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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/830

Regolamento delegato (UE) 2018/830 della Commissione, del 9 marzo 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione per quanto concerne l'adattamento della costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali

Normativa europea32018R0830

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro tecnico dell’UE per l’omologazione dei veicoli agricoli e forestali, modificando sia l’allegato I del regolamento (UE) n. 167/2013 sia numerosi allegati del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014. Le modifiche servono soprattutto ad allineare la normativa UE alle più recenti edizioni dei codici standard OCSE e a chiarire il rapporto con i regolamenti UNECE richiamati. Vengono anche introdotte o precisate regole su prove di sicurezza, ergonomia, rumore, accesso al posto di guida, resistenza al fuoco dei materiali di cabina e prestazioni delle ROPS/FOPS abbattibili. Sono inoltre previste norme transitorie per evitare vuoti di omologazione e di commercializzazione.

Modifica i requisiti tecnici e le tabelle di omologazione UE per i veicoli agricoli e forestali, aggiornando il regolamento (UE) n. 167/2013 e il regolamento delegato (UE) n. 1322/2014, anche per allineamento ai codici standard OCSE e ai regolamenti UNECE.

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli agricoli e forestali soggetti a omologazione UE, nonché ai loro sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, con particolare riguardo alle categorie T, C, Ca, Cb, T1, T2/C2, T3/C3, T4.2/C4.2, T4.3/C4.3 e ai trattori a carreggiata stretta o a cingoli. Incide sulle autorità nazionali di omologazione, sui costruttori e sui veicoli già oggetto di prova o omologazione, prevedendo disposizioni transitorie fino al 26 giugno 2018 per il rilascio delle omologazioni e fino al 31 dicembre 2018 per l’immissione sul mercato, l’immatricolazione o l’entrata in servizio dei prodotti omologati secondo la versione previgente. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore, salve le transizioni previste.

Modifica dell’omologazione dei veicoli agricoli e forestali e aggiornamento dei requisiti tecnici

Il regolamento interviene sul sistema di omologazione UE dei veicoli agricoli e forestali, modificando il regolamento (UE) n. 167/2013 e il regolamento delegato (UE) n. 1322/2014. La finalità dichiarata nei considerando è duplice: da un lato allineare la disciplina ai più recenti codici standard OCSE e ai regolamenti UNECE aggiornati, dall’altro migliorare la sicurezza, l’ergonomia e la precisione delle prove tecniche.

Ambito di applicazione e contesto normativo

Il testo riguarda i veicoli agricoli e forestali soggetti a omologazione UE, inclusi sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Incide in particolare sulle categorie di trattori e veicoli speciali menzionate negli allegati, come T, C, Ca, Cb, T1, T2/C2, T3/C3, T4.2/C4.2 e T4.3/C4.3, nonché sui trattori a carreggiata stretta e sui trattori a cingoli.

Il regolamento si fonda sugli articoli 18, paragrafo 4, e 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 167/2013. Nei considerando si chiarisce che:

  • diverse voci dell’allegato I del regolamento (UE) n. 167/2013 devono essere modificate per consentire l’introduzione di ulteriori categorie di veicoli in linea con i codici standard OCSE;
  • l’elenco dei regolamenti UNECE obbligatori deve essere integrato con una nota esplicativa che consenta l’uso dei successivi supplementi delle serie di modifiche applicabili, anche se non pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE;
  • alcuni requisiti UE devono essere resi identici, anche nella numerazione, ai corrispondenti codici standard OCSE;
  • è opportuno rendere obbligatori requisiti ergonomici per agevolare il sollevamento di strutture di protezione antiribaltamento pieghevoli anteriori, al fine di ridurre infortuni e decessi.

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 167/2013

L’articolo 1 sostituisce, nella riga n. 38 dell’allegato I, la voce "NA" con "X" per le categorie Ca e Cb. La modifica mira a rendere applicabile il requisito corrispondente anche a tali categorie.

Modifiche generali al regolamento delegato (UE) n. 1322/2014

L’articolo 2 contiene numerosi interventi puntuali sul regolamento delegato (UE) n. 1322/2014.

In primo luogo, l’articolo 12 viene aggiornato sostituendo il riferimento alle categorie T2, T3 e T4.3 con T2/C2, T3/C3 e T4.3/C4.3. Questo adeguamento riflette la classificazione combinata dei veicoli e delle relative versioni con/senza cabina o cingoli.

