DECRETO-LEGGE 19 ottobre 2024, n. 155
Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto-legge stanzia risorse per infrastrutture, servizio civile, trasporto pubblico, previdenza, grandi eventi e compensi per lavoro straordinario; disciplina liquidità, controlli e pagamenti del PNRR e interviene su fiscalità, concordato preventivo biennale, benefici ai lavoratori dipendenti e acconti 2024. Prevede inoltre disposizioni temporanee per emergenze, liste d’attesa e specifici eventi, con stanziamenti riferiti soprattutto al 2024-2028.
Misure urgenti finanziarie, fiscali e PNRR
Misure finanziarie e rifinanziamento di spese
Il decreto incrementa diverse autorizzazioni di spesa, con stanziamenti prevalentemente riferiti al 2024 e un finanziamento aggiuntivo nel 2025.
Infrastrutture, trasporti e servizio civile
Per il 2024 sono assegnati 300 milioni di euro a RFI per la manutenzione straordinaria nell’ambito del contratto di programma – parte servizi e 750 milioni per un’altra autorizzazione di spesa a favore della società. Il Fondo nazionale per il servizio civile è incrementato di 270 milioni.
Per ANAS sono stanziati 183 milioni per il contratto di programma 2021-2025 e 117 milioni per il fondo investimenti, ripartiti come segue:
- 30 milioni per manutenzione straordinaria di sicurezza;
- 74 milioni per il programma “ponti, viadotti e gallerie”;
- 13 milioni per il ripristino della viabilità delle strade danneggiate dal sisma.
Sono inoltre incrementate di 70 milioni per il 2025 le risorse previste dal decreto-legge n. 59 del 2021. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale riceve 50 milioni per il 2024, da assegnare alle regioni a statuto ordinario secondo le percentuali utilizzate per il 2020.
Per il trasferimento ad una società delle partecipazioni ANAS in CAV S.p.A., Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco e SITAF S.p.A. è assegnato un importo di 343 milioni di euro nel 2024, destinato al rafforzamento patrimoniale della società. L’acquisizione avviene mediante versamento in conto capitale, al valore netto contabile risultante da una situazione patrimoniale approvata dal consiglio di amministrazione ANAS e riferita a una data non anteriore a quattro mesi dall’operazione, entro il limite delle risorse assegnate. Sono disapplicate specifiche disposizioni del codice civile, del testo unico sulle società a partecipazione pubblica e del decreto-legge n. 50 del 2017; gli atti connessi sono esenti da imposizione fiscale diretta e indiretta e da tasse. La copertura è assicurata riducendo, per pari importo, l’autorizzazione di spesa prevista per il patrimonio destinato di cui al decreto-legge n. 34 del 2020.
Sono modificati anche stanziamenti relativi a interventi infrastrutturali: un’autorizzazione è incrementata di 2,5 milioni nel 2024 e la durata indicata nella legge n. 178 del 2020 passa da tre a quattro anni, con un ulteriore stanziamento di 1,5 milioni per il 2024; l’autorizzazione prevista dal decreto-legge n. 104 del 2023 sale da 20 a 21,5 milioni per il 2024. Per questi incrementi sono utilizzate riduzioni dei fondi speciali di parte corrente o in conto capitale, con riferimento agli accantonamenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Emergenze, assicurazioni e ripristino delle liste d’attesa
Le risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri possono essere utilizzate, entro il limite di 44 milioni di euro per il 2024, per le finalità previste dagli articoli 23, 24 e 29 del Codice della protezione civile.
L’obbligo assicurativo previsto dalla legge n. 213 del 2023 riguarda i beni indicati nell’attivo dello stato patrimoniale, voci B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, utilizzati nell’esercizio dell’impresa a qualsiasi titolo, esclusi quelli già coperti da analoga assicurazione. Se l’imprenditore assicura beni di terzi non già coperti e informa il proprietario, l’indennizzo spetta a quest’ultimo, che deve destinarlo al ripristino dei beni o della loro funzionalità. Se il proprietario non adempie, l’imprenditore può ottenere una somma per il lucro cessante dovuto all’interruzione dell’attività, entro il 40 per cento dell’indennizzo percepito dal proprietario. L’imprenditore che ha stipulato la polizza ha privilegio per il rimborso dei premi e delle spese contrattuali e per le somme riconosciute a titolo di lucro cessante.
