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Legge

L.R. Liguria 56/2009

Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Normativa regionaleL.R. Liguria 56/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione Liguria e i suoi enti, i principi del procedimento amministrativo, i termini, la partecipazione degli interessati, la semplificazione, l’accesso ai documenti e la pubblicazione degli atti. Prevede termini ordinari e massimi per i procedimenti, regole su motivazione, comunicazioni, conferenza di servizi e accesso. Oggi resta in vigore, ma parte della disciplina rinvia a norme statali e regolamenti attuativi.

Procedimento amministrativo e diritto di accesso nella Regione Liguria

Procedimento amministrativo e diritto di accesso nella Regione Liguria

La legge regionale detta le norme generali sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi nell’ambito della Regione Liguria. La disciplina si applica all’Amministrazione regionale, ai suoi enti strumentali o dipendenti e, limitatamente alle funzioni amministrative svolte per conto della Regione o dei suoi enti, anche ai privati incaricati.

Finalità e principi generali

Il provvedimento attua i principi della legge n. 241/1990 e promuove:

  • contraddittorio e partecipazione collaborativa dei cittadini;
  • accesso ai documenti amministrativi;
  • semplificazione dei procedimenti.

L’attività amministrativa regionale è retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, democraticità, pubblicità, proporzionalità e trasparenza. Per gli atti non autoritativi la Regione usa, salvo diversa previsione di legge, gli strumenti del diritto privato. Nella revisione dei procedimenti, la Regione persegue semplificazione, massima partecipazione e proporzionalità, evitando aggravamenti non necessari.

Uso della telematica e modernizzazione

L’Amministrazione regionale è tenuta a valorizzare tecnologie dell’informazione e della comunicazione come strumenti essenziali di modernizzazione. È favorita in particolare la posta elettronica nei rapporti interni e con altre amministrazioni e privati.

Conclusione del procedimento, provvedimento espresso e motivazione

Quando il procedimento consegue a istanza o deve essere avviato d’ufficio, l’Amministrazione deve concluderlo con un provvedimento espresso e comunicarlo al destinatario. Nella comunicazione devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.

Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, compresi quelli su organizzazione, concorsi e personale. La motivazione deve indicare presupposti di fatto e ragioni giuridiche della decisione. Sono esclusi dalla motivazione gli atti normativi e quelli a contenuto generale. Se la decisione richiama un altro atto amministrativo, questo deve essere indicato e reso disponibile insieme alla comunicazione.

Vantaggi economici e criteri di assegnazione

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici a persone ed enti pubblici o privati richiede la previa determinazione e pubblicazione, da parte della Giunta regionale, di criteri e modalità, salvo che siano già fissati dalla legge o da deliberazioni consiliari. Nei singoli provvedimenti di assegnazione deve risultare il rispetto di tali criteri.

Termini del procedimento

Il termine ordinario di conclusione del procedimento è di 30 giorni, salvo diversa previsione di legge o regolamento. La disciplina regolamentare individua i termini dei procedimenti superiori a 30 giorni, che non possono superare 90 giorni, salvo i casi specifici nei quali il termine può arrivare fino a 180 giorni.

Per i procedimenti su istanza di parte, il termine decorre dalla data di assunzione della domanda al Protocollo generale; per quelli d’ufficio, dalla data del primo atto d’impulso o dal verificarsi del fatto previsto dalla normativa.

Sospensione dei termini

I termini procedimentali sono sospesi:

  • quando occorrono informazioni o certificazioni non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
  • quando devono essere compiuti adempimenti richiesti dal responsabile del procedimento;
  • quando sono in corso l’adozione e la trasmissione di atti, pareri o valutazioni tecniche di enti o organi esterni che costituiscono fasi del procedimento.

La sospensione deve essere comunicata all’interessato contestualmente alla richiesta degli atti o documenti.

Unità organizzative e responsabile del procedimento

Le unità organizzative competenti per istruttoria, adempimenti e adozione o promozione del provvedimento sono individuate dalla Giunta regionale nell’ambito dell’assetto organizzativo.

