L.R. Liguria 52/2009
Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Liguria n. 52/2009 promuove la parità di diritti e l’accesso non discriminatorio a istruzione, lavoro, servizi sanitari, sociali e pubblici/privati per le persone in base all’orientamento sessuale o all’identità di genere. Prevede misure formative, informative e di coordinamento istituzionale, con adempimenti da attuare entro 90 giorni e 1 anno dall’entrata in vigore per alcune strutture e verifiche normative.
Norme contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere in Liguria
Norme contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere
La legge regionale della Liguria mira a prevenire e contrastare le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere, assicurando parità di diritti e pari accesso ai servizi di competenza regionale. Il provvedimento interviene su istruzione, lavoro, sanità, servizi pubblici e privati, informazione e organizzazione interna dell’amministrazione regionale.
Finalità generali e principi di non discriminazione
La Regione Liguria, in attuazione dell’articolo 3 della Costituzione, promuove la libera espressione e manifestazione dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere e il superamento delle situazioni discriminatorie. Viene affermato il principio della parità di diritti di ogni persona e del pari accesso agli interventi e servizi ricompresi nella potestà legislativa regionale, senza discriminazioni per tali ragioni.
Istruzione, formazione, lavoro e integrazione sociale
La Regione opera affinché il sistema integrato di istruzione e formazione professionale e quello dei servizi per l’impiego garantiscano il diritto all’istruzione e formazione lungo tutto l’arco della vita, il diritto al lavoro e la libera scelta professionale. In ambito educativo e lavorativo si prevede:
- uguaglianza di opportunità e non discriminazione nell’accesso ai percorsi formativi e di istruzione professionale;
- parità di trattamento nell’inserimento al lavoro, nella permanenza, nei percorsi di carriera e nella retribuzione;
- integrazione tra politiche educative, scolastiche, formative, sociali e sanitarie per prevenire discriminazioni e sostenere ragazzi e famiglie;
- misure di accompagnamento e percorsi di formazione/riqualificazione per persone discriminate o esposte a esclusione sociale.
Promozione della cultura professionale e dell’imprenditorialità
La Regione e le Province favoriscono l’accrescimento della cultura professionale e, anche tramite il sistema regionale per l’impiego, supportano la costruzione di percorsi di formazione e inserimento lavorativo valorizzando le qualità individuali. È inoltre previsto l’orientamento verso strumenti di promozione e avvio di nuove imprese.
Responsabilità sociale delle imprese e SA8000
Le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali o identità di genere, nonché persone di comprovata competenza e serietà senza fini di lucro, sono considerate “parte interessata” ai sensi della norma SA8000. Le aziende certificate SA8000 devono consentire a tali soggetti verifiche di conformità delle condizioni di lavoro rispetto al criterio sulla discriminazione. La Commissione regionale permanente tripartita può proporre alle aziende inadempienti azioni correttive e rimedi opportuni, anche su segnalazione motivata dei soggetti interessati.
Formazione del personale regionale e codici di comportamento
La Regione promuove comportamenti improntati al rispetto di ogni orientamento sessuale e identità di genere e inserisce questo obiettivo nella formazione del personale dei propri uffici ed enti. Sono previste iniziative di informazione periodica per il personale regionale e moduli specifici nei corsi di formazione interna. Gli organi regionali devono tenere conto di tali principi nella redazione dei codici di comportamento dei dipendenti e la Regione invita le altre amministrazioni pubbliche ad adottare strumenti analoghi.
Informazione e comunicazione istituzionale
In accordo con gli enti locali liguri, la Regione attiva campagne di comunicazione, anche tramite URP e strumenti informativi, per accrescere l’attenzione sulle tematiche della legge e fornire alle persone interessate informazioni utili per la tutela dei diritti alla parità di trattamento e contro ogni discriminazione. La collaborazione con associazioni riconosciute è espressamente prevista.
Accesso ai servizi pubblici e privati e diritto all’abitazione
La Regione opera per garantire trasparenza e parità di accesso ai servizi pubblici e privati, affermando che le prestazioni non possono essere rifiutate né rese in modo deteriore per motivi discriminatori. In materia abitativa, la Regione mira a riconoscere il diritto all’abitazione di singole persone e famiglie e a rimuovere le cause di disuguaglianza e disagio, nel quadro della disciplina sull’edilizia residenziale sociale e dei relativi programmi attuativi.
