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Risoluzione

Risoluzione n. 253 del 14/09/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia chiarisce che le prestazioni di manutenzione e riparazione dei mezzi speciali antincendio sono non imponibili IVA solo se svolte all’interno dell’area aeroportuale e solo per servizi direttamente riferibili al funzionamento/manutenzione dell’impianto aeroportuale. Gli acquisti di ricambi, schiume e polveri restano invece imponibili.

Non imponibilità IVA per manutenzione di mezzi speciali antincendio in area aeroportuale

Non imponibilità IVA per manutenzione di mezzi speciali antincendio in ambito aeroportuale

La risoluzione esamina un interpello relativo alla manutenzione e riparazione di elicotteri A129 e di "veicoli antincendio" o "mezzi speciali antincendio" impiegati in ambito aeroportuale militare. Il documento chiarisce quando tali prestazioni possano beneficiare del regime di non imponibilità IVA previsto dall'articolo 9, primo comma, n. 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e precisa il trattamento degli acquisti di ricambi, schiume e polveri destinati a tali mezzi.

Quesito posto dal contribuente

Il 3° Reggimento richiede di sapere se:

  • le manutenzioni e riparazioni dei mezzi speciali antincendio, svolte sia all'interno sia all'esterno dell'area aeroportuale, siano non imponibili ai sensi dell'articolo 9, primo comma, n. 6, del D.P.R. n. 633/1972;
  • l'acquisto di ricambi destinati alla manutenzione dei mezzi speciali;
  • l'acquisto di "polveri" e "schiume" da impiegare in eventuali interventi sugli aeromobili siano anch'essi operazioni non imponibili.

Posizione del contribuente

Il contribuente richiama una precedente risoluzione del 15 settembre 1994, che aveva riconosciuto la non imponibilità per prestazioni rese sui mezzi di trasporto negli aeroporti militari. Sostiene che:

  • i mezzi speciali antincendio operano esclusivamente all'interno dell'area aeroportuale;
  • il servizio rientra nei compiti istituzionali del Reggimento;
  • le prestazioni effettuate all'interno dell'area aeroportuale devono essere considerate non imponibili;
  • per i servizi svolti fuori dall'area aeroportuale non viene proposta una soluzione interpretativa.

Quadro normativo richiamato

L'Agenzia richiama l'articolo 9, primo comma, n. 6, del D.P.R. n. 633/1972, che prevede la non imponibilità per i servizi prestati negli aeroporti a condizione che:

  • le operazioni siano svolte nell'ambito aeroportuale;
  • siano direttamente riferibili al funzionamento e alla manutenzione degli impianti, oppure al movimento di beni o mezzi di trasporto.

Viene inoltre richiamato l'articolo 3, comma 13, del D.Lgs. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, che interpreta la norma nel senso che tra i servizi agevolati rientrano anche quelli relativi al movimento di persone, all'assistenza ai mezzi di trasporto e quelli di cui al n. 5 del medesimo articolo 9, purché resi nell'ambito dei luoghi qualificati dalla disposizione.

Valutazione dell'Agenzia sulle manutenzioni dei mezzi speciali antincendio

L'Agenzia osserva che i mezzi speciali antincendio descritti nell'istanza:

  • sono progettati e impiegati esclusivamente per il servizio di intervento in ambito aeroportuale;
  • sono dotati di particolari impianti di motorizzazione e di erogazione di polveri o schiume, specificamente progettati.

Sulla base di tali caratteristiche, l'Agenzia ritiene che:

  • non possano essere considerati, in senso proprio, mezzi di trasporto;
  • la norma agevolativa non sia invocabile con riferimento alla nozione di "assistenza ai mezzi di trasporto", neppure in senso ampio, per prestazioni di riparazione o di mantenimento in efficienza di tali mezzi.

Tuttavia, la particolare natura e funzione dei mezzi speciali antincendio consente di considerarli parte essenziale dell'impianto antincendio aeroportuale. Senza di essi, la movimentazione dei velivoli sarebbe preclusa o resa più difficoltosa sotto il profilo della sicurezza. Per questo motivo, l'Agenzia riconosce che l'agevolazione dell'articolo 9, primo comma, n. 6, può applicarsi anche alle prestazioni relative alla manutenzione dei mezzi antincendio.

Limiti territoriali dell'agevolazione

Il documento precisa in modo espresso che il beneficio della non imponibilità IVA può riguardare soltanto:

  • le operazioni di manutenzione e riparazione effettuate sui mezzi speciali antincendio;
  • quando tali operazioni sono svolte all'interno dell'area aeroportuale.

Di conseguenza:

  • i servizi prestati al di fuori dell'area aeroportuale devono essere assoggettati a IVA con aliquota ordinaria;
  • il requisito del luogo di esecuzione è determinante per l'applicazione del regime di favore.

Trattamento di ricambi, schiume e polveri

L'Agenzia chiarisce infine che l'acquisto di:

  • ricambi;
  • schiume;
  • polveri destinati ai mezzi di soccorso deve essere assoggettato a IVA.

La ragione è che l'articolo 9 del D.P.R. n. 633/1972 riguarda esclusivamente le prestazioni di servizi e non anche le cessioni di beni.

Conclusione operativa

In sintesi, la risoluzione afferma che:

  • la manutenzione e riparazione dei mezzi speciali antincendio sono non imponibili IVA solo se eseguite all'interno dell'area aeroportuale;
  • fuori dall'area aeroportuale tali prestazioni sono imponibili con aliquota ordinaria;
  • l'acquisto di ricambi, schiume e polveri resta imponibile IVA;
  • la disciplina agevolativa si fonda sul collegamento funzionale dei mezzi speciali antincendio con l'impianto antincendio aeroportuale e sul requisito territoriale dell'intervento.

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