Sentenza del 28/10/2015 n. 21961 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, sostenendo l'insufficienza della motivazione con cui era stata riconosciuta la deducibilità, ai fini IRPEG e IRAP per il 2002, dei costi derivanti da operazioni con fornitori domiciliati in un Paese a fiscalità privilegiata. Secondo l'Ufficio, la documentazione prodotta dalla società, incluse le bolle doganali e un prospetto informale di confronto dei prezzi, non dimostrava adeguatamente l'effettività, l'interesse economico e la convenienza delle operazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la censura, formalmente riferita a un vizio di motivazione, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività non consentita nel giudizio di legittimità. La CTR aveva motivato in modo congruo sulla concreta esecuzione delle operazioni e sulla loro convenienza economica, valorizzando anche le bolle doganali da cui risultavano prezzi inferiori rispetto a quelli praticati da fornitori italiani. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in 10.000 euro, oltre spese forfetarie del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 76 del T.U.I.R., vigente ratione temporis
costi non deducibili ai fini IRPEG e IRAP se non indicati separatamente nella dichiarazione dei redditi
La disciplina allora vigente subordinava la deducibilità dei costi relativi a operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata alla separata indicazione in dichiarazione, salvo la dimostrazione delle condizioni previste dalla legge, tra cui l'effettività e la convenienza economica dell'operazione.
Legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 301, 302 e 303
La normativa sopravvenuta ha sostituito il precedente effetto sostanziale di indeducibilità per omessa indicazione separata con un regime sanzionatorio meno gravoso, senza incidere, nella controversia, sul riconoscimento della deducibilità dei costi.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8
10% del complessivo importo delle spese e componenti negative non indicati, fino a un massimo di Euro 50.000,00
L'omessa separata indicazione dei costi comporta una sanzione amministrativa, anziché necessariamente la perdita della deducibilità, secondo il regime applicabile per effetto della disciplina sopravvenuta.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso
Il vizio di motivazione può essere esaminato in cassazione solo entro i limiti propri del giudizio di legittimità e non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti.
Art. 366-bis c.p.c.
Per le sentenze soggette alla disposizione, il ricorso per cassazione fondato su un vizio di motivazione doveva contenere una precisa sintesi del fatto controverso e delle ragioni dell'insufficienza motivazionale. Nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato, ma il motivo è stato comunque dichiarato inammissibile per la sua sostanziale natura di censura di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove: una censura presentata come vizio di motivazione è inammissibile quando mira sostanzialmente a sostituire la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
- Per dedurre costi relativi a operazioni con fornitori situati in Paesi a fiscalità privilegiata è essenziale documentare sia l'effettiva esecuzione delle operazioni sia la loro concreta convenienza o giustificazione economica.
- Bolle doganali, fatture e altra documentazione commerciale possono essere sufficienti se, valutate complessivamente dal giudice di merito, dimostrano la reale importazione dei beni e la convenienza rispetto ad alternative nazionali.
- La documentazione probatoria deve essere pertinente all'annualità oggetto di accertamento e sufficientemente specifica; prospetti generici o riferiti ad altri periodi possono avere valore limitato.
- Quando una normativa sopravvenuta sostituisce un effetto di indeducibilità con una sanzione, occorre verificare l'applicabilità temporale del nuovo regime e distinguere tra deducibilità del costo e sanzionabilità dell'omessa indicazione.
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