Regolamento (UE) 2018/353
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/353 della Commissione, del 9 marzo 2018, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145, dell'8 giugno 2017, relativo al ritiro dal mercato di alcuni additivi per mangimi autorizzati a norma delle direttive del Consiglio 70/524/CEE e 82/471/CEE e che abroga le disposizioni obsolete che autorizzano tali additivi per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rettifica vari errori materiali del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145, che aveva disposto il ritiro dal mercato di alcuni additivi per mangimi e l’abrogazione di atti autorizzativi obsoleti. Le correzioni riguardano, tra l’altro, l’elenco degli atti da abrogare o modificare, la soppressione di alcune autorizzazioni, e la corretta individuazione di specie animali e funzioni d’uso per taluni coloranti e vitamine. Per evitare incertezze giuridiche e perturbazioni di mercato, le rettifiche si applicano con effetto retroattivo dal 19 luglio 2017.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 sul ritiro dal mercato di alcuni additivi per mangimi autorizzati e sull’abrogazione/modifica di atti obsolete di autorizzazione.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi, agli additivi per mangimi già immessi sul mercato e iscritti nel registro comunitario, nonché agli atti dell’Unione che autorizzano tali additivi o ne disciplinano le condizioni di impiego. La rettifica incide sulle specie animali, sulle categorie di animali e sulle funzioni d’uso di specifici additivi elencati nel regolamento (UE) 2017/1145; ha efficacia nell’Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le correzioni si applicano retroattivamente dal 19 luglio 2017. Sono interessati, tra gli altri, coccidiostatici, vitamine, coloranti, composti di ferro e altri additivi già autorizzati da regolamenti previgenti.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 relativo al ritiro di alcuni additivi per mangimi
Il regolamento interviene per correggere errori materiali contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145, adottato in materia di ritiro dal mercato di additivi per mangimi autorizzati in passato ai sensi delle direttive 70/524/CEE e 82/471/CEE e di abrogazione delle corrispondenti disposizioni obsolete. La Commissione richiama la base giuridica nel regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l’articolo 10, paragrafo 5, e spiega che le imprecisioni avevano generato incertezza giuridica e perturbazioni del mercato.
Ambito della rettifica
La rettifica riguarda il regime applicabile ad alcuni additivi per mangimi già iscritti nel registro comunitario come prodotti esistenti e soggetti, nel regolamento originario, a ritiro dal mercato o ad abrogazione delle relative autorizzazioni. Gli errori corretti concernono sia l’individuazione degli atti da abrogare o modificare, sia l’esatta delimitazione delle specie animali, delle categorie di animali e delle funzioni d’uso per taluni additivi e coloranti.
Correzioni agli atti abrogati o modificati
Il considerando 3 del regolamento (UE) 2017/1145 viene rettificato per collocare correttamente i riferimenti normativi. Il regolamento (CE) n. 1463/2004 viene escluso dall’elenco degli atti coinvolti; il regolamento (CE) n. 833/2005 è trattato come atto da abrogare; il regolamento (CE) n. 1459/2005 è inserito tra gli atti da abrogare; il regolamento (CE) n. 1443/2006 è invece ricondotto tra gli atti da modificare.
L’articolo 3 del regolamento (UE) 2017/1145 è sostituito per precisare l’elenco completo degli atti abrogati: regolamenti (CE) n. 937/2001, 871/2003, 277/2004, 278/2004, 1332/2004, 1465/2004, 833/2005, 1459/2005, 492/2006, 1743/2006, 757/2007 e 828/2007.
Modifiche al regolamento (CE) n. 1334/2003
L’articolo 8 del regolamento (UE) 2017/1145 viene corretto per sopprimere, nell’allegato del regolamento (CE) n. 1334/2003, alcune autorizzazioni relative alla voce E 1 del ferro (Fe). In particolare, vengono eliminate le menzioni del cloruro ferroso tetraidrato, del citrato ferroso esaidrato e del lattato ferroso triidrato, con tutto il contenuto connesso a tali sostanze.
Modifica del regolamento (CE) n. 1443/2006
È introdotto un nuovo articolo 25 bis che dispone la soppressione dell’articolo 1 e dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1443/2006. La correzione sostituisce l’erronea abrogazione totale con una soppressione limitata alle sole parti effettivamente interessate dal ritiro disposto dal regolamento (UE) 2017/1145.