Le risorse COVID-19 erogate nel 2020 e nel 2021 alle regioni e alle province autonome, ancora presenti nei bilanci dei servizi sanitari regionali, possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2027 per i Piani operativi di recupero delle liste d’attesa. Negli anni 2024-2027 gli enti possono continuare ad avvalersi delle misure straordinarie previste dalla normativa richiamata, comprese quelle relative al personale e alle prestazioni.
Previdenza e grandi eventi
L’autorizzazione di spesa per l’Ape sociale è incrementata di 20 milioni di euro nel 2025, 30 milioni nel 2026, 50 milioni nel 2027 e 10 milioni nel 2028.
Per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sono stanziati 25 milioni di euro nel 2024. Al Comitato Italiano Paralimpico sono assegnati 4 milioni nel 2024 per i maggiori costi della XVII edizione dei Giochi Paralimpici. Roma Capitale riceve 4 milioni nel 2024 per le celebrazioni del Giubileo; per la Conferenza internazionale per la ricostruzione dell’Ucraina è autorizzata una spesa di 500.000 euro nel 2024. Alla fondazione Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025 sono destinati 4 milioni nel 2025, a valere sul Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, per organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell’evento.
Sono inoltre autorizzati 3,7 milioni di euro per il 2024 per indennizzare imprese della pesca e dell’acquacoltura stabilite in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, ammesse agli aiuti ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 2004 e danneggiate dalla proliferazione del granchio blu. Il Commissario straordinario, sentite le regioni, ripartisce le risorse proporzionalmente alle richieste di indennizzo e le trasferisce alle regioni, che provvedono al pagamento ai beneficiari.
Per la liquidazione delle attività connesse ai Giochi olimpici di Torino 2006, la gestione e il mandato del commissario proseguono senza interruzione, per un massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Il commissario subentra nei rapporti attivi e passivi dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, che viene soppressa. Al termine della gestione, risorse, oneri residui e funzioni sono trasferiti alla regione Piemonte; il personale ancora in servizio confluisce nella Società di committenza Regione Piemonte S.p.A. Le stazioni appaltanti dei comuni o delle unioni montane interessati, se iscritte all’Anagrafe unica, possono essere coinvolte negli interventi previsti dalla legge n. 65 del 2012.
Compensi per lavoro straordinario e dirigenza scolastica
Per il 2024 le risorse destinate al pagamento delle prestazioni straordinarie già svolte dal personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono aumentate di 100 milioni di euro, in deroga al limite generale di spesa per il lavoro flessibile e accessorio indicato dal decreto legislativo n. 75 del 2017; la ripartizione è quella stabilita nell’allegato 1.
È inoltre autorizzata, per il 2024, una spesa di 20 milioni di euro per pagare il lavoro straordinario del personale militare, in deroga al medesimo limite e ai limiti individuali previsti dalla legge n. 231 del 1990. La copertura deriva da somme versate al bilancio dello Stato ai sensi della legge n. 388 del 2000, non riassegnate ai pertinenti programmi al 31 ottobre 2024.
Per l’anno scolastico 2024/2025 il Fondo unico nazionale per le retribuzioni di posizione e di risultato della dirigenza scolastica è incrementato, per il 2024, di 3 milioni di euro al lordo degli oneri a carico dello Stato. L’incremento è destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile.
PNRR: flussi di cassa, anticipazioni e controlli
Le pubbliche amministrazioni devono predisporre entro il 28 febbraio di ogni anno un piano annuale dei flussi di cassa, con il cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi dell’esercizio, utilizzando i modelli del Ministero dell’economia e delle finanze. L’organo competente al controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che il piano sia stato predisposto.
Per assicurare i trasferimenti ai soggetti attuatori del PNRR, il Ministero dell’economia e delle finanze effettua anticipazioni a carico del Fondo di rotazione per il Next Generation EU-Italia entro 15 giorni dalle richieste delle amministrazioni centrali titolari, presentate tramite ReGiS e attestanti il fabbisogno di liquidità. In caso di carenza di cassa sui capitoli pertinenti, il Ministero può anticipare risorse alle amministrazioni titolari dal conto di tesoreria dedicato ai contributi a fondo perduto, entro le disponibilità esistenti e secondo le procedure previste. Le anticipazioni devono essere reintegrate al Fondo di rotazione, a valere sul bilancio dello Stato, entro l’esercizio successivo. Le amministrazioni possono attivare le provviste anche prima di ricevere le singole richieste dei soggetti attuatori; eventuali procedure attuative possono essere stabilite con decreto ministeriale.
