Ordinanza n. 241/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento di -OMISSIS-s.p.a. prot. n. -OMISSIS-_DAC\A0011\P\2026\0002169 del 1° aprile 2026, avente ad oggetto “Provvedimento di esclusione dalla procedura di gara n. DAC.0104.2025 per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, esperita ai sensi del D. Lgs. 36/2023 del 19/05/2025 - Lotto 2 Bari CIG: B637B3FE22 – Lotto 9 Reggio Calabria CIG: B637B3885D - Lotto 12 FSE CIG: B637B3DC7C”, limitatamente al Lotto 2 Bari (CIG: B637B3FE22); - della nota di -OMISSIS- s.p.a. prot. n. -OMISSIS-_DAC\A0011\P\2026\0002170 del 1° aprile 2026, avente ad oggetto “Procedura di gara n. DAC.104.2025 per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, esperita ai sensi del D. Lgs. 36/2023 del 19/05/2025 - Comunicazione ai sensi dell’art. 90, co. 1, lett. d) del D.lgs. 36/2023 – Lotto 2 Bari CIG: B637B3FE22 – Lotto 9 Reggio Calabria CIG: B637B3885D - Lotto 12 FSE CIG: B637B3DC7C”; - della nota di -OMISSIS- s.p.a. prot. n. -OMISSIS-_DAC\A0011\P\2025\0007202 del 28 novembre 2025, avente ad oggetto “Procedura di gara n. DAC.104.2025 per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi del 19/05/2025, esperita ai sensi del D. Lgs. 36/2023 - Soccorso istruttorio – Lotti 2-12”; - della nota di -OMISSIS- s.p.a. prot. n. -OMISSIS-_DAC\A0011\P\2026\0000661 del 3 febbraio 2026, avente ad oggetto “Procedura di gara n. DAC.104.2025 per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi del 19/05/2025, esperita ai sensi del D. Lgs. 36/2023 – Richiesta di chiarimento – Lotti 2-12”; - del “XI VERBALE della SEDUTA RISERVATA” del 13-14 aprile 2026, avente ad oggetto “l’apertura della busta amministrativa del potenziale aggiudicatario del lotto 12 e del lotto 2 a seguito di esclusione del primo in graduatoria per entrambi i lotti”; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale; per la declaratoria di inefficacia dell’Accordo Quadro relativo al Lotto 2 (Bari), ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.; per la condanna della resistente a disporre il subentro delle ricorrenti nell’aggiudicazione e, ove stipulato, nell’Accordo Quadro relativo al Lotto 2 (Bari), quale risarcimento del danno in forma specifica ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione del costituendo RTI dalla procedura di gara per il Lotto 2, motivata da grave illecito professionale e dalla mancata comunicazione di vicende penali e provvedimenti cautelari
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato l’esclusione del costituendo RTI dalla procedura per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento di rifiuti speciali, limitatamente al Lotto 2 Bari, nonché gli atti connessi, chiedendo in via cautelare la sospensione dell’efficacia dell’esclusione. Hanno inoltre domandato la declaratoria di inefficacia dell’eventuale Accordo Quadro e il subentro nell’aggiudicazione o nel contratto quale risarcimento in forma specifica. L’esclusione è stata adottata perché una società componente del RTI era stata coinvolta, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte ma prima dell’aggiudicazione, in vicende penali relative a reati tributari e fiscali e all’indebita percezione di erogazioni pubbliche. Tali vicende, nell’ambito delle quali erano stati emessi una comunicazione di garanzia e provvedimenti cautelari personali e reali, non erano state comunicate tempestivamente alla stazione appaltante, che ne aveva avuto conoscenza tramite terzi. Le ricorrenti contestavano, in sostanza, la legittimità della valutazione di inaffidabilità, l’applicazione dell’istituto della estromissione o sostituzione del componente del raggruppamento, l’idoneità delle misure di self-cleaning e la rilevanza della mancata comunicazione.