Il dirigente della struttura assegna a sé o ad altro dipendente la responsabilità dell’istruttoria e degli adempimenti del singolo procedimento, valutando rilevanza e carico di lavoro. In mancanza di assegnazione, responsabile è il dirigente preposto alla struttura.

Il responsabile cura l’istruttoria, accerta d’ufficio i fatti, può chiedere integrazioni, rettifiche, accertamenti tecnici, ispezioni ed esibizioni documentali, propone o indice le conferenze di servizi, cura comunicazioni e notificazioni e assicura la conclusione nei termini. L’organo competente a emanare il provvedimento finale non può discostarsi dalle risultanze istruttorie senza motivarlo.

Partecipazione al procedimento

Salvo esigenze di celerità, entro 10 giorni dalla designazione del responsabile deve essere comunicato l’avvio del procedimento:

  • ai destinatari del provvedimento finale;
  • ai soggetti che per legge devono intervenire;
  • ai soggetti individuati o facilmente individuabili che potrebbero subire un pregiudizio.

La comunicazione va fatta, di regola, con raccomandata A/R e deve indicare struttura competente, responsabile, oggetto, ufficio presso cui prendere visione degli atti, termine di conclusione e rimedi contro l’inerzia, nonché la data di presentazione dell’istanza nei procedimenti ad istanza di parte. Se i destinatari sono numerosi o la comunicazione è gravosa, sono ammesse forme di pubblicità idonee.

L’omissione della comunicazione può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione era prevista.

Preavviso di rigetto e intervento nel procedimento

Nei procedimenti ad istanza di parte, prima di un provvedimento negativo, il responsabile comunica tempestivamente i motivi ostativi all’accoglimento. Gli istanti possono presentare osservazioni scritte e documenti entro 10 giorni. Questa comunicazione interrompe i termini del procedimento, che riprendono dalla presentazione delle osservazioni o dalla scadenza del termine. La disciplina non si applica alle procedure concorsuali.

Possono intervenire nel procedimento, con istanza motivata e purché il procedimento non sia concluso, i portatori di interessi pubblici o privati e quelli di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, se il provvedimento può arrecare loro pregiudizio.

I soggetti interessati e gli intervenienti hanno diritto di prendere visione degli atti, salvo i casi di esclusione previsti dalla normativa statale, e di presentare memorie e documenti entro i termini. L’Amministrazione deve valutarli, se pertinenti, e darne conto nella motivazione finale.

Accordi con gli interessati e tra amministrazioni

Le proposte e osservazioni dei soggetti interessati possono essere accolte e tradursi in accordi, se non pregiudicano i diritti dei terzi e perseguono l’interesse pubblico, per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento o sostituirlo.

Gli accordi devono essere scritti a pena di nullità, salvo diversa legge, e sono sottoscritti per l’Amministrazione dal dirigente competente. Sono approvati con le forme del provvedimento finale e soggetti ai relativi controlli. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse la Regione può recedere unilateralmente, con obbligo di indennizzo per i pregiudizi subiti dal privato.

La Regione può inoltre concludere accordi con altre pubbliche amministrazioni per attività di interesse comune, applicando per quanto compatibile la disciplina sugli accordi con gli interessati.

Conferenze di servizi e semplificazione

Quando occorre un esame contestuale di interessi pubblici o l’acquisizione di intese, concerti, nulla osta o assensi tra strutture regionali, la struttura procedente indice di regola una conferenza di servizi; le determinazioni concordate, risultanti dal verbale, sostituiscono gli atti richiesti.

Per le conferenze con altre amministrazioni pubbliche si applica la legge n. 241/1990, salve le discipline regionali di settore.

Per la conferenza di servizi interna finalizzata alla posizione univoca e vincolante della Regione nella conferenza simultanea, la Giunta disciplina criteri e modalità e individua il Rappresentante Unico Regionale. È previsto che, salvo i casi in cui il diritto UE o la legge statale richiedano provvedimenti espressi, la mancata trasmissione nei termini di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri assensi necessari, o la mancata partecipazione alla seduta conclusiva senza espressione di dissenso motivato, equivalgano ad assenso senza condizioni, ferma la responsabilità amministrativa, dirigenziale e disciplinare.

