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Legge

L.R. Liguria 54/2009

Ulteriori modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 34 (Istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi liguri)

Normativa regionaleL.R. Liguria 54/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Liguria n. 54/2009 elimina la disciplina del “paesaggio protetto” prevista nella l.r. 34/2007 sul Parco naturale regionale delle Alpi Liguri: abroga il relativo titolo, sopprime norme e riferimenti collegati e considera eliminati gli ambiti cartografici individuati come paesaggio protetto. La modifica opera dall’entrata in vigore della legge e riguarda solo il territorio ligure.

Abrogazione del paesaggio protetto nel Parco naturale regionale delle Alpi Liguri

Abrogazione della disciplina del paesaggio protetto nel Parco naturale regionale delle Alpi Liguri

La legge regionale Liguria 17 novembre 2009, n. 54 interviene sulla l.r. 23 ottobre 2007, n. 34, che istituisce il Parco naturale regionale delle Alpi Liguri, con l’effetto principale di rimuovere integralmente la disciplina del “paesaggio protetto”. L’atto opera sul testo della legge istitutiva, eliminando riferimenti normativi, competenze connesse e individuazioni cartografiche relative a tale istituto.

Ambito della modifica normativa

Le modifiche riguardano esclusivamente la disciplina del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri contenuta nella l.r. 34/2007, nel territorio della Regione Liguria. Non viene introdotta una nuova disciplina sostitutiva del paesaggio protetto, ma viene soppressa quella precedente.

Interventi sull’impianto della l.r. 34/2007

La legge elimina i commi 4 e 5 dell’articolo 1 della l.r. 34/2007, che costituivano il fondamento della qualificazione di alcune aree come paesaggio protetto. Viene inoltre soppresso, all’articolo 3, il riferimento per cui l’Ente Parco esercitava specifiche funzioni in relazione ai territori qualificati paesaggio protetto.

Abrogazione del Titolo III “Paesaggio protetto”

È abrogato integralmente il Titolo III della l.r. 34/2007, denominato “Paesaggio protetto”. Con questa scelta il legislatore regionale rimuove l’intero blocco di disposizioni dedicate a tale figura, facendo venir meno la relativa disciplina speciale.

Effetti sulle norme applicative e gestionali

Sono soppressi, all’articolo 12 della l.r. 34/2007, sia il richiamo ai territori qualificati paesaggio protetto nel comma 1, sia l’intero comma 2. In questo modo vengono eliminati i presupposti normativi che collegavano a tali aree specifiche regole applicative o gestionali previste dalla legge istitutiva del Parco.

Rettifica cartografica

La legge dispone che gli ambiti di paesaggio protetto individuati nella cartografia richiamata dall’articolo 1, comma 2, della l.r. 34/2007 debbano intendersi eliminati. La soppressione opera quindi anche sul piano dell’individuazione territoriale delle aree interessate.

Decorrenza e attualità

La legge contiene una dichiarazione d’urgenza, ma il testo fornito non riporta ulteriori norme transitorie. Poiché la disciplina del paesaggio protetto viene abrogata e soppressa integralmente, l’atto ha oggi carattere sostanzialmente superato rispetto alla sola funzione di modifica del testo consolidato della l.r. 34/2007.

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