Messaggio numero 2272 del 14-06-2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce quando il Fondo di garanzia INPS può intervenire per il TFR e altri crediti di lavoro nei casi di trasferimento o affitto d’azienda, distinguendo tra cedente in bonis e cedente assoggettato a procedura concorsuale. Definisce inoltre gli effetti delle deroghe ex art. 2112 c.c., richiama la normativa concorsuale e indica come gestire i riesami delle domande alla luce dei nuovi orientamenti.
Intervento del Fondo di garanzia nei trasferimenti d’azienda e affitto d’azienda
Intervento del Fondo di garanzia nei trasferimenti e negli affitti d’azienda
Il documento fornisce indicazioni operative sull’intervento del Fondo di garanzia, con particolare riferimento al trattamento di fine rapporto e ai crediti di lavoro in presenza di trasferimento o affitto d’azienda. L’obiettivo è uniformare i comportamenti amministrativi alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza di legittimità, riducendo il contenzioso.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina centrale è l’articolo 2112 c.c., che tutela i lavoratori in caso di trasferimento d’azienda garantendo:
- la continuità del rapporto di lavoro con il cessionario;
- la conservazione di tutti i diritti derivanti dal rapporto;
- la responsabilità solidale di cedente e cessionario per i crediti maturati al momento del trasferimento.
Il documento richiama inoltre:
- la direttiva 2001/23/CE sulla tutela dei lavoratori nei trasferimenti d’azienda;
- la legge n. 297/1982, art. 2, relativa al Fondo di garanzia;
- il d.lgs. n. 80/1992;
- la legge n. 428/1990, art. 47, commi 4-bis e 5;
- il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, d.lgs. n. 14/2019, in particolare l’art. 368, comma 4, lett. d), in vigore dal 15 agosto 2020.
Trasferimento d’azienda da cedente in bonis
Nel caso in cui il trasferimento sia effettuato da un’azienda cedente in bonis, il Fondo di garanzia può intervenire per l’intero importo maturato solo se l’insolvenza riguarda il cessionario, cioè il datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto.
Il documento precisa che:
- l’INPS non può riconoscere il Fondo se l’insolvenza riguarda il solo cedente;
- il fatto che il credito per TFR maturato fino alla cessione sia stato eventualmente ammesso al passivo del fallimento del cedente non vincola l’Istituto;
- il TFR diventa esigibile solo alla cessazione del rapporto, che nel caso di trasferimento continua in capo al cessionario.
Viene inoltre chiarito che un eventuale accordo con cui il lavoratore rinunci alla solidarietà del cessionario non è opponibile all’INPS, che non ha partecipato all’accordo stesso. Il documento sottolinea anche la natura imperativa della disciplina dell’articolo 2112 c.c. e l’invalidità di patti diretti a eludere la normativa previdenziale e assistenziale obbligatoria.
Trasferimento d’azienda da cedente assoggettato a procedura concorsuale
Quando il trasferimento avviene da un’azienda sottoposta a procedura concorsuale, l’articolo 47 della legge n. 428/1990 consente deroghe alle tutele dell’articolo 2112 c.c.:
- il comma 5 riguarda fallimento, concordato preventivo con cessione dei beni, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, quando non sia stata disposta o sia cessata la continuazione dell’attività;
- il comma 4-bis, lett. b) e b-bis, riguarda l’amministrazione straordinaria con continuazione dell’esercizio d’impresa e il concordato preventivo.
In queste ipotesi, le tutele dell’articolo 2112 c.c. si applicano nei limiti e alle condizioni stabilite dall’accordo sindacale, oppure non si applicano affatto nei casi di deroga piena previsti dal comma 5.
Effetti sul TFR e intervento del Fondo nelle procedure concorsuali
Per le ipotesi di cui all’articolo 47, comma 5, della legge n. 428/1990, il documento afferma che:
- il Fondo corrisponde il TFR maturato alle dipendenze del cedente fino alla data del trasferimento;
- ciò vale salvo che l’accordo sindacale preveda, come miglior favore, l’accollo del TFR da parte dell’acquirente.
Tale impostazione è confermata dall’articolo 368, comma 4, lett. d), del d.lgs. n. 14/2019, secondo cui:
- non si applica l’articolo 2112, comma 2, c.c.;
- il TFR è immediatamente esigibile nei confronti del cedente;
- il Fondo di garanzia interviene anche per i lavoratori che proseguono senza soluzione di continuità con l’acquirente;
- la data del trasferimento assume il ruolo della cessazione del rapporto anche per i crediti di lavoro diversi dal TFR.
Per le ipotesi di cui all’articolo 47, comma 4-bis, lett. b) e b-bis, il documento evidenzia una possibile antinomia tra la disciplina delle tutele dei lavoratori e l’articolo 2120 c.c., poiché:
- gli accordi possono prevedere il passaggio dei lavoratori senza soluzione di continuità;
- può essere derogata la responsabilità solidale tra cedente e cessionario;
- il cessionario non risponde del TFR;
- in assenza di cessazione del rapporto, il TFR non sarebbe esigibile secondo l’articolo 2120 c.c.
Per superare tale contrasto, il documento ritiene che il TFR maturato nei confronti del cedente possa essere considerato esigibile alla data del trasferimento, in coerenza con il d.lgs. n. 14/2019 e con la direttiva 2001/23/CE.
Fallimento, concordato e amministrazione straordinaria
Il documento richiama ulteriori regole della disciplina concorsuale:
- l’articolo 105, comma 4, L.F. esclude, salvo diversa convenzione, la responsabilità dell’acquirente per i debiti anteriori al trasferimento nell’ambito della vendita di azienda fallita;
- per effetto del rinvio dell’articolo 182 L.F., la regola si applica anche al concordato preventivo;
- nel d.lgs. n. 270/1999 sull’amministrazione straordinaria, gli articoli 63, commi 4 e 5, e 56, comma 3-bis, escludono la responsabilità patrimoniale del cessionario e sottraggono i trasferimenti alla disciplina dell’articolo 2112 c.c.
La legittimità della rinuncia alla solidarietà del cessionario per le obbligazioni anteriori al trasferimento è richiamata anche dalla giurisprudenza.
Affitto d’azienda
L’affitto d’azienda è considerato una modalità di trasferimento. Il documento distingue varie ipotesi:
- Affitto dell’azienda del fallito: in base alle indicazioni aggiornate, anche in questo caso il credito per TFR, se sussistono gli altri requisiti dell’articolo 2 della legge n. 297/1982, deve essere considerato esigibile al momento del trasferimento.
- Fallimento di una delle parti durante l’esecuzione del contratto di affitto stipulato in bonis: l’articolo 79 L.F. prevede che il contratto prosegua, salvo recesso entro 60 giorni; il fallimento dell’azienda cedente non determina automaticamente la retrocessione dei lavoratori e non consente la liquidazione della quota di TFR maturata durante il periodo alle dipendenze della cedente.
- Retrocessione dell’azienda al fallimento: la giurisprudenza esclude che la retrocessione comporti l’assunzione dei debiti maturati durante l’affitto.
- Fallimento del cessionario e retrocessione dei lavoratori all’impresa cedente in bonis: il Fondo di garanzia non interviene per la quota maturata alle dipendenze dell’azienda fallita.
Riesame delle domande e profili processuali
Le domande di riesame devono essere valutate secondo i criteri indicati nel documento e accolte se sussistono i requisiti di legge, salvo:
- eventuale decadenza dall’azione giudiziaria ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 384/1992, convertito dalla legge n. 438/1992;
- quanto già deciso con sentenza passata in giudicato.
Se è pendente un giudizio, l’eventuale accoglimento della domanda amministrativa deve essere comunicato tempestivamente all’Ufficio legale competente, anche per valutare la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
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