I componenti del Comitato speciale previsto dal decreto-legge n. 77 del 2021 restano in carica fino all’emanazione del decreto ministeriale previsto dal Codice dei contratti pubblici per il nuovo assetto. Sono inoltre apportate modifiche di coordinamento alla disciplina del Comitato e viene consentito al Dipartimento per lo sport di riprogrammare risorse PNRR non utilizzate a seguito di revoche o rinunce, per nuove palestre nei comuni delle isole minori, efficientamento energetico di impianti pubblici per sport natatori, del ghiaccio e invernali, oppure nuovi impianti comunali di particolare interesse sportivo-agonistico. Il finanziamento è destinato al comune proprietario dell’impianto o dell’area e deve rispettare condizionalità e cronoprogramma PNRR, concorrendo agli obiettivi della misura M5C2-22.
I soggetti attuatori devono realizzare tempestivamente gli interventi, utilizzare correttamente i finanziamenti e:
- effettuare i controlli di legalità e amministrativo-contabili previsti dal proprio ordinamento;
- verificare l’ammissibilità delle spese e il rispetto degli obblighi di finanziamento;
- conservare e rendere disponibile la documentazione giustificativa alle autorità nazionali ed europee;
- aggiornare periodicamente ReGiS sui progressi finanziari, fisici e procedurali.
Questi adempimenti sono necessari per le attestazioni richieste ai fini dei trasferimenti. Le amministrazioni centrali titolari devono sottoporre gli atti di assegnazione ai controlli ordinari, prevenire e contrastare irregolarità, frodi, corruzione e conflitti d’interesse, recuperare gli importi indebitamente utilizzati e verificare formalmente gli adempimenti dei soggetti attuatori. Devono inoltre svolgere controlli a campione sulla documentazione giustificativa, sulla corretta esecuzione, sull’ammissibilità delle spese e sul rispetto degli obblighi. Tali verifiche sono necessarie per il saldo o la chiusura degli interventi e per le attestazioni connesse alle richieste di pagamento all’Unione europea. La Ragioneria generale dello Stato deve attivare modalità semplificate per ReGiS. Il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie può pagare, nei limiti delle disponibilità, le note di addebito della Commissione europea e recuperare le somme dall’amministrazione titolare del programma interessato.
È autorizzata l’apertura presso la Tesoreria dello Stato di un conto corrente dedicato a ISMEA per gestire le risorse degli interventi PNRR di sua competenza. È inoltre istituito, presso la struttura tecnica della Cabina di regia richiamata dal decreto-legge n. 75 del 2023, un Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, incaricato di elaborazioni, analisi e studi, anche sull’attuazione del PNRR. I membri sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del dirigente generale, tra magistrati, avvocati dello Stato, docenti universitari ed esperti con comprovata specializzazione; incarichi, durata e compensi sono definiti dal decreto, entro le risorse già destinate a consulenti ed esperti. Gli esperti già individuati sono nominati automaticamente in prima applicazione. Le modifiche non devono comportare nuovi o maggiori oneri.
Riduzione dei tempi di pagamento delle amministrazioni
I Ministeri e gli enti locali individuati dalla normativa sui tempi di pagamento devono formare e riqualificare il personale addetto alle fatture commerciali e possono assumere funzionari e assistenti o istruttori con contratto a tempo determinato, non oltre il 31 dicembre 2026. Le assunzioni sono autorizzate in deroga ai limiti di spesa richiamati, entro un limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sulla base delle richieste coerenti con il Piano degli interventi. Il reclutamento avviene tramite le procedure ordinarie o mediante graduatorie vigenti per profili omogenei; la copertura utilizza risorse già iscritte nello stato di previsione del MEF.
I comuni fino a 60.000 abitanti che al 31 dicembre 2023 presentavano un indicatore annuale di ritardo dei pagamenti superiore a dieci giorni devono predisporre, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione e previa delibera di giunta e parere del responsabile finanziario, un Piano degli interventi. Il piano deve prevedere:
- una struttura per il pagamento dei debiti commerciali nei comuni sopra i 5.000 abitanti, oppure un responsabile dedicato nei comuni sotto tale soglia;
- la sperimentazione di procedure semplificate di spesa;
- la verifica costante dei dati della piattaforma elettronica, delle scadenze delle fatture, delle note di credito e delle sospensioni;
- ogni altra iniziativa organizzativa necessaria a superare i ritardi.