Viene poi inserito il nuovo articolo 35 bis sulle disposizioni transitorie:

  • fino al 26 giugno 2018 le autorità nazionali continuano a rilasciare omologazioni secondo la versione del regolamento applicabile al 25 giugno 2018;
  • fino al 31 dicembre 2018 gli Stati membri consentono l’immissione sul mercato, l’immatricolazione o l’entrata in servizio dei prodotti omologati secondo quella versione.

Nell’allegato I è aggiunta una nota esplicativa secondo cui le disposizioni transitorie dei regolamenti UNECE elencati nella tabella si applicano salvo date alternative specifiche previste nel regolamento, e si accetta la conformità alle modifiche successive a quelle elencate.

Verbali di prova OCSE e coordinamento con la normativa UE

L’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 è sostituito da una tabella che collega specifici verbali di prova OCSE agli allegati UE alternativi equivalenti. La tabella copre, tra gli altri:

  • il codice standard OCSE 3 sulle prove dinamiche delle strutture di protezione sui trattori agricoli e forestali;
  • il codice standard OCSE 4 sulle prove statiche delle strutture di protezione;
  • il codice standard OCSE 5 sulla misurazione ufficiale del rumore ai posti di guida;
  • i codici standard OCSE 6 e 7 per le strutture di protezione antiribaltamento montate anteriormente e posteriormente su trattori a carreggiata stretta;
  • il codice standard OCSE 8 per le strutture di protezione sui trattori a cingoli;
  • il codice standard OCSE 10 per le strutture di protezione contro la caduta di oggetti.

La tabella specifica le categorie interessate e gli allegati UE corrispondenti: ad esempio, gli allegati VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII e XVIII, a seconda dei casi e delle verifiche effettuate.

Modifiche tecniche agli allegati sulle strutture di protezione antiribaltamento

Una parte centrale del regolamento riguarda gli allegati IX e X, cioè le prove e i requisiti per le ROPS dei trattori a carreggiata stretta.

Allegato IX

L’allegato IX è ampiamente rivisto per tener conto dei trattori muniti di cingoli. Tra le principali modifiche:

  • vengono precisate le definizioni di piano mediano della ruota o del cingolo e di carreggiata;
  • per i trattori a cingoli, la carreggiata è definita come distanza tra i piani mediani dei cingoli;
  • sono aggiornati i criteri di massa, carreggiata minima e rapporto di massa, con limite di massa massima ammissibile non superiore a 5 250 kg e rapporto di massa non superiore a 1,75;
  • il costruttore deve definire le regolazioni della carreggiata per i trattori muniti di cingoli;
  • l’angolo di stabilità deve raggiungere almeno 38° nella prova in equilibrio instabile, con esecuzione una volta a destra e una volta a sinistra;
  • sono ridefiniti vari parametri di misura, come larghezza degli pneumatici o dei cingoli, altezze dei componenti anteriori e posteriori, larghezza della carreggiata e punto d’urto;
  • nei test di resistenza, la carreggiata deve essere regolata in modo da evitare, per quanto possibile, che la ROPS sia sostenuta dagli pneumatici o dai cingoli; nelle prove statiche le ruote o i cingoli possono essere rimossi;
  • se il trattore dispone di sospensioni tra telaio e ruote o cingoli, il sistema deve essere bloccato durante le prove;
  • nell’apparecchiatura di schiacciamento, i supporti sotto gli assi devono impedire che pneumatici o cingoli assorbano la forza di compressione;
  • nella sezione sulle prove virtuali sono aggiornate righe di codice per i trattori muniti di cingoli.

Nelle note esplicative dell’allegato IX si chiarisce che, salvo la numerazione delle sezioni B2 e B3, il testo dei requisiti e la numerazione restano identici al codice standard OCSE 6 (edizione 2017, febbraio 2017) sulle ROPS montate anteriormente su trattori agricoli e forestali a carreggiata stretta.

Allegato X e nuova sezione B3 sulle ROPS abbattibili

L’allegato X è ulteriormente aggiornato e, in particolare, viene inserita una nuova sezione B3 dedicata ai requisiti di funzionamento delle strutture di protezione antiribaltamento abbattibili montate posteriormente.

