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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13203/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rimodulato al rialzo il valore catastale di un compendio industriale/energetico, con conseguente forte incremento della rendita. La società contribuente aveva impugnato l'atto insieme alla società subentrata per scissione, deducendo vari profili di illegittimità della rettifica. In sede di legittimità, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 29858/2023, aveva accolto il ricorso dell'Agenzia, rigettato quello incidentale delle società e deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. La società ha quindi proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte non si fosse avveduta di un motivo di merito rimasto assorbito nei gradi di merito e riproposto in cassazione, relativo alla asserita erronea sovrastima dei costi dei pozzi minerari e alla errata determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni, questioni che, a suo dire, avrebbero imposto la cassazione con rinvio e non la decisione nel merito. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di revocazione, rilevando che l'ordinanza n. 29858/2023 aveva deciso nel merito senza considerare che nella sentenza di appello restavano assorbiti ulteriori capi di doglianza già devoluti e riproposti, sui quali non era possibile una decisione definitiva senza rinvio. Conseguentemente ha revocato limitatamente la precedente ordinanza, ha cassato la sentenza della CTR Toscana e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, perché esamini i profili rimasti assorbiti; ha altresì demandato al giudice di rinvio la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la revocazione delle pronunce della Corte di cassazione nei casi previsti dalla legge.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'omessa percezione di una questione di fatto decisiva, non esaminata perché ritenuta assorbita, integra errore di fatto revocatorio.

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato solo per evidenziare la completezza del ricorso rispetto alla riproposizione della questione assorbita.

Massime di principio

  • In sede di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'omessa percezione di una questione che il giudice di merito non ha deciso perché ritenuta assorbita può integrare errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c..
  • L'eventuale mancata riproposizione in cassazione della questione assorbita non esclude la decisività dell'errore, poiché su tale questione non si forma giudicato implicito ed essa può essere riproposta e decisa nel giudizio di rinvio.
  • Quando la cassazione rileva un vizio della decisione di merito ma residuano questioni assorbite che richiedono ulteriori accertamenti in fatto, la causa non può essere definita nel merito e deve essere rinviata al giudice di secondo grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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