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Risoluzione

Risoluzione n. 251 del 14/09/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che l’intero indennizzo assicurativo riferibile ai “danni minimi” è di competenza 2006 se già certo e determinabile, che le spese di manutenzione e riparazione restano deducibili solo nei limiti dell’art. 102, comma 6, TUIR e che, ai fini IRAP, l’indennizzo per il costo del personale va tassato secondo la corretta contabilizzazione e la correlazione con costi deducibili.

Trattamento fiscale di indennizzi assicurativi e spese di manutenzione dopo alluvione

Risoluzione n. 251/E: indennizzi assicurativi da alluvione e trattamento fiscale

La risoluzione esamina il corretto trattamento, ai fini IRES e IRAP, degli indennizzi assicurativi e delle spese di manutenzione e riparazione conseguenti a un evento alluvionale che ha colpito la società istante. Il documento affronta in particolare la competenza fiscale dell’indennizzo, la deducibilità dei costi di ripristino e la rilevanza IRAP della quota di rimborso riferita al costo del personale impiegato per il ripristino dell’attività.

Contesto e fatti rappresentati dalla società

La società Alfa S.p.a. ha subito, a seguito dell’alluvione del 16 settembre 2006, danni rilevanti a materie prime, prodotti finiti, beni strumentali e un’interruzione dell’attività produttiva durata circa quindici giorni. La società aveva una copertura assicurativa contro il rischio di calamità naturali, compreso l’alluvione.

Nel corso dei contatti con il perito e con l’agente assicurativo è emerso che l’importo definitivo dell’indennizzo sarebbe stato comunicato solo nei primi mesi del 2007. La compagnia aveva però già corrisposto un acconto pari al 50% dei cosiddetti “danni minimi”, definiti dal perito come l’entità reale minima e certa del danno subito.

La società ha impostato il bilancio 2006 secondo il principio contabile n. 29, imputando:

  • tra i componenti positivi, sia l’acconto ricevuto sia la quota residua fino a concorrenza del danno minimo stimato, pur non ancora incassata;
  • tra i componenti negativi, tutti i costi sostenuti per l’evento alluvionale, inclusi quelli del personale non impiegato nella produzione ma utilizzato per il ripristino;
  • un accantonamento prudenziale per future manutenzioni.

Quesiti posti dalla società

La società chiedeva conferma della correttezza del proprio comportamento nei due esercizi 2006 e 2007, e in particolare intendeva:

  • tassare nel 2006 solo l’acconto percepito, rinviando al 2007 la restante parte dell’indennizzo;
  • dedurre i costi di manutenzione e riparazione sostenuti per il ripristino, senza farli concorrere al plafond di deducibilità di cui all’art. 102, comma 6, TUIR;
  • escludere dalla base IRAP la parte di indennizzo riferita al costo delle maestranze;
  • nel 2007, tassare l’indennizzo non ancora imponibile nel 2006, non assoggettare a IRAP la quota riferita al personale e utilizzare il fondo stanziato nel 2006 per le ulteriori spese di manutenzione.

Soluzione prospettata dal contribuente

La società riteneva corretto:

  • assoggettare a tassazione nel 2006 solo la parte dell’indennizzo effettivamente incassata come acconto;
  • dedurre i costi di manutenzione e riparazione sostenuti in entrambi gli esercizi, ma soltanto nei limiti degli indennizzi contabilizzati nel bilancio 2006, senza applicazione del limite di cui all’art. 102, comma 6, TUIR;
  • escludere dalla base imponibile IRAP, sia nel 2006 sia nel 2007, la quota di indennizzo riferita al costo del personale impiegato nel ripristino.

Valutazioni dell’Agenzia: competenza dell’indennizzo assicurativo

L’Agenzia richiama l’art. 109 del TUIR, che subordina la rilevanza fiscale dei componenti reddituali alla loro competenza e, per i componenti incerti o non obiettivamente determinabili, ne posticipa la tassazione all’esercizio in cui tali condizioni si verificano.

Nel caso esaminato, l’Amministrazione ritiene che già alla fine del 2006 fossero presenti, per l’intero importo dell’indennizzo riferibile ai “danni minimi”, i requisiti di certezza e obiettiva determinabilità. Tale conclusione deriva anche dal verbale dei periti dell’8 novembre 2006, nel quale si afferma che l’entità reale minima e certa del danno non è inferiore a euro 2.500.000,00.