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, riservando ogni ulteriore approfondimento alla fase di merito e fissando l’udienza pubblica per il 12 gennaio 2027. In sede di sommaria delibazione, ha ravvisato fondati elementi di criticità rispetto all’applicazione dell’art. 97 del d.lgs. 36/2023, in assenza dell’estromissione o sostituzione dell’operatore coinvolto nelle vicende penali. Ha inoltre ritenuto che la stazione appaltante avesse valutato discrezionalmente le misure di self-cleaning come inidonee e che tale valutazione non presentasse, allo stato, manifesta irragionevolezza o abnormità. La mancata tempestiva comunicazione dei provvedimenti cautelari, in violazione dell’art. 96, comma 12, del d.lgs. 36/2023, è stata considerata una condotta omissiva obiettivamente rilevante ai fini del giudizio di affidabilità dell’operatore. Il requisito del periculum in mora è stato ritenuto insussistente, poiché il pregiudizio prospettato non appariva grave e irreparabile ed era suscettibile di ristoro anche per equivalente. Nel bilanciamento degli interessi, il TAR ha accordato prevalenza alla prosecuzione spedita della procedura selettiva, anche in ragione dell’oggetto del servizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 96, comma 12, d.lgs. 36/2023
immediata informazione dei provvedimenti cautelari personali o reali
La mancata tempestiva comunicazione alla stazione appaltante dei provvedimenti cautelari cui l’operatore sia destinatario costituisce condotta omissiva rilevante nella valutazione della sua affidabilità.
art. 97, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2023
In presenza di una causa di esclusione riferibile a un componente del raggruppamento, risultano rilevanti l’estromissione o la sostituzione dell’operatore; la loro mancata applicazione integra un profilo di criticità esaminabile in sede cautelare.
art. 98, comma 3, lett. g) e lett. h), nn. 3 e 5, d.lgs. 36/2023
Le vicende penali concernenti reati tributari, fiscali e l’indebita percezione di erogazioni pubbliche sono state poste a fondamento della contestazione di illecito professionale.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta nel giudizio amministrativo.
art. 120, comma 10, c.p.a.
È richiamato quale fondamento della preferenza accordata alla spedita definizione e prosecuzione della procedura di gara nel bilanciamento cautelare.
art. 1 d.lgs. 36/2023
Il principio del risultato è richiamato per valorizzare, nel bilanciamento cautelare, lo spedito svolgimento della procedura selettiva.
artt. 121 e 122 c.p.a.
Richiamati dalle ricorrenti per chiedere la declaratoria di inefficacia dell’eventuale accordo quadro; la relativa domanda non è stata definita con l’ordinanza cautelare.
art. 124 c.p.a.
Richiamato dalle ricorrenti per il richiesto subentro quale forma di risarcimento; la domanda non è stata definita nel merito con l’ordinanza cautelare.
Massime di principio
- La mancata immediata comunicazione alla stazione appaltante dei provvedimenti cautelari personali o reali adottati nei confronti di un operatore economico può assumere rilievo obiettivo nella valutazione della sua affidabilità professionale e concorrere a giustificarne l’esclusione.
- Nella valutazione cautelare dell’esclusione per grave illecito professionale, il giudice può considerare non manifestamente irragionevole la valutazione discrezionale della stazione appaltante che ritenga inidonee le misure di self-cleaning adottate dall’operatore, salvo il successivo approfondimento nel merito.
- Quando una vicenda di esclusione riguarda un componente di un raggruppamento temporaneo, l’omessa estromissione o sostituzione dell’operatore interessato può costituire un profilo di criticità ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 36/2023.
- In sede cautelare, il periculum in mora non sussiste quando il pregiudizio derivante dall’esclusione non presenta carattere grave e irreparabile ed è suscettibile di ristoro per equivalente.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a una procedura di gara, la prosecuzione spedita della selezione può prevalere sull’interesse del concorrente escluso quando l’interesse pubblico alla continuità e alla tempestività del servizio risulti prevalente e il danno allegato sia ristorabile.
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