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Sentenza

Sentenza n. 15114/2026 - Roma, Sezione 1B

per l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Ariccia n. 65 del 17.5.2023, notificata il 22.5.2023, di demolizione di opere abusive.

Giustizia amministrativa202310997

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione di un muro di recinzione abusivo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione di un muro di recinzione realizzato a protezione della propria abitazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 1, 3 e 10 l. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, eccesso di potere, irragionevolezza e illogicità, lamentando l’assenza di contraddittorio e di un’istruttoria più ampia, anche in vista di una possibile regolarizzazione. Con il secondo motivo ha contestato la violazione della disciplina edilizia, urbanistica e paesaggistica, sostenendo che l’ordinanza non avrebbe adeguatamente ponderato l’interesse a proteggere l’abitazione e non avrebbe accertato compiutamente l’ubicazione del manufatto, l’assoggettamento alle prescrizioni urbanistiche e la funzione del muro, destinato anche a tutela della riservatezza, dell’igiene e della sicurezza personale. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 14, 15 e 26 l.r. Lazio n. 15/2008, nonché difetto di istruttoria, sostenendo che il muro non fosse ancora completato e che il Comune avrebbe dovuto assegnare un termine per la regolarizzazione prima di ordinare la demolizione; ha inoltre contestato la genericità del riferimento al vincolo paesaggistico. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990, affermando di non aver potuto presentare tempestivamente un’istanza di accertamento di conformità.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto ai primi due motivi, ha rilevato che il ricorrente non aveva specificamente contestato l’illegittimità dell’attività edilizia. Ha quindi affermato che l’ordine di demolizione è un provvedimento vincolato, rigidamente fondato sulla sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, e non richiede una motivazione autonoma sulle ragioni di pubblico interesse ulteriori rispetto al ripristino della legalità violata. Inoltre, poiché il potere esercitato era vincolato e la realtà fattuale non risultava controversa, il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso, con applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Il terzo motivo è stato respinto perché gli artt. 14 e 15 l.r. Lazio n. 15/2008 disciplinano rispettivamente il potere cautelare di sospensione nelle more dell’adozione dei provvedimenti sanzionatori definitivi e il potere di ordinare la demolizione delle opere abusive; tali disposizioni non attribuiscono al destinatario un diritto alla regolarizzazione dell’opera prima dell’ordine demolitorio. Il quarto motivo è stato respinto perché l’abuso non risultava sanato o regolarizzato. Il TAR ha inoltre precisato che la successiva presentazione di un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 non rende inefficace l’ordine di demolizione già adottato, ma ne sospende soltanto l’efficacia fino alla definizione dell’istanza; in caso di rigetto, l’ordine riacquista efficacia. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, liquidate in euro 1.500, oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    proprio per la natura vincolata del potere e per l’incontroversa realtà fattuale su cui è stato esercitato, risulta palese che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (art. 21-octies, co. 2, l. n. 241/1990).

    Quando l’ordine di demolizione è espressione di un potere vincolato e i presupposti fattuali non sono controversi, il provvedimento non è annullabile per vizi partecipativi o motivazionali se è palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • artt. 14 e 15 l.r. Lazio n. 15/2008

    le disposizioni della legge regionale richiamate da parte ricorrente (artt. 14 e 15 l. Reg. Lazio n. 15/2008) non le avrebbero affatto consentito di regolarizzare l’opera, essendo ivi contenuta la disciplina del potere cautelare di sospensione nelle more dell’adozione dei “provvedimenti sanzionatori definitivi di ingiunzione della demolizione e del ripristino dello stato dei luoghi, di acquisizione e di demolizione, nonché di applicazione delle sanzioni pecuniarie, nei casi e secondo le procedure indicati dagli articoli successivi” (art. 14) e del potere di ordinare la demolizione delle opere abusive (art. 15).

    La disciplina regionale richiamata regola la sospensione cautelare e l’adozione dei provvedimenti sanzionatori, compreso l’ordine di demolizione, ma non attribuisce al destinatario dell’abuso una possibilità di regolarizzazione impeditiva dell’ordine demolitorio.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    l’eventuale “presentazione di un'istanza di sanatoria ex art. 36 t.u. ed. non rende[rebbe] inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso, ma determin[erebbe] una mera sospensione dell'efficacia dell'ordine di demolizione con la conseguenza che, in caso di rigetto dell'istanza di sanatoria, l'ordine di demolizione riacquist[erebbe] la sua efficacia.

    La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità non elimina né rende inefficace l’ordine di demolizione già adottato: ne sospende soltanto l’efficacia sino alla definizione del procedimento di sanatoria, con riacquisto dell’efficacia in caso di rigetto.

  • artt. 1, comma 2-bis, l. 241/1990 e principio di legalità e tipicità del provvedimento amministrativo

    Per i principi di legalità e di tipicità del provvedimento amministrativo e dei suoi effetti, soltanto nei casi previsti dalla legge una successiva iniziativa procedimentale del destinatario dell'atto può essere idonea a determinare ipso iure la cessazione della sua efficacia; diversamente da quanto previsto in materia di condono, nel caso di istanza di accertamento di conformità non vi è alcuna regola che determini la cessazione dell'efficacia dell'ordine di demolizione i cui effetti sono, quindi, meramente sospesi fino alla definizione del procedimento ex art. 36 t.u.ed.

    Una successiva iniziativa del destinatario può produrre automaticamente la cessazione degli effetti di un provvedimento amministrativo solo se una disposizione di legge lo prevede espressamente; l’istanza di accertamento di conformità non determina tale effetto estintivo sull’ordine di demolizione.

Massime di principio

  • L’ordine di demolizione di opere abusive è un provvedimento vincolato, la cui motivazione deve riferirsi alla sussistenza dell’abuso e all’esigenza di ripristinare la legalità edilizia, senza necessità di una distinta ponderazione di ulteriori ragioni di interesse pubblico o dell’interesse del privato alla conservazione dell’opera.
  • Quando l’illegittimità dell’attività edilizia non è specificamente contestata e i presupposti fattuali dell’abuso sono incontroversi, eventuali carenze partecipative o motivazionali non determinano l’annullamento se risulta palese che il contenuto dell’ordine non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
  • La disciplina regionale che regola la sospensione cautelare e l’adozione dei provvedimenti sanzionatori edilizi non attribuisce al destinatario dell’abuso un diritto a ottenere la regolarizzazione dell’opera prima dell’adozione dell’ordine di demolizione.
  • La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 non rende inefficace l’ordine di demolizione già adottato, ma ne sospende gli effetti fino alla definizione dell’istanza; in caso di rigetto, l’ordine riacquista efficacia. La cessazione automatica degli effetti del provvedimento può derivare soltanto da una specifica previsione di legge.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaVizi formali non invalidantiPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di istruttoria

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