Ne consegue che:

  • l’intero indennizzo relativo ai “danni minimi” deve concorrere al reddito imponibile del 2006;
  • non è corretta la tesi della società che voleva tassare solo l’acconto del 50% nel 2006 e rinviare il resto al 2007;
  • non è richiesta alcuna variazione fiscale in diminuzione sul componente imputato a conto economico nel 2006, perché l’intero importo è già fiscalmente di competenza del medesimo esercizio.

Trattamento fiscale delle spese di manutenzione e riparazione

Con riferimento alle spese di manutenzione e riparazione sostenute a seguito dell’evento dannoso e destinate a trovare copertura nell’indennizzo assicurativo, l’Agenzia afferma che la deduzione nei limiti e alle condizioni dell’art. 102, comma 6, TUIR costituisce l’unica modalità consentita dal legislatore per la loro rilevanza fiscale.

Di conseguenza:

  • tali costi non possono essere esclusi dal plafond di spese deducibili previsto dall’art. 102, comma 6, TUIR;
  • non è quindi corretta la soluzione della società che intendeva dedurli senza farli concorrere a detto limite;
  • eventuali accantonamenti prudenziali per future manutenzioni non vengono oggetto di ulteriore sviluppo nel parere, salvo il richiamo al loro stanziamento nel bilancio 2006.

Profili IRAP: indennizzo riferito al costo del personale

Per l’IRAP, l’Agenzia distingue tra la corretta contabilizzazione dell’indennizzo e la sua correlazione con costi deducibili.

Richiamando i principi contabili e il Documento Interpretativo n. 1 del Principio Contabile n. 12, la risoluzione osserva che i rimborsi assicurativi vanno imputati tra i ricavi e proventi diversi (voce A5) quando indennizzano sinistri che non abbiano comportato oneri straordinari; in caso contrario, assumono la natura di proventi straordinari (voce E20).

Se la quota di indennizzo riferita al costo del personale è stata iscritta in A5:

  • essa concorre alla base imponibile IRAP, poiché rientra nel valore della produzione;
  • ciò vale per le società soggette all’art. 5 del D.lgs. n. 446/1997.

Se invece è stata iscritta in E20:

  • l’indennizzo è imponibile solo se correlato a componenti negativi del valore della produzione di periodi precedenti o successivi, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.lgs. n. 446/1997;
  • nel caso concreto, tale correlazione sussiste se il rimborso si riferisce specificamente al costo del personale impiegato nel ripristino dell’attività.

Rapporto tra indennizzo e deducibilità dei costi del personale

La risoluzione richiama anche l’evoluzione normativa dell’art. 11 del D.lgs. n. 446/1997, che ha progressivamente ammesso la deducibilità di alcuni costi del personale ai fini IRAP.

L’Agenzia afferma che, quando tali costi siano deducibili secondo le condizioni di legge, essi devono considerarsi, ai fini del comma 3 dell’art. 11, come componenti negativi del valore della produzione. Ne deriva che i componenti positivi di reddito correlati a tali costi dedotti devono concorrere alla base imponibile IRAP.

Viene richiamato, a sostegno, il principio già espresso nella circolare n. 26/E del 12 luglio 2006, relativo alla cumulabilità delle deduzioni IRAP per i neo-assunti con contributi ricevuti in relazione al medesimo personale. Analogamente, nel caso esaminato:

  • se il costo del personale è deducibile ai fini IRAP,
  • la quota di indennizzo che lo reintegra deve concorrere alla base imponibile,
  • poiché rappresenta un componente positivo correlato a un costo ammesso in deduzione.

Esito finale del parere

La risposta dell’Agenzia è quindi sfavorevole alla società su tre punti principali:

  • l’intero indennizzo relativo ai “danni minimi” è di competenza 2006 e non solo l’acconto;
  • le spese di manutenzione e riparazione restano soggette al limite di deducibilità dell’art. 102, comma 6, TUIR;
  • la quota di indennizzo riferita al costo del personale può essere imponibile ai fini IRAP, in funzione della sua corretta contabilizzazione e del collegamento con costi deducibili.

La risposta è resa ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, in quanto l’istanza era stata presentata alla Direzione regionale.

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