Messaggio numero 2338 del 20-06-2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento comunica che, per i territori colpiti dagli eventi sismici, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi sospesi è prorogata dal 1° giugno 2019 al 15 ottobre 2019. Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione oppure fino a 120 rate mensili, senza sanzioni e interessi, con indicazione che un successivo messaggio fornirà le istruzioni operative.
Proroga al 15 ottobre 2019 della ripresa dei versamenti contributivi sospesi nei Comuni colpiti dagli eventi sismici
Proroga della ripresa dei versamenti contributivi sospesi
Il documento aggiorna il regime di sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi e assistenziali nei Comuni colpiti dagli eventi sismici richiamati nel testo. La nuova disciplina proroga il termine per la ripresa dei pagamenti, già fissato al 1° giugno 2019, al 15 ottobre 2019.
Quadro normativo di riferimento
La sospensione originaria era stata disposta dall’articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016. Essa riguardava i termini relativi:
- agli adempimenti contributivi e assistenziali;
- ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
- ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
La sospensione operava per le scadenze ricadenti nel periodo compreso tra la data dell’evento calamitoso e il 30 settembre 2017.
Termine precedente e istruzioni già fornite
Il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi era stato successivamente fissato, per effetto della legge n. 145/2018, al 1° giugno 2019. La ripresa poteva avvenire:
- in unica soluzione;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a decorrere da giugno 2019.
In relazione a tale disciplina, l’Istituto aveva già fornito istruzioni operative con:
- messaggio n. 1654/2019, per il versamento in unica soluzione entro il 1° giugno 2019;
- messaggio n. 1987/2019, per il pagamento rateale a partire dal mese di giugno.
Nuova proroga introdotta dal decreto-legge n. 32/2019
L’articolo 23, comma 1, lettera e-ter), del decreto-legge n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019, dispone che, per i territori colpiti dagli eventi sismici in oggetto, gli adempimenti e i versamenti contributivi sospesi siano effettuati:
- in unica soluzione entro il 15 ottobre 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, sempre senza sanzioni e interessi, con versamento dell’importo corrispondente alle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019.
Effetti della proroga
La conseguenza principale della nuova disposizione è lo spostamento del termine di ripresa dei versamenti dal 1° giugno 2019 al 15 ottobre 2019. Il documento precisa inoltre che le modalità operative per l’esecuzione del versamento, sia in unica soluzione sia in forma rateale, saranno oggetto di un successivo messaggio.
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