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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/348

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/348 della Commissione, dell'8 marzo 2018, relativo a una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 riguardante le biciclette ed altri velocipedi prodotti in Cambogia per quanto concerne l'impiego, ai sensi del cumulo, di parti originarie della Malaysia

Normativa europea32018R0348

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento concede alla Cambogia una deroga temporanea alle regole UE sull’origine preferenziale per le biciclette esportate nell’Unione, consentendo di considerare originarie della Cambogia alcune parti di biciclette provenienti dalla Malaysia ai fini del cumulo regionale. La deroga è limitata nel tempo e nei quantitativi, ed è accompagnata da obblighi di certificazione, monitoraggio trimestrale e cooperazione amministrativa. L’obiettivo è sostenere la transizione dell’industria cambogiana verso la piena conformità alle norme di origine dell’UE, senza prorogare oltre il necessario un regime eccezionale.

Deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale per consentire alla Cambogia il cumulo regionale con parti di biciclette originarie della Malaysia nella produzione di biciclette e altri velocipedi destinati all'Unione.

Ambito di applicazione

Si applica alle biciclette e agli altri velocipedi senza motore della voce SA/NC 8712 esportati dalla Cambogia e dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione nel periodo dal 9 marzo 2018 al 31 dicembre 2019, entro il quantitativo massimo di 100 000 unità. La deroga riguarda l’uso, ai fini dell’origine preferenziale, di parti di biciclette della voce SA 8714 originarie della Malaysia nel quadro del cumulo regionale. Restano escluse le merci oltre il quantitativo autorizzato o fuori dal periodo di applicazione; la misura opera in deroga all’articolo 55, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Deroga temporanea all’origine preferenziale per biciclette prodotte in Cambogia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/348 della Commissione introduce una deroga temporanea alle norme sull’origine preferenziale applicabili nell’ambito del sistema SPG per le biciclette e altri velocipedi prodotti in Cambogia. La misura consente, in via eccezionale, l’impiego di parti originarie della Malaysia ai fini del cumulo regionale, pur trattandosi di un paese non beneficiario SPG, con l’obiettivo di accompagnare il graduale rafforzamento dell’industria cambogiana della bicicletta verso la piena conformità alle regole di origine UE.

Il regolamento si fonda sull’articolo 64, paragrafo 6, e sull’articolo 66, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione) e tiene conto della precedente deroga concessa con il regolamento di esecuzione (UE) n. 822/2014. Dai considerando emerge che la Commissione ha ritenuto la Cambogia ormai prossima a un’autonomia industriale più stabile, ma ancora bisognosa di un periodo limitato per completare la transizione.

Ambito materiale e soggettivo

La deroga riguarda le merci della voce SA 8712, cioè biciclette e altri velocipedi senza motore, esportati dalla Cambogia verso l’Unione. Essa opera quando la produzione utilizza parti di biciclette della voce SA 8714 originarie della Malaysia, che vengono considerate come materiali originari della Cambogia in base al cumulo regionale autorizzato dal regolamento.

L’applicazione è limitata alle operazioni di immissione in libera pratica nell’Unione effettuate nel periodo dal 9 marzo 2018 al 31 dicembre 2019 e nei limiti di 100 000 unità complessive. La misura è quindi sia temporalmente sia quantitativamente circoscritta, e non produce effetti al di fuori del contingente autorizzato.

Ragioni della deroga e contesto industriale

Nei considerando la Commissione richiama la richiesta presentata dalla Cambogia il 13 ottobre 2016 per ottenere una proroga triennale della deroga precedente. Il paese ha rappresentato di aver investito in nuove linee di produzione e in misure volte ad aumentare il valore aggiunto locale, favorendo l’approvvigionamento da fornitori cambogiani e la creazione di poli industriali in zone economiche speciali.

La Commissione ha riconosciuto tali sforzi, ma ha anche osservato che il livello di autonomia raggiunto non giustificava una proroga ampia: per questo motivo ha limitato la deroga a 100 000 unità, ritenendo tale quantitativo sufficiente a sostenere il completamento della transizione verso una conformità permanente alla regola di origine più favorevole ai paesi meno sviluppati, che consente fino al 70 % di materiali non originari.