La nuova sezione B3 stabilisce:

  • il campo di applicazione: ROPS abbattibili montate posteriormente, sollevate e/o abbassate manualmente da un operatore in piedi, con o senza assistenza parziale, e bloccate manualmente o automaticamente;
  • una serie di definizioni, tra cui ROPS abbattibile azionata a mano, ROPS abbattibile automatica, sistema di bloccaggio, zona di impugnatura, parte accessibile della zona di impugnatura, area accessibile, punto di pizzicamento, punto di tranciamento e postazione in piedi;
  • condizioni preliminari per le prove, con particolare attenzione alla zona di impugnatura, che deve essere chiaramente individuabile, priva di spigoli vivi e progettata per evitare rischi di tranciamento, pizzicamento o movimenti incontrollabili;
  • la distinzione di tre aree accessibili (I, II e III), che corrispondono a diversi livelli di forza ammessa per l’azionamento;
  • requisiti per la postazione in piedi sulla piattaforma, che deve essere accessibile dall’accesso principale al posto di guida, sufficientemente ampia, piana, antiscivolo e dotata di corrimano e/o maniglie per il contatto a tre punti;
  • condizioni di prova, tra cui l’uso di pneumatici del massimo diametro indicato dal costruttore, gonfiati alla pressione raccomandata, con ruote posteriori sulla carreggiata più stretta;
  • una procedura di prova che misura la forza necessaria per sollevare o abbassare la roll-bar in più punti della zona di impugnatura;
  • condizioni di accettazione con forze massime di 100 N in area I, 75 N in area II e 50 N in area III, con aumenti ammessi in casi specifici fino al 25 % o al 50 %;
  • requisiti aggiuntivi di sicurezza per prevenire pizzicamenti e tranciamenti, con richiamo a distanze di sicurezza ISO 13854:1996;
  • un sistema di bloccaggio manuale progettato per essere azionabile da un operatore in piedi e difficilmente separabile dalla ROPS;
  • una prova preliminare del sistema di bloccaggio automatico, con 500 cicli di sollevamento/abbassamento, eseguibili manualmente o con energia esterna, senza manutenzione o regolazioni finali, e con eventuale certificazione del costruttore.

Sempre nell’allegato X, la nota esplicativa (1) viene sostituita per chiarire che i requisiti della lettera B sono identici al codice standard OCSE 7 (edizione 2017, febbraio 2017) sulle ROPS montate posteriormente su trattori agricoli e forestali a carreggiata stretta.

Modifiche agli allegati sulle FOPS e sulle prove in condizioni estreme

L’allegato XI, relativo alle strutture di protezione contro la caduta di oggetti, è modificato soprattutto nella sezione C.

Le principali precisazioni riguardano:

  • la possibilità che la FOPS sia progettata soltanto per proteggere il conducente dalla caduta di oggetti;
  • l’ammissione di protezioni dalle intemperie, anche temporanee, montabili sulla FOPS e rimovibili dal conducente nella stagione calda;
  • la necessità di rimuovere, ai fini della prova, tutte le parti amovibili, incluse porte e finestre apribili, per non aumentare artificialmente la resistenza della FOPS;
  • la facoltà di effettuare la prova con un’apertura del tetto in posizione chiusa e bloccata, aperta o rimossa, su richiesta del costruttore, fermo restando il rispetto dei requisiti di resistenza;
  • la possibilità di verificare taluni requisiti applicando l’urto della sfera di prova con elementi strutturali a temperatura pari o inferiore a –18 °C;
  • l’aggiornamento dell’intestazione della figura 10.3 per chiarire la configurazione minima di prova della FOPS.

La nota esplicativa (1) dell’allegato XI viene sostituita per allineare il testo al codice standard OCSE 10 (edizione 2017, febbraio 2017) relativo alle strutture di protezione montate sui trattori a cingoli agricoli e forestali.

Rumore, accesso al posto di guida, comandi e materiali della cabina

Il regolamento introduce anche correzioni mirate in altri allegati tecnici.

Nell’allegato XIII, relativo al rumore:

  • al punto 3.1.3 viene aggiunta la possibilità, a discrezione del costruttore, di effettuare una misurazione opzionale del rumore con motore spento e dispositivi ausiliari in funzione alla massima regolazione;
  • al punto 3.2.2.2.2 si precisa che, durante la terza serie opzionale di misurazioni, il motore deve essere spento e i dispositivi ausiliari devono funzionare alla massima regolazione.

Nell’allegato XV, relativo all’accesso al posto di guida, il punto 3.3.2 viene riscritto per richiedere che il gradino o montatoio superiore sia facilmente riconoscibile e accessibile e che la distanza verticale tra gradini o montatoi successivi sia uguale, ammettendo una tolleranza di 20 mm.

