Salta al contenuto
Decreto legge

DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2024, n. 153

Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.

Normativa italiana24G00174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto-legge, deliberato il 10 ottobre 2024, modifica la disciplina delle valutazioni ambientali, delle concessioni di idrocarburi, della gestione delle acque e dei rifiuti. Introduce priorità e termini procedurali per le VIA, limita nuovi titoli per idrocarburi liquidi e promuove riuso idrico e recupero dei materiali. L’estratto si interrompe durante l’articolo 5 e non consente di ricostruirne le disposizioni successive.

Semplificazioni ambientali, approvvigionamenti energetici, crisi idrica ed economia circolare

Misure urgenti in materia ambientale, energetica e di economia circolare

Il decreto-legge interviene sulla disciplina delle valutazioni ambientali, sulla produzione e ricerca di idrocarburi, sulla gestione delle risorse idriche e dei rifiuti e sul recupero dei materiali derivanti da infrastrutture. L’estratto disponibile comprende gli articoli 1-5, ma si interrompe nel corso dell’articolo 5.

Valutazioni ambientali e priorità dei progetti

Sono coordinate le disposizioni del decreto legislativo n. 152/2006 con le norme attuative e regionali relative ai casi esclusi dalla VIA e sono aggiornati i riferimenti alle competenze ministeriali.

Per le attività delle commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC, l’ordine di precedenza viene riorganizzato. In attesa del decreto ministeriale che individuerà le tipologie prioritarie sulla base di affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica, contributo alla decarbonizzazione, rilevanza per gli investimenti PNRR e valorizzazione delle infrastrutture esistenti, sono prioritari, nell’ordine:

  • nuovi impianti di accumulo idroelettrico mediante pompaggio puro che incrementino i volumi immagazzinabili, anche ripristinando il normale esercizio degli invasi;
  • opere e impianti di stoccaggio geologico, cattura e trasporto di CO₂, relativi impianti connessi e impianti industriali convertiti in bioraffinerie;
  • impianti di idrogeno verde o rinnovabile e i connessi impianti da fonti rinnovabili;
  • nuovi impianti di derivazione idroelettrica fino a 10 MW;
  • modifiche, anche sostanziali, per rifacimento, potenziamento o ricostruzione integrale di impianti eolici o solari;
  • impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaici a terra di almeno 50 MW e impianti eolici a terra di almeno 70 MW.

Ai progetti prioritari è riservata una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni; all’interno di tale quota l’esame segue l’ordine cronologico per tipologia, considerando la data della comunicazione al proponente prevista dall’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006. Anche i progetti non prioritari sono trattati cronologicamente per tipologia. Il Ministero dell’ambiente comunica l’ordine al Ministero della cultura, che vi si uniforma. Restano salvaguardati i termini dei procedimenti per i progetti PNRR e finanziati dal fondo complementare. Il termine previsto dall’articolo 8, comma 2-bis, è prorogato dal 2024 al 2026. Per motivate esigenze funzionali od organizzative, i presidenti delle commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC possono concordare l’assegnazione alla prima di progetti spettanti alla seconda, mantenendo la procedura prevista per i progetti PNRR e PNIEC. Le commissioni possono inoltre avvalersi di quattro unità della Guardia di finanza, nei limiti delle risorse già previste.

Verifica di assoggettabilità e procedimenti di VIA

Nella verifica di assoggettabilità a VIA, l’autorità competente può chiedere una sola volta chiarimenti o integrazioni finalizzati a escludere il progetto dalla VIA, entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto per le osservazioni. Il proponente dispone di un termine non superiore a trenta giorni; se non risponde, l’istanza si intende respinta e l’autorità archivia il procedimento.

Il provvedimento è adottato entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni oppure, in caso di richiesta di integrazioni, entro quarantacinque giorni dal loro ricevimento. In casi eccezionali legati a natura, complessità, ubicazione o dimensioni del progetto, il termine può essere prorogato una sola volta, per non più di venti giorni. La proroga e le relative ragioni, con indicazione della data prevista per la decisione, sono comunicate per iscritto al proponente e pubblicate sul sito istituzionale.

