tenendo conto delle causali del D.Lgs. 148/2015 e di specificità di settore o intervento. I decreti CIGS relativi ai casi in esame sono catalogati in Sistema UNICO con il codice evento:

  • “170 – CASI RILEVANTE INTERESSE STRATEGICO – ART. 42, C. 3”

Le procedure di controllo automatico tengono conto della deroga ai limiti temporali di cui agli artt. 4 e 22 del D.Lgs. 148/2015.

Contributo addizionale sulle integrazioni salariali

Ai sensi dell’art. 5 del decreto n. 98189, l’impresa autorizzata alla CIGS nell’ambito della disciplina in esame deve versare un contributo addizionale pari al 15% della retribuzione persa dal personale sospeso o impiegato ad orario ridotto.

Reiterazione della riduzione contributiva nei contratti di solidarietà

Il documento disciplina anche la reiterazione degli sgravi contributivi previsti dall’art. 6, comma 4, del D.L. 510/1996 per i contratti di solidarietà ex L. 863/1984, ora disciplinati dal D.Lgs. 148/2015.

Ambito soggettivo

Secondo la circolare n. 3/2017, possono accedere alla reiterazione dello sgravio le imprese che:

  • possiedono i requisiti dell’art. 3 del decreto interministeriale n. 98189/2016;
  • hanno avuto o hanno in corso un contratto di solidarietà ai sensi del D.L. 726/1984 o del D.Lgs. 148/2015.

La domanda e l’iter del procedimento sono regolati dall’art. 4 del decreto interministeriale.

Misura e limiti della riduzione

La riduzione contributiva:

  • è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro;
  • riguarda i lavoratori interessati da una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%;
  • è riconosciuta per ogni mese in cui la riduzione oraria supera tale soglia;
  • è ulteriore rispetto ai 24 mesi già oggetto di decontribuzione ex D.L. 34/2014 e decreti direttoriali n. 83312/2014 e n. 17981/2015;
  • non può superare il limite massimo di 24 mesi complessivi per l’unità produttiva interessata dal contratto di solidarietà.

Limiti di spesa e monitoraggio

Il testo richiama i limiti complessivi di spesa a carico del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, pari a:

  • 4 milioni di euro per l’anno 2016;
  • 90 milioni di euro per l’anno 2017;
  • 100 milioni di euro per l’anno 2018.

L’Istituto effettua il monitoraggio della spesa e trasmette relazioni mensili ai Ministeri interessati.

Adempimenti delle sedi INPS

La procedura per ottenere la riduzione contributiva è attivata su iniziativa del datore di lavoro. La sede competente, verificata la documentazione prodotta dall’azienda e il decreto interministeriale di ammissione al beneficio, attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione:

  • “9Q”, con il significato di azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS e ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex L. 608/1996, ai sensi dell’art. 42, comma 4-bis, del D.Lgs. 148/2015.

Compilazione UniEmens per la riduzione contributiva

Per le aziende destinatarie di decreti interministeriali finanziati con le risorse 2017, il flusso UniEmens deve esporre le quote di sgravio spettanti tramite i seguenti codici causale:

  • “L978” per il conguaglio dello sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’art. 42, comma 4-bis, del D.Lgs. 148/2015, anno 2017;
  • “L979” per l’arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’art. 42, comma 4, del D.Lgs. 148/2015, anno 2017, da usare per recuperare le mensilità da gennaio ad aprile 2017.

La valorizzazione del codice L979 può avvenire esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza maggio, giugno e luglio 2017.

Per le aziende finanziate con risorse 2016, il flusso UniEmens deve utilizzare:

  • “L989” per l’arretrato conguaglio sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’art. 42, comma 4, del D.Lgs. 148/2015, anno 2016.

Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare.

Entità dello sgravio

Gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima del beneficio fruibile. Le aziende possono conguagliare solo la quota effettivamente spettante, calcolata sui trattamenti di integrazione salariale realmente fruiti.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile degli oneri relativi alla CIGS in deroga ai limiti temporali, è istituito il conto:

  • GAU30206, relativo al codice evento “170 – CASI DI RILEVANTE INTERESSE STRATEGICO – ART. 42, C. 3”

Il documento richiama inoltre:

  • il codice bilancio “03074” del partitario contabile GPA10031 per eventuali riaccrediti;
  • il conto GAU24206 per eventuali recuperi e reintroiti;
  • il codice bilancio “01094” del partitario contabile GPA00069 per i crediti accertati tramite procedura RI, qualora divengano inesigibili a fine anno.

Per il contributo addizionale dovuto dalle imprese autorizzate alla prosecuzione della CIGS sono istituiti i seguenti conti di entrata:

  • GAU00178 per il credito verso le aziende tenute al versamento del contributo addizionale sulle integrazioni salariali straordinarie;
  • GAU21118 per il contributo addizionale - anni precedenti;
  • GAU21178 per il contributo addizionale - anno in corso.

La procedura gestionale “RACE”, identificata dal codice “RA” e dal tipo operazione “69”, adeguata alle nuove disposizioni, gestisce l’accertamento contabile del credito e la riscossione tramite F24 con causale contributo “RCAD”.

Per gli oneri derivanti dalla reiterazione delle riduzioni contributive è istituito il conto:

  • GAW37131, da abbinare agli importi esposti dai datori di lavoro nel flusso UniEmens con i codici causale “L989”, “L978” e “L979”.

Monitoraggio finale e rinvio al piano dei conti

La Direzione generale effettua il monitoraggio della spesa per le prestazioni di CIGS e per le riduzioni contributive, rendicontando mensilmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze l’utilizzo degli stanziamenti a carico del Fondo per l’Occupazione, fissati in 4 milioni di euro per il 2016, 90 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni di euro per il 2018. Il documento rinvia infine all’allegato per le variazioni apportate al piano dei conti.

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