Regole operative sul cumulo e sulle prove dell’origine

L’articolo 1 è il cuore della disciplina: esso deroga all’articolo 55, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che normalmente restringe il cumulo regionale ai soli paesi beneficiari SPG appartenenti allo stesso gruppo regionale. In virtù della deroga, la Cambogia può trattare come originarie le parti di bicicletta provenienti dalla Malaysia per i prodotti esportati nell’Unione.

Per dimostrare l’origine delle parti malesi devono essere utilizzate le modalità previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per le prove dell’origine. Ciò implica che il regime derogatorio non elimina gli obblighi documentali, ma li incanala in una procedura formalizzata e verificabile.

Gestione del contingente e certificazione

La deroga non si applica illimitatamente: l’articolo 2 la vincola al quantitativo annuale complessivo indicato nell’allegato, pari a 100 000 unità per il periodo 9 marzo 2018-31 dicembre 2019. L’articolo 3 dispone che tali quantitativi siano gestiti secondo gli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, cioè secondo la disciplina UE di amministrazione e controllo dei contingenti.

L’articolo 4 introduce un obbligo di tracciabilità documentale: nella casella n. 4 dei certificati di origine modulo A, oppure nelle attestazioni di origine degli esportatori registrati in Cambogia, deve essere inserita la dicitura "Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) 2018/348". Inoltre, le autorità cambogiane devono trasmettere alla Commissione, entro la fine del mese successivo a ogni trimestre, un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati modulo A, con i relativi numeri di serie.

Obblighi delle autorità cambogiane e cooperazione amministrativa

L’articolo 5 impone alle autorità competenti della Cambogia di adottare tutte le misure necessarie per garantire il rispetto della deroga e delle regole di certificazione. Esse devono inoltre istituire e mantenere strutture e sistemi amministrativi idonei ad assicurare la corretta applicazione del regime e la cooperazione amministrativa sia con le autorità malesi sia con la Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri.

Questo assetto evidenzia che la deroga è subordinata a un controllo amministrativo rafforzato, indispensabile per prevenire abusi e garantire che il vantaggio tariffario sia limitato alle merci effettivamente rientranti nelle condizioni previste.

Entrata in vigore e portata giuridica

Ai sensi dell’articolo 6, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, con effetto immediato dal 9 marzo 2018. In ragione del richiamo nel considerando 9 al ritmo stagionale delle forniture, la scelta dell’entrata in vigore immediata mira a rendere effettivo senza ritardi il beneficio della deroga per l’industria cambogiana.

Disposizioni principali

Deroga al divieto di cumulo con la Malaysia

In deroga all’articolo 55, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la Cambogia può utilizzare il cumulo regionale dell’origine quando impiega parti di biciclette della voce SA 8714 originarie della Malaysia per produrre biciclette e altri velocipedi della voce SA 8712 destinati all’esportazione nell’Unione.

Prove dell’origine delle parti malesi

Le prove dell’origine delle parti utilizzate devono essere redatte secondo le modalità previste dal titolo II, capo 2, sezione 2, sottosezione 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Limite quantitativo e periodo di applicazione

La deroga si applica ai prodotti della voce SA 8712 esportati dalla Cambogia e dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione nel periodo indicato in allegato, per un quantitativo massimo di 100 000 unità dal 9 marzo 2018 al 31 dicembre 2019.

Gestione dei quantitativi

I quantitativi autorizzati sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Indicazioni nei certificati e attestazioni di origine

Nella casella n. 4 dei certificati di origine modulo A, o nelle attestazioni di origine degli esportatori registrati in Cambogia, deve figurare la dicitura: "Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) 2018/348".

Obblighi di comunicazione trimestrale

Le autorità competenti della Cambogia devono trasmettere alla Commissione, entro la fine del mese successivo a ogni trimestre, un elenco dei quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati certificati di origine modulo A e i relativi numeri di serie.

Misure amministrative e cooperazione

Le autorità cambogiane devono adottare tutte le misure necessarie per assicurare il rispetto degli articoli 1 e 4, istituire e mantenere strutture e sistemi amministrativi adeguati e garantire la cooperazione amministrativa con le autorità malesi, la Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazio doganaleorigine preferenzialepreferenze tariffarie generalizzatecommercio internazionalecooperazione doganale

Testo integrale

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