La richiesta del proponente di svolgere la consultazione è formulata in sede di presentazione dello studio preliminare ambientale. Il provvedimento di verifica indica una durata di efficacia non inferiore a cinque anni, determinata considerando tempi di realizzazione, autorizzazioni necessarie ed eventuale proposta del proponente. Scaduta l’efficacia senza realizzazione del progetto, la verifica deve essere reiterata, salvo proroga richiesta dal proponente con relazione aggiornata sul contesto ambientale e sulle modifiche intervenute. Se la richiesta è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza, il provvedimento continua a essere efficace fino alla decisione.

L’autorità verifica la completezza della richiesta di proroga entro quindici giorni. Può richiedere integrazioni, da presentare entro un termine perentorio massimo di venti giorni; le integrazioni sono nuovamente verificate entro dieci giorni. La mancata integrazione o la persistente incompletezza comportano il ritiro dell’istanza e l’archiviazione. In assenza di mutamenti del contesto ambientale o di modifiche progettuali, la proroga non può introdurre prescrizioni ulteriori o diverse da quelle originarie.

Per i procedimenti di VIA statale, la domanda deve includere un’autodichiarazione sugli assetti proprietari della società proponente e dell’eventuale controllante e sulla consistenza del capitale sociale. La comunicazione prevista dall’articolo 23 è trasmessa per via telematica anche al proponente. Se la commissione competente non si pronuncia entro sette giorni su una richiesta di sospensione dei termini, la richiesta si intende accolta per il periodo proposto.

Relazione paesaggistica e decisione di VIA

Dopo la consultazione o le controdeduzioni del proponente, il Ministero della cultura verifica entro trenta giorni l’adeguatezza della relazione paesaggistica. Nei successivi dieci giorni può chiedere una sola volta documentazione integrativa, assegnando un termine massimo di trenta giorni. Per progetti particolarmente complessi, su richiesta motivata, il termine può essere prorogato una sola volta per ulteriori trenta giorni.

Il Ministero trasmette tempestivamente le integrazioni all’autorità competente. In caso di mancata presentazione, oppure di persistente incompletezza accertata entro quindici giorni dal deposito delle integrazioni, l’istanza è respinta e l’autorità competente archivia; la comunicazione deve motivare l’eventuale impossibilità di effettuare la valutazione paesaggistica.

Il Ministero della cultura motiva l’eventuale diniego del concerto. In caso di dissenso rispetto al parere favorevole della commissione può applicarsi la procedura prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400/1988. Se con tale atto il dissenso è superato, l’atto sostituisce a ogni effetto il provvedimento favorevole di VIA e comprende l’autorizzazione paesaggistica. Per i progetti sottoposti a VIA statale, gli atti adottati attraverso la stessa procedura sostituiscono comunque il provvedimento di VIA.

Impianti energetici e transizione energetica della Difesa

Per i progetti di produzione energetica fotovoltaica, solare termodinamica, a biomassa o biogas e di produzione di biometano, il proponente allega alla domanda di VIA una dichiarazione sostitutiva che attesti la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie interessata. Restano ferme la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse.

Il Ministero dell’ambiente può avvalersi del Gestore dei Servizi energetici (GSE S.p.A.) per il supporto operativo alle commissioni tecniche in relazione ai progetti da fonti rinnovabili, sulla base di una convenzione. La spesa è limitata a 1 milione di euro annui dal 2025, a carico dei proventi delle tariffe ambientali; i costi annuali sono definiti con il decreto previsto dall’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006.

Il Ministero della difesa può definire un programma di interventi per la transizione energetica di siti, infrastrutture e beni del demanio militare in uso o in dotazione, sul territorio nazionale. Se il programma o singoli interventi sono sottoposti alle procedure ambientali, queste sono svolte dalla commissione tecnica PNRR-PNIEC, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e integrate dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione. La disciplina si applica, in quanto compatibile, anche agli interventi richiamati dall’articolo 20 del decreto-legge n. 17/2022.

Ricerca e coltivazione di idrocarburi

Sono abrogati i commi da 1 a 8 e il comma 13 dell’articolo 11-ter del decreto-legge n. 135/2018; la disposizione residua riguarda i canoni per concessioni e permessi di ricerca nel settore degli idrocarburi.

Dalla data di entrata in vigore del decreto non possono essere conferiti nuovi permessi di ricerca né concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi, in terraferma o in mare. È tuttavia possibile conferire concessioni di coltivazione in relazione ad attività di ricerca svolte sulla base di permessi rilasciati prima di tale data, anche se non ancora concluse. Le concessioni già conferite o rilasciabili in tale ipotesi proseguono per la vita utile del giacimento.