La Giunta individua anche gli enti strumentali o appartenenti al settore regionale allargato riconducibili alla Regione e stabilisce, con proprio atto, il rappresentante unico e le modalità per la posizione univoca e vincolante della Regione e delle amministrazioni ad essa riconducibili.

Pareri, valutazioni tecniche, autocertificazione e silenzio-assenso

Gli organi consultivi regionali o enti dipendenti devono rendere i pareri entro il termine fissato dalla legge o dal regolamento e, in mancanza, entro 20 giorni; nello stesso termine sono resi i pareri facoltativi. In caso di mancata risposta o di mancata rappresentazione di esigenze istruttorie, il responsabile può procedere indipendentemente dal parere. Se sono necessarie valutazioni tecniche, il termine ordinario è di 90 giorni; in caso di inerzia, le valutazioni possono essere richieste ad altri soggetti pubblici qualificati o a istituti universitari. Queste regole non si applicano a pareri o valutazioni su tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, urbanistica e salute.

Gli organi consultivi devono predisporre procedure di particolare urgenza. La legge regionale impone anche misure organizzative per l’autocertificazione e l’acquisizione d’ufficio dei documenti già in possesso della Regione o di altre amministrazioni; il cittadino deve indicare gli elementi necessari al reperimento. L’acquisizione telematica dagli archivi informativi esonera da certificati e oneri per l’interessato. L’Amministrazione effettua controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni.

Per silenzio-assenso e dichiarazione di inizio attività si applicano le disposizioni della legge n. 241/1990, salvo le discipline regionali di settore.

Diritto di accesso ai documenti amministrativi

È riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai soggetti privati, compresi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale collegato al documento richiesto. Il documento amministrativo comprende ogni rappresentazione del contenuto di atti detenuti dall’Amministrazione e relativi ad attività di pubblico interesse, anche se interni o non riferiti a uno specifico procedimento.

Tutti i documenti sono accessibili, salvo quelli esclusi dal regolamento regionale adottato sulla base dei principi della legge n. 241/1990.

Il diritto si esercita mediante esame ed estrazione di copia, anche con strumenti informatici. La richiesta deve essere motivata e non può essere utilizzata per un controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione. L’esame è gratuito; il rilascio di copia richiede il solo rimborso del costo di riproduzione, salve le norme sul bollo. Le copie richieste da altre amministrazioni pubbliche o enti pubblici per ragioni di ufficio sono esenti dal rimborso.

I provvedimenti di diniego, differimento o limitazione sono adottati con atto scritto e motivato del dirigente nei casi consentiti dalla legge statale. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego o differimento si applicano le regole della legge n. 241/1990. La Giunta regionale deve adottare le modalità organizzative per l’attuazione della disciplina.

Pubblicazione degli atti

Devono essere pubblicati sul sito informatico della Regione, oltre agli adempimenti previsti per il Bollettino Ufficiale, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e gli atti che incidono in generale su organizzazione, funzioni, obiettivi, procedimenti o che interpretano norme giuridiche o ne dettano l’applicazione. La pubblicazione integrale, comprensiva degli allegati, realizza la libertà di accesso ai documenti così pubblicati.

Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto dalla legge si applica la legge n. 241/1990. La Giunta regionale doveva adottare entro 180 giorni il regolamento sui termini dei procedimenti; fino all’adozione continuava ad applicarsi il regolamento regionale del 4 luglio 1994, n. 2.

La legge regionale n. 8 del 1991, come modificata, è stata abrogata e sostituita da questa disciplina.

Valutazione di attualità

La disciplina è ancora utile come quadro generale del procedimento amministrativo e dell’accesso nella Regione Liguria, ma alcune sue parti rinviano a regolamenti attuativi e alla normativa statale sopravvenuta. Non emerge un limite temporale di efficacia, salvo i regimi transitori originari già esauriti.

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