Rettifiche all’allegato I: vitamine e coloranti
L’allegato I del regolamento (UE) 2017/1145 viene rettificato in più punti. Nella parte A, alla voce relativa alla vitamina K, la dicitura «L-menadione bisolfito di sodio» è sostituita da «menadione bisolfito di sodio», eliminando un riferimento non presente nell’autorizzazione.
Sempre nella parte A, la tabella relativa agli «Altri coloranti» viene corretta per indicare che le sostanze coloranti autorizzate dalla normativa alimentare dell’Unione, con alcune esclusioni specifiche, si applicano a tutte le specie.
Rettifiche all’allegato I: specie interessate e limitazioni d’uso
Nella parte B dell’allegato I si correggono le voci relative ai carotenoidi e xantofille e agli altri coloranti. Per l’astaxantina (E 161 j) viene precisato che l’additivo si applica a tutte le specie, salvo i pesci e i crostacei per determinati impieghi e i pesci ornamentali per altri specifici impieghi.
Per diversi coloranti vengono chiarite le esclusioni soggettive e funzionali, tra cui:
- E 155 Bruno HT: cani e gatti;
- E 104 Giallo di chinolina: tutte le specie, con esclusione degli animali non destinati alla produzione di alimenti per alcuni impieghi;
- E 122 Azorubina (carmoisina): tutte le specie, salvo cani e gatti per alcuni impieghi;
- E 102 Tartrazina, E 160b Bissina, E 110 Giallo tramonto FCF, E 120 Carminio, E 124 Ponceau 4 R, E 127 Eritrosina, E 129 Rosso allura, E 132 Indigotina, E 133 Blu brillante, E 131 Blu patentato V, E 141 Complesso rame-clorofilla, E 153 Nerofumo: sono specificate le rispettive specie ammesse e le esclusioni, con particolare attenzione agli animali da compagnia, ai pesci ornamentali, agli uccelli ornamentali granivori e ai piccoli roditori.
Entrata in vigore e effetto retroattivo
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente a decorrere dal 19 luglio 2017. La scelta della retroattività è motivata dall’esigenza di evitare incertezze sull’effettivo status normativo degli additivi, prevenire conseguenze sfavorevoli per gli operatori e ristabilire la stabilità del mercato.
Disposizioni principali
Rettifiche al considerando 3 del regolamento (UE) 2017/1145
Vengono corretti i riferimenti agli atti previgenti: il regolamento (CE) n. 1463/2004 è eliminato dall’elenco, il regolamento (CE) n. 833/2005 è spostato tra gli atti da abrogare, il regolamento (CE) n. 1459/2005 è inserito tra gli atti da abrogare e il regolamento (CE) n. 1443/2006 è spostato tra gli atti da modificare.
Nuovo testo dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2017/1145
L’elenco degli atti abrogati è sostituito e include i regolamenti (CE) n. 937/2001, 871/2003, 277/2004, 278/2004, 1332/2004, 1465/2004, 833/2005, 1459/2005, 492/2006, 1743/2006, 757/2007 e 828/2007.
Modifica dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2017/1145
Per il regolamento (CE) n. 1334/2003 vengono soppressi, alla voce E 1 relativa al ferro (Fe), i riferimenti a cloruro ferroso tetraidrato, citrato ferroso esaidrato e lattato ferroso triidrato con il relativo contenuto. In tal modo si eliminano le disposizioni che autorizzavano composti di ferro da ritirare dal mercato.
Inserimento dell’articolo 25 bis sul regolamento (CE) n. 1443/2006
Si stabilisce che l’articolo 1 e l’allegato I del regolamento (CE) n. 1443/2006 sono soppressi, correggendo l’erronea abrogazione integrale disposta in precedenza.
Rettifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2017/1145
L’allegato è corretto per il menadione bisolfito di sodio, per le voci relative ai coloranti e per l’ambito di applicazione di alcune autorizzazioni. In particolare, sono precisate le specie interessate e le esclusioni per astaxantina (E 161 j), bruno HT (E 155), giallo di chinolina (E 104), azorubina/carmoisina (E 122) e altri coloranti autorizzati, nonché per le forme di impiego come colorante di E 102, E 110, E 120, E 124, E 127, E 129, E 131, E 132, E 133, E 141, E 153, E 160b.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 19 luglio 2017. La retroattività è giustificata dall’esigenza di ristabilire la certezza giuridica sugli additivi interessati ed evitare effetti pregiudizievoli per gli operatori.
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