Nel decidere le proroghe delle concessioni, l’amministrazione considera le riserve e il potenziale minerario ancora da produrre, i tempi necessari per completare la produzione fino alla vita utile del giacimento e l’area effettivamente funzionale alla produzione e alle attività residue di ricerca e sviluppo. Le aree non più funzionali sono riperimetrate. Il limite territoriale di cui all’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152/2006 viene modificato da dodici a nove.

Per il gas naturale, le disposizioni richiamate dal decreto riguardano concessioni esistenti o da conferire nel rispetto della legislazione vigente, della normativa UE e degli accordi internazionali. In un tratto di mare delimitato dal parallelo della foce del ramo di Goro del Po e da quello posto 15 chilometri più a sud, ad almeno nove miglia marine dalla costa, possono essere rilasciate, in deroga ai limiti indicati dall’articolo 6, comma 17, concessioni basate su istanze già presentate, ai soli fini della partecipazione alle procedure di approvvigionamento di lungo termine. È richiesto un giacimento con riserve certe superiori a 500 milioni di metri cubi; la concessione dura per la vita utile del giacimento.

Per la disposizione dell’articolo 5-bis del decreto-legge n. 50/2022, il termine del 15 ottobre 2024 è sostituito dai termini e dalle modalità stabiliti con atto di indirizzo ministeriale; il termine del 10 dicembre 2024 è spostato al 10 dicembre 2027.

Gestione della crisi idrica e riuso delle acque

Nel decreto legislativo n. 152/2006 sono definite come “acque affinate”, oltre alle acque reflue urbane contemplate dal regolamento UE 2020/741, le acque reflue domestiche e industriali conformi all’allegato 5 alla parte terza e sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento, compatibilmente con il diritto UE.

Le deroghe agli obiettivi di qualità dei corpi idrici sono estese alle province autonome di Trento e Bolzano e, per il deterioramento temporaneo, alle situazioni dovute a circostanze eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, quali alluvioni violente e siccità prolungate, o a incidenti imprevedibili. Le modifiche o alterazioni ammesse devono rispettare condizioni specifiche:

  • devono essere avviate le misure possibili per mitigare gli impatti negativi;
  • le motivazioni devono essere illustrate nei piani di gestione e tutela delle acque e gli obiettivi di tutela rivisti ogni sei anni;
  • le modifiche devono rispondere a un interesse pubblico prioritario e i vantaggi per ambiente e società derivanti dagli obiettivi di tutela devono essere inferiori ai vantaggi per salute umana, sicurezza o sviluppo sostenibile;
  • per ragioni di fattibilità tecnica o costi sproporzionati, i vantaggi non devono poter essere conseguiti con altri mezzi che offrano soluzioni ambientali migliori.

Regioni e province autonome comunicano tempestivamente alle Autorità di bacino le misure adottate. Le nuove disposizioni sono richiamate anche nella disciplina delle acque sotterranee e dei relativi obiettivi. In caso di crisi idrica, sono incluse, compatibilmente con la normativa UE, le acque affinate tra le acque utilizzabili nei casi previsti dall’articolo 104, comma 4-bis. Tra le finalità del servizio idrico integrato sono esplicitati anche il riuso e le relative attività.

Per gli agglomerati già interessati dalle procedure di adeguamento alla normativa UE e per i quali il processo non è completato alla data di entrata in vigore del decreto, il Commissario unico può coordinare e gestire interventi di riuso delle acque reflue, se funzionali all’uso razionale delle risorse e al contrasto della crisi idrica. Si applicano il regolamento UE 2020/741, come modificato dal regolamento delegato UE 2024/1765, e le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 99 del decreto legislativo n. 152/2006; non sono previsti nuovi o maggiori oneri pubblici.

Governance e servizio idrico in Puglia

Per la società prevista dal decreto legislativo n. 141/1999, almeno un componente dell’organo amministrativo e almeno un componente dell’organo di controllo sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione devono essere adeguati lo statuto, prevedendo un organo amministrativo composto da non più di sette membri, e rinnovati gli organi se non già scaduti.