Nell’allegato XXII, il punto 4 sulla dichiarazione relativa al rumore viene sostituito: il manuale d’uso deve indicare il livello di rumore udito dall’operatore per ciascuna condizione di prova di cui all’allegato XIII, oppure i risultati delle prove secondo il codice standard OCSE 5, conformemente al modello di verbale di prova.

Nell’allegato XXIII, il punto 1.2.1 prescrive che i dispositivi di comando, come volanti, leve, pedali e commutatori, siano scelti, progettati, fabbricati e disposti in modo conforme alla norma ISO 15077:2008, comprese le disposizioni degli allegati A e C di tale norma.

Nell’allegato XXVII, il punto 2 stabilisce che la velocità di combustione del materiale della cabina, come rivestimento del sedile, pareti, pavimento e rivestimento del tettuccio, non deve superare 150 mm/min quando sottoposta alla prova secondo ISO 3795:1989 o FMVSS302.

Modifiche all’allegato XIV

L’allegato XIV è aggiornato con modifiche alle appendici 3 e 4a, dove sono sostituite le righe relative ai PS numeri 1, 2, 699 e 700. Si tratta di aggiornamenti numerici e tabellari con incidenza sui dati tecnici del modello di riferimento.

Entrata in vigore e vincolatività

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come precisato nel dispositivo finale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 167/2013

All’allegato I, riga n. 38, per le categorie di veicoli Ca e Cb, la dicitura "NA" è sostituita da "X", consentendo l’applicazione del requisito corrispondente a tali categorie.

Allineamento dei riferimenti a categorie di veicoli e regolamenti UNECE

All’articolo 12 del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 il rinvio alle categorie è aggiornato da T2, T3 e T4.3 a T2/C2, T3/C3 e T4.3/C4.3. Nell’allegato I viene inserita una nota esplicativa che autorizza l’uso dei successivi supplementi delle serie di modifiche applicabili dei regolamenti UNECE, anche se non pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE.

Disposizioni transitorie

È inserito l’articolo 35 bis: fino al 26 giugno 2018 le autorità nazionali continuano a rilasciare omologazioni secondo la versione applicabile al 25 giugno 2018; fino al 31 dicembre 2018 gli Stati membri consentono l’immissione sul mercato, l’immatricolazione o l’entrata in servizio dei veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti omologati secondo tale versione.

Modifiche alle prove ROPS per trattori a carreggiata stretta e a cingoli

Gli allegati IX e X sono ampiamente riscritti per adattare le prove di capovolgimento e le definizioni ai trattori con pneumatici o cingoli, con nuove definizioni di carreggiata, misurazioni, parametri geometrici, requisiti di prova e riferimenti alle categorie interessate. Nell’allegato X è introdotta una nuova sezione B3 sui requisiti di funzionamento delle ROPS abbattibili, con definizioni, condizioni preliminari, aree accessibili, forza ammissibile per l’azionamento manuale e prova preliminare del sistema di bloccaggio automatico.

Aggiornamenti sulle FOPS e sulle prove in condizioni di bassa temperatura

Nell’allegato XI sono precisate le condizioni di prova delle FOPS, inclusa la rimozione di parti amovibili, porte e finestre apribili, nonché la possibilità di eseguire alcune verifiche con elementi strutturali a temperatura pari o inferiore a –18 °C. Viene anche aggiornata l’intestazione della figura 10.3.

Modifiche su rumore, accesso, comandi e cabina

Sono aggiornati l’allegato XIII sul rumore, includendo una prova opzionale con motore spento e dispositivi ausiliari alla massima regolazione; l’allegato XV sul gradino o montatoio superiore; l’allegato XXII sulla dichiarazione relativa al rumore; l’allegato XXIII sui dispositivi di comando, che devono conformarsi alla norma ISO 15077:2008; e l’allegato XXVII sulla velocità di combustione dei materiali della cabina, con limite di 150 mm/min secondo ISO 3795:1989 o FMVSS302.

Aggiornamento delle tabelle dei verbali di prova OCSE

L’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 è sostituito da una tabella che elenca i verbali di prova OCSE n. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, con le relative edizioni 2017, l’ambito di applicabilità e gli allegati UE alternativi cui possono sostituirsi ai fini dell’omologazione.

Modifiche tecniche alle appendici dell’allegato XIV

Sono aggiornate le appendici 3 e 4a dell’allegato XIV con nuove righe e valori per i PS numeri 1, 2, 699 e 700, modificando i dati tecnici delle tabelle di riferimento.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

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