Messaggio numero 2326 del 20-06-2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che, per le imprese sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, la verifica della regolarità contributiva ai fini del DURC riguarda solo i contributi maturati dopo l’approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell’attività. I debiti contributivi anteriori restano esclusi dalla verifica, ma possono comunque essere trasmessi all’Agente della Riscossione; per tali crediti restano sospese le azioni esecutive previste dall’art. 55 del d.lgs. 159/2011.
DURC e crediti nelle imprese sequestrate/confiscate in amministrazione giudiziaria
Documento unico di regolarità contributiva e imprese sequestrate o confiscate
Il documento illustra l’effetto del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72 sulla tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria. In particolare, precisa come debba avvenire la verifica della regolarità contributiva ai fini del DURC e come vadano trattati i crediti e le azioni esecutive nei confronti di tali imprese.
Quadro normativo di riferimento
La materia trae origine dall’articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, che ha delegato il Governo ad adottare misure per:
- tutelare il lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria;
- favorire l’emersione del lavoro irregolare;
- contrastare l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro;
- consentire, se necessario, l’accesso all’integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali.
La delega è stata attuata con il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2018 ed entrato in vigore il 6 luglio 2018.
Regola speciale sul DURC
L’articolo 4 del d.lgs. n. 72/2018 stabilisce che, per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva, la verifica deve riguardare esclusivamente gli obblighi contributivi relativi al periodo successivo alla data di approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell’attività previsto dall’articolo 41 del d.lgs. 159/2011.
Ne deriva che:
- l’esposizione debitoria maturata prima dell’approvazione del programma non incide sulla regolarità contributiva ai fini del DURC;
- una volta accertata l’approvazione del programma, la verifica contributiva dell’impresa sequestrata o confiscata in amministrazione giudiziaria deve limitarsi ai debiti sorti dopo tale data.
Il documento richiama anche il D.M. 30 gennaio 2015, richiamato come fonte attuativa dell’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, precisando che la disciplina speciale esclude dalla verifica i debiti precedenti all’approvazione del programma.
Crediti verso l’impresa e rapporti con la riscossione
Il testo richiama l’articolo 55 del d.lgs. 159/2011, secondo cui:
- a seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive;
- i beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall’amministratore giudiziario;
- le procedure esecutive già pendenti sono sospese fino alla conclusione del procedimento di prevenzione;
- le procedure esecutive si estinguono per i beni colpiti da confisca definitiva;
- in caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro un anno dall’irrevocabilità del provvedimento di restituzione.
Sulla base di tale disciplina, il documento precisa che l’articolo 55 non vieta la notifica degli avvisi di addebito, ma sospende soltanto le azioni esecutive dell’Agente della Riscossione finalizzate al recupero coattivo dei crediti.
Conseguentemente:
- tutti i crediti dell’impresa sequestrata e confiscata sottoposta ad amministrazione giudiziaria possono essere trasmessi all’Agente della Riscossione, compresi quelli sorti dopo la data di approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell’attività;
- per i crediti sorti prima di tale data resta ferma la sospensione delle azioni esecutive prevista dall’articolo 55.
Effetto complessivo della disciplina
La comunicazione chiarisce quindi una distinzione fondamentale tra:
- la verifica contributiva ai fini del DURC, che è limitata ai soli obblighi successivi all’approvazione del programma;
- la possibilità di iscrivere e trasmettere i crediti all’Agente della Riscossione, che permane anche per i crediti dell’impresa sequestrata o confiscata;
- la sospensione delle azioni esecutive, che continua ad applicarsi per i crediti antecedenti alla data di approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell’attività.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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