Salute, prestazioni sanitarie e designazione di una persona di riferimento
Nel settore sanitario e socio-assistenziale la Regione deve dare attuazione ai principi della legge nella programmazione, organizzazione e gestione dei servizi. È riconosciuto a chiunque abbia raggiunto la maggiore età il potere di designare una persona che:
- abbia accesso alle strutture di ricovero e cura per esigenze assistenziali e psicologiche del designante;
- sia destinataria delle comunicazioni sullo stato di salute da parte degli operatori delle strutture pubbliche e private socio-assistenziali. Le modalità di designazione sono demandate a regolamento della Giunta regionale e l’effettivo accesso della persona designata è subordinato anche ai regolamenti delle strutture.
Compiti delle ASL, dei medici e delle amministrazioni pubbliche
Le ASL devono garantire interventi di informazione, consulenza e sostegno per rimuovere ostacoli alla libera espressione dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere. La Regione promuove inoltre:
- percorsi di inserimento sociale e interventi contro emarginazione nella scuola e nel lavoro;
- formazione e aggiornamento del personale coinvolto nell’attuazione dei diritti sociali previsti dalla legge;
- informazione e indirizzo da parte dei medici di base verso centri specializzati del Servizio sanitario regionale o consultori convenzionati;
- confronto culturale sulle tematiche familiari per favorire l’uguaglianza di opportunità di ogni genitore nell’assunzione di compiti di cura, nel rispetto dei diritti dei minori. Le ASL devono anche consentire accesso e verifiche periodiche con associazioni e gruppi rappresentativi dei diversi orientamenti sessuali o identità di genere, per creare informazione e solidarietà tra gli utenti.
Comunicazioni, media e accesso alle trasmissioni
Il Co.Re.Com. deve tenere conto dei principi della legge nell’esercizio delle proprie funzioni. Nell’ambito del monitoraggio dei contenuti radiofonici e televisivi regionali e locali deve rilevare eventuali contenuti discriminatori rispetto alla pari dignità dei diversi orientamenti sessuali o identità di genere. Nell’accesso radiofonico e televisivo regionale deve inoltre garantire adeguati spazi di informazione ed espressione sulle tematiche della legge.
Difensore civico e tutela contro le discriminazioni
Il Difensore civico regionale interviene anche nei casi di discriminazione per orientamento sessuale o identità di genere, accogliendo e valutando segnalazioni di persone, istituzioni, associazioni e organizzazioni non governative attive nella promozione della parità di trattamento. Le sue funzioni comprendono:
- rilevazione di norme in contrasto con i principi della legge;
- rilevazione di comportamenti o prassi discriminatorie;
- segnalazione al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale;
- tutela delle persone discriminate, anche orientandole verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio. L’attività si svolge in raccordo con gli assessorati competenti e con analoghe istituzioni di garanzia.
Eventi culturali e intrattenimento
La Regione e gli enti locali favoriscono l’offerta di eventi culturali e forme di intrattenimento aperte alle diverse realtà esistenziali, incluse quelle caratterizzate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.
Coordinamento tecnico regionale e adeguamento della normativa
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge è istituito presso l’Assessorato alle Pari opportunità il Coordinamento tecnico regionale sulle discriminazioni sessuali, con compiti di raccordo, circolazione delle informazioni, monitoraggio, verifica e osservazione. La Giunta individua con proprio provvedimento le strutture regionali partecipanti. Gli organi regionali devono conformare attività legislativa, regolamentare, programmatoria e amministrativa ai principi della legge, prevedendo anche norme di prevenzione, attuazione dei diritti e sanzioni dei comportamenti discriminatori. Entro un anno dall’entrata in vigore devono essere individuate le disposizioni della normativa regionale e degli atti di indirizzo e programmazione incompatibili con tali principi e adottati i conseguenti provvedimenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 10 nov 2009L.R. Liguria 50/2009
- Legge · 10 nov 2009L.R. Liguria 51/2009
- Legge · 10 nov 2009L.R. Liguria 53/2009
- Legge · 3 nov 2009L.R. Liguria 47/2009
- Legge · 3 nov 2009L.R. Liguria 48/2009
- Legge · 3 nov 2009L.R. Liguria 49/2009
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →