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Legge

L.R. Liguria 52/2009

Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere

Normativa regionaleL.R. Liguria 52/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Liguria n. 52/2009 promuove la parità di diritti e l’accesso non discriminatorio a istruzione, lavoro, servizi sanitari, sociali e pubblici/privati per le persone in base all’orientamento sessuale o all’identità di genere. Prevede misure formative, informative e di coordinamento istituzionale, con adempimenti da attuare entro 90 giorni e 1 anno dall’entrata in vigore per alcune strutture e verifiche normative.

Norme contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere in Liguria

Norme contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere

La legge regionale della Liguria mira a prevenire e contrastare le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere, assicurando parità di diritti e pari accesso ai servizi di competenza regionale. Il provvedimento interviene su istruzione, lavoro, sanità, servizi pubblici e privati, informazione e organizzazione interna dell’amministrazione regionale.

Finalità generali e principi di non discriminazione

La Regione Liguria, in attuazione dell’articolo 3 della Costituzione, promuove la libera espressione e manifestazione dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere e il superamento delle situazioni discriminatorie. Viene affermato il principio della parità di diritti di ogni persona e del pari accesso agli interventi e servizi ricompresi nella potestà legislativa regionale, senza discriminazioni per tali ragioni.

Istruzione, formazione, lavoro e integrazione sociale

La Regione opera affinché il sistema integrato di istruzione e formazione professionale e quello dei servizi per l’impiego garantiscano il diritto all’istruzione e formazione lungo tutto l’arco della vita, il diritto al lavoro e la libera scelta professionale. In ambito educativo e lavorativo si prevede:

  • uguaglianza di opportunità e non discriminazione nell’accesso ai percorsi formativi e di istruzione professionale;
  • parità di trattamento nell’inserimento al lavoro, nella permanenza, nei percorsi di carriera e nella retribuzione;
  • integrazione tra politiche educative, scolastiche, formative, sociali e sanitarie per prevenire discriminazioni e sostenere ragazzi e famiglie;
  • misure di accompagnamento e percorsi di formazione/riqualificazione per persone discriminate o esposte a esclusione sociale.

Promozione della cultura professionale e dell’imprenditorialità

La Regione e le Province favoriscono l’accrescimento della cultura professionale e, anche tramite il sistema regionale per l’impiego, supportano la costruzione di percorsi di formazione e inserimento lavorativo valorizzando le qualità individuali. È inoltre previsto l’orientamento verso strumenti di promozione e avvio di nuove imprese.

Responsabilità sociale delle imprese e SA8000

Le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali o identità di genere, nonché persone di comprovata competenza e serietà senza fini di lucro, sono considerate “parte interessata” ai sensi della norma SA8000. Le aziende certificate SA8000 devono consentire a tali soggetti verifiche di conformità delle condizioni di lavoro rispetto al criterio sulla discriminazione. La Commissione regionale permanente tripartita può proporre alle aziende inadempienti azioni correttive e rimedi opportuni, anche su segnalazione motivata dei soggetti interessati.

Formazione del personale regionale e codici di comportamento

La Regione promuove comportamenti improntati al rispetto di ogni orientamento sessuale e identità di genere e inserisce questo obiettivo nella formazione del personale dei propri uffici ed enti. Sono previste iniziative di informazione periodica per il personale regionale e moduli specifici nei corsi di formazione interna. Gli organi regionali devono tenere conto di tali principi nella redazione dei codici di comportamento dei dipendenti e la Regione invita le altre amministrazioni pubbliche ad adottare strumenti analoghi.

Informazione e comunicazione istituzionale

In accordo con gli enti locali liguri, la Regione attiva campagne di comunicazione, anche tramite URP e strumenti informativi, per accrescere l’attenzione sulle tematiche della legge e fornire alle persone interessate informazioni utili per la tutela dei diritti alla parità di trattamento e contro ogni discriminazione. La collaborazione con associazioni riconosciute è espressamente prevista.

Accesso ai servizi pubblici e privati e diritto all’abitazione

La Regione opera per garantire trasparenza e parità di accesso ai servizi pubblici e privati, affermando che le prestazioni non possono essere rifiutate né rese in modo deteriore per motivi discriminatori. In materia abitativa, la Regione mira a riconoscere il diritto all’abitazione di singole persone e famiglie e a rimuovere le cause di disuguaglianza e disagio, nel quadro della disciplina sull’edilizia residenziale sociale e dei relativi programmi attuativi.

Salute, prestazioni sanitarie e designazione di una persona di riferimento

Nel settore sanitario e socio-assistenziale la Regione deve dare attuazione ai principi della legge nella programmazione, organizzazione e gestione dei servizi. È riconosciuto a chiunque abbia raggiunto la maggiore età il potere di designare una persona che:

  • abbia accesso alle strutture di ricovero e cura per esigenze assistenziali e psicologiche del designante;
  • sia destinataria delle comunicazioni sullo stato di salute da parte degli operatori delle strutture pubbliche e private socio-assistenziali. Le modalità di designazione sono demandate a regolamento della Giunta regionale e l’effettivo accesso della persona designata è subordinato anche ai regolamenti delle strutture.

Compiti delle ASL, dei medici e delle amministrazioni pubbliche

Le ASL devono garantire interventi di informazione, consulenza e sostegno per rimuovere ostacoli alla libera espressione dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere. La Regione promuove inoltre:

  • percorsi di inserimento sociale e interventi contro emarginazione nella scuola e nel lavoro;
  • formazione e aggiornamento del personale coinvolto nell’attuazione dei diritti sociali previsti dalla legge;
  • informazione e indirizzo da parte dei medici di base verso centri specializzati del Servizio sanitario regionale o consultori convenzionati;
  • confronto culturale sulle tematiche familiari per favorire l’uguaglianza di opportunità di ogni genitore nell’assunzione di compiti di cura, nel rispetto dei diritti dei minori. Le ASL devono anche consentire accesso e verifiche periodiche con associazioni e gruppi rappresentativi dei diversi orientamenti sessuali o identità di genere, per creare informazione e solidarietà tra gli utenti.

Comunicazioni, media e accesso alle trasmissioni

Il Co.Re.Com. deve tenere conto dei principi della legge nell’esercizio delle proprie funzioni. Nell’ambito del monitoraggio dei contenuti radiofonici e televisivi regionali e locali deve rilevare eventuali contenuti discriminatori rispetto alla pari dignità dei diversi orientamenti sessuali o identità di genere. Nell’accesso radiofonico e televisivo regionale deve inoltre garantire adeguati spazi di informazione ed espressione sulle tematiche della legge.

Difensore civico e tutela contro le discriminazioni

Il Difensore civico regionale interviene anche nei casi di discriminazione per orientamento sessuale o identità di genere, accogliendo e valutando segnalazioni di persone, istituzioni, associazioni e organizzazioni non governative attive nella promozione della parità di trattamento. Le sue funzioni comprendono:

  • rilevazione di norme in contrasto con i principi della legge;
  • rilevazione di comportamenti o prassi discriminatorie;
  • segnalazione al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale;
  • tutela delle persone discriminate, anche orientandole verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio. L’attività si svolge in raccordo con gli assessorati competenti e con analoghe istituzioni di garanzia.

Eventi culturali e intrattenimento

La Regione e gli enti locali favoriscono l’offerta di eventi culturali e forme di intrattenimento aperte alle diverse realtà esistenziali, incluse quelle caratterizzate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.

Coordinamento tecnico regionale e adeguamento della normativa

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge è istituito presso l’Assessorato alle Pari opportunità il Coordinamento tecnico regionale sulle discriminazioni sessuali, con compiti di raccordo, circolazione delle informazioni, monitoraggio, verifica e osservazione. La Giunta individua con proprio provvedimento le strutture regionali partecipanti. Gli organi regionali devono conformare attività legislativa, regolamentare, programmatoria e amministrativa ai principi della legge, prevedendo anche norme di prevenzione, attuazione dei diritti e sanzioni dei comportamenti discriminatori. Entro un anno dall’entrata in vigore devono essere individuate le disposizioni della normativa regionale e degli atti di indirizzo e programmazione incompatibili con tali principi e adottati i conseguenti provvedimenti.

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