Le misure devono essere realizzate entro il 31 dicembre 2025 e sono verificate dall’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
Misure fiscali: ravvedimento, concordato e indennità ai dipendenti
È ampliato il regime di ravvedimento previsto dal decreto-legge n. 113 del 2024 per determinate annualità dal 2018 al 2022. Possono accedervi i soggetti con ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro, che non determinano il reddito con criteri forfetari e che, per almeno una delle annualità considerate, abbiano dichiarato una causa di esclusione dagli ISA collegata alla pandemia, una condizione di non normale svolgimento dell’attività oppure l’esercizio di più attività non comprese nel medesimo ISA, quando i ricavi delle attività estranee all’ISA prevalente superano il 30 per cento dei ricavi totali.
Per le annualità interessate, la base imponibile delle imposte sostitutive è determinata incrementando del 25 per cento il reddito d’impresa o di lavoro autonomo e il valore della produzione netta già dichiarati. Sull’incremento si applicano il 12,5 per cento per le imposte sui redditi e le relative addizionali e il 3,9 per cento per l’IRAP. Le imposte sostitutive sono ridotte del 30 per cento, salvo il caso di esclusione ISA dovuto alla pluralità di attività. Per i redditi prodotti in forma associata o imputati ai soci di società che hanno optato per la trasparenza fiscale, il versamento dell’imposta sostitutiva può essere eseguito dalla società o associazione per conto dei soci o associati. La dichiarazione infedele della causa di esclusione costituisce causa ostativa al regime. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal ravvedimento sono destinate prioritariamente alla riduzione delle aliquote IRPEF.
I contribuenti che avevano presentato validamente la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024 senza aderire al concordato preventivo biennale possono aderirvi entro il 12 dicembre 2024 presentando una dichiarazione integrativa. La facoltà non è ammessa se l’integrativa indica un imponibile o un debito d’imposta inferiore, oppure un credito maggiore, rispetto alla dichiarazione originaria. Ai fini del ravvedimento, l’adesione si considera effettuata entro il 31 ottobre 2024. Le modifiche al decreto legislativo n. 13 del 2024 precisano inoltre che, ai fini delle cause di cessazione o decadenza del concordato, rilevano le modifiche della compagine sociale che aumentano il numero dei soci o associati, salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso di un socio o associato.
La disciplina dell’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti è modificata: il requisito relativo ai figli comprende anche figli nati fuori del matrimonio, riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati, purché nelle condizioni previste dalla normativa fiscale. L’indennità non spetta al lavoratore coniugato o convivente di fatto se il coniuge non legalmente ed effettivamente separato o il convivente ha già diritto alla stessa indennità. Nella richiesta devono essere indicati i codici fiscali del coniuge o convivente e dei figli. Gli oneri per il 2024 sono valutati in 224,7 milioni di euro e sono coperti, nelle more dell’accertamento delle maggiori entrate, mediante utilizzo di somme iscritte nello stato di previsione del MEF.
Rinvio dell’acconto delle imposte dirette per il 2024
Per il solo periodo d’imposta 2024, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo precedente hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro possono versare la seconda rata dell’acconto delle imposte dirette entro il 16 gennaio 2025 oppure in cinque rate mensili uguali, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese a partire da gennaio. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi previsti dalla normativa. Il rinvio non riguarda contributi previdenziali e assistenziali né premi INAIL. Per i titolari di reddito agrario che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite è riferito al volume d’affari. La misura comporta oneri valutati in 688 milioni di euro per il 2024, coperti mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al patrimonio destinato previsto dal decreto-legge n. 34 del 2020.
Copertura finanziaria
Gli incrementi di spesa principali disposti per il 2024 e il 2025, per complessivi 1.670 milioni nel 2024 e 70 milioni nel 2025, sono coperti secondo quanto previsto dall’articolo 10 del decreto. Le singole disposizioni indicano ulteriori coperture mediante riduzione di autorizzazioni di spesa, fondi speciali o risorse già versate e non riassegnate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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