Fermo il regime dei poteri speciali previsto dalla normativa richiamata, la Regione Puglia può trasferire parte delle azioni della società a capitale interamente pubblico ai comuni regionali che esercitano il controllo analogo sulla società da essi costituita o partecipata per la gestione del servizio idrico integrato, oppure direttamente a tale società.

Economia circolare e gestione degli imballaggi

Il gruppo di lavoro previsto dall’articolo 14-bis del decreto-legge n. 101/2019 è collocato, dalla data di entrata in vigore del decreto, presso la direzione generale del Ministero dell’ambiente competente per l’economia circolare.

Il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali passa da diciannove a ventuno componenti: i rappresentanti degli autotrasportatori e quelli dei gestori dei rifiuti aumentano, per ciascuna categoria, da due a tre. Sono inoltre aggiunti due membri, uno per ciascuna categoria, nominati dal Ministro e in carica fino alla scadenza degli altri componenti nominati nel 2023.

Il legale rappresentante di un’impresa può svolgere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all’Albo senza verifica iniziale o aggiornamento, esclusivamente per la propria impresa, se ha ricoperto presso di essa la carica per almeno tre anni consecutivi. La Sezione regionale competente verifica il requisito consultando il registro delle imprese.

I costi degli obblighi di servizio universale a carattere residuale o d’interesse generale gravanti su CONAI e sui consorzi dell’articolo 223 sono ripartiti tra questi e i sistemi autonomi, al netto delle componenti positive diverse dal contributo ambientale CONAI. Un esperto indipendente verifica i costi e la loro entità netta; è scelto congiuntamente dalle parti o, in mancanza di accordo, nominato dal Ministero. Le parti stipulano un accordo per ciascun materiale d’imballaggio, nel rispetto di proporzionalità, efficienza e concorrenza, e lo trasmettono al Ministero, che può chiedere modifiche o integrazioni entro sessanta giorni. Se l’accordo non è raggiunto entro centoventi giorni, il Ministro invita le parti a concluderlo entro ulteriori sessanta giorni; in caso di mancato accordo provvede direttamente, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. I sistemi autonomi devono comunque operare su tutto il territorio nazionale.

Sono aggiornati gli obblighi informativi sui rifiuti di imballaggio trasferiti sul territorio nazionale, inclusi quelli transfrontalieri e i relativi soggetti. Produttori e utilizzatori aderenti a sistemi autonomi o consorzi devono coprire i costi di raccolta e gestione dei propri imballaggi conferiti al servizio pubblico, anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio siano raggiunti o superati attraverso raccolte su superfici private. Tra le attività rilevanti ai fini della disciplina tariffaria dei rifiuti è aggiunta la cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.

Per i rifiuti in plastica e altri materiali accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, non compatibili con l’ecosistema marino o delle acque interne, i criteri e le modalità di cessazione della qualifica di rifiuto sono stabiliti ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006.

Recupero dei materiali negli interventi infrastrutturali

Per gli interventi infrastrutturali disciplinati dall’articolo 9-bis del decreto-legge n. 109/2018 e per i materiali provenienti dai dragaggi dei porti della Spezia e di Marina di Carrara, l’estratto introduce la predisposizione di un Programma per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e dei materiali, volto a favorire recupero e riutilizzo e a ridurre il conferimento in discarica.

Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della disposizione, il Commissario straordinario adotta il Programma dopo aver ricevuto i piani delle Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e orientale e acquisito i pareri vincolanti della Regione Liguria, dell’ARPA e dell’ASL competenti, da rendere entro quindici giorni dalla richiesta. Le modalità e i termini di conferimento e riutilizzo dei materiali di dragaggio sono definiti con un accordo tra le due Autorità portuali ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241/1990.

Previe indagini analitiche sulle caratteristiche dei materiali, il Programma può prevedere l’utilizzo di materiali di escavo secondo la disciplina vigente; di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti se ne è dimostrata la compatibilità e innocuità ambientale; di sottoprodotti conformi all’articolo 184-bis, compresi materiali geologici naturali e inorganici idonei per qualità e granulometria provenienti da scavi in roccia o dall’escavo di substrati naturali del litorale o del fondale demaniale; nonché di inerti e materiali geologici che cessano di essere rifiuti dopo recupero o riciclaggio, alle condizioni previste dagli articoli 184-ter o 184-quater del decreto legislativo n. 152/2006. L’estratto termina durante il comma 1-quinquies dell’articolo 5 e non riporta le disposizioni successive.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 14 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.