Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2018/336

Regolamento (UE) 2018/336 della Commissione, dell'8 marzo 2018, recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all’elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereoTesto rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32018R0336

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009, che contiene l’elenco degli operatori aerei soggetti alla disciplina ETS e indica per ciascuno lo Stato membro di riferimento. La revisione si fonda sugli ultimi dati trasmessi da Eurocontrol ed è adottata per rispettare il termine annuale di aggiornamento previsto dalla direttiva 2003/87/CE. L’atto ha natura meramente modificativa e sostitutiva dell’allegato, senza introdurre ulteriori regole sostanziali oltre all’aggiornamento dell’elenco. Entra in vigore con urgenza, il terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica dell’elenco degli operatori aerei disciplinati dal sistema UE di scambio delle quote di emissione, con aggiornamento dello Stato membro di riferimento per ciascun operatore.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori aerei inclusi nell’elenco di cui al regolamento (CE) n. 748/2009, nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra istituito dalla direttiva 2003/87/CE e, in particolare, alle attività di trasporto aereo rientranti nell’allegato I di tale direttiva. La modifica incide sull’allegato dell’elenco degli operatori aerei e, quindi, sull’individuazione dello Stato membro di riferimento di ciascun operatore. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE. Il testo precisa che l’inserimento di un operatore aereo nel sistema ETS dipende dallo svolgimento dell’attività di trasporto aereo e non dalla sua iscrizione nell’elenco della Commissione.

Modifica dell’elenco degli operatori aerei ETS

Il regolamento della Commissione (UE) 2018/336 modifica il regolamento (CE) n. 748/2009, che contiene l’elenco degli operatori aerei che hanno svolto attività di trasporto aereo rientranti nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE e che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore. L’intervento si inserisce nel quadro del sistema europeo di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra e risponde all’esigenza di aggiornare annualmente l’elenco sulla base dei dati più recenti disponibili.

Contesto normativo e finalità

Il considerando richiama la direttiva 2008/101/CE, che ha esteso il sistema ETS alle attività di trasporto aereo, e chiarisce che l’elenco della Commissione è uno strumento di semplificazione amministrativa. Esso consente di individuare lo Stato membro incaricato della regolazione di ciascun operatore aereo, riducendo gli oneri organizzativi per gli operatori e agevolando l’applicazione uniforme della disciplina.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda gli operatori aerei che hanno svolto almeno una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE a partire dal 1° gennaio 2006. La modifica incide esclusivamente sull’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009, senza disciplinare nuovi requisiti sostanziali per l’accesso al sistema ETS. Il testo precisa inoltre che l’inclusione effettiva nel sistema di scambio non deriva dall’iscrizione nell’elenco, ma dal concreto svolgimento dell’attività aeronautica rilevante.

Aggiornamento dell’allegato

L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 con l’allegato del nuovo regolamento. L’allegato riporta, per ciascun operatore aereo, il numero di identificazione CRCO, il nome dell’operatore e lo Stato dell’operatore, suddivisi per Stato membro di riferimento. Si tratta di una revisione puntuale dell’elenco, basata sugli ultimi dati trasmessi da Eurocontrol.

Entrata in vigore e natura dell’atto

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con applicazione immediata nel quadro della disciplina ETS per il trasporto aereo.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco degli operatori aerei

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 con l’allegato del presente regolamento, aggiornando l’elenco degli operatori aerei e lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore.

Base normativa e finalità dell’elenco

Il regolamento interviene in attuazione dell’articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE. L’elenco serve a ridurre l’onere amministrativo per gli operatori aerei, individuando lo Stato membro competente alla regolazione del singolo operatore.

Rapporto tra elenco e inclusione nel sistema ETS

È precisato che l’assoggettamento di un operatore al sistema di scambio delle quote non dipende dall’inclusione nell’elenco della Commissione, ma dallo svolgimento di un’attività di trasporto aereo compresa nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE.

Fonte dei dati per la revisione

Le modifiche dell’elenco sono basate sugli ultimi dati trasmessi da Eurocontrol.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientetrasporto aereoscambio di quote di emissionediritto amministrativo dell’unione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.