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Legge

L.R. Sicilia 6/2015

Norme contro la discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Istituzione del registro regionale delle unioni civili

Normativa regionaleL.R. Sicilia 6/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge siciliana promuove il contrasto a ogni discriminazione legata a orientamento sessuale e identità di genere, estendendo tutele in ambito sociale, sanitario, scolastico, lavorativo e nei servizi pubblici/privati. Istituisce il registro regionale delle unioni civili e prevede l’adeguamento dei regolamenti comunali entro 6 mesi e di un regolamento attuativo regionale entro 90 giorni. Nessuna specifica scadenza finale di applicabilità è indicata.

Contrasto alle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere; registro regionale delle unioni civili

Contrasto alle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere

La legge della Regione Siciliana definisce un quadro di principi e interventi contro ogni discriminazione fondata su orientamento sessuale e identità di genere. L’obiettivo è favorire la libera espressione della persona, la parità di trattamento e il superamento delle situazioni discriminatorie nel territorio regionale.

Principi generali e ambito di intervento

La Regione riconosce e valorizza le formazioni sociali e culturali in cui si promuovono la personalità umana e le sue attività, rifiutando discriminazioni legate a:

  • etnia;
  • religione;
  • orientamento sessuale;
  • identità di genere.

Viene inoltre riconosciuta ogni forma di convivenza e vengono promosse politiche volte a consentire a ciascuna persona la libera manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere. La disciplina richiama i principi costituzionali, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e il TFUE.

Rete regionale antidiscriminazioni e sistema dei servizi sociali

La Regione promuove la realizzazione e l’implementazione della Rete regionale di prevenzione e contrasto delle discriminazioni, anche tramite il centro regionale di coordinamento istituito in base al protocollo d’intesa del 12 dicembre 2013 tra l’Assessorato regionale competente e il Dipartimento per le pari opportunità.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere universale e deve perseguire la parità di condizioni senza discriminazioni connesse all’orientamento sessuale o all’identità di genere. Gli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione devono uniformarsi ai principi della legge.

Registro regionale delle unioni civili

Per le finalità della legge è istituito presso l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro il registro regionale delle unioni civili.

È previsto un regolamento regionale, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta e su proposta dell’Assessore competente, per disciplinare iscrizione e cancellazione dal registro.

Alle unioni civili iscritte nel registro si estende il sistema integrato dei servizi destinati alla famiglia, includendo i nuclei di persone legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela e vincoli affettivi nei limiti richiamati dalla norma.

I comuni devono adeguare i propri regolamenti entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, per tutelare e sostenere famiglie e unioni civili iscritte nel registro, favorendo la fruizione dei servizi comunali e l’integrazione sociale, culturale ed economica.

Istruzione, formazione, lavoro e integrazione sociale

La Regione deve assicurare, nell’ambito delle proprie competenze, pari opportunità e non discriminazione nell’accesso a istruzione, istruzione superiore, formazione professionale, inserimento lavorativo, percorsi di carriera, retribuzione e servizi per l’impiego.

Per prevenire discriminazioni, la legge promuove l’integrazione tra politiche educative, scolastiche, formative, sociali e sanitarie, nonché attività di educazione ai diritti umani e percorsi di inserimento e integrazione sociale per persone discriminate o a rischio di esclusione. I codici di comportamento dei dipendenti regionali devono conformarsi a tali principi.

Sanità, politiche sociali e diritti delle unioni civili registrate

Nella programmazione e gestione dei servizi sanitari e sociali, la Regione deve attuare i principi della legge.

I componenti di un’unione civile registrata hanno diritto ad accedere alle strutture di ricovero e cura senza ulteriori formalità per esigenze assistenziali e psicologiche; gli operatori devono riferirsi a ciascuno di essi per le comunicazioni e le disposizioni di legge relative allo stato di salute. I regolamenti delle strutture devono essere adeguati a tali previsioni.

La qualità di componente dell’unione civile registrata si dichiara con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, senza scadenza, revocabile con analoga dichiarazione. Le aziende sanitarie provinciali devono inoltre garantire informazione, assistenza, consulenza e sostegno per rimuovere ostacoli alla libera espressione dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere.

Comunicazione istituzionale, cultura e ruolo delle Consigliere di parità

La Regione e gli enti locali devono usare, nelle comunicazioni istituzionali, modelli e linguaggi rispettosi dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale, contrastando ogni forma di discriminazione.

Sono inoltre favorite produzioni culturali ed eventi e forme di socializzazione aperti alle diverse realtà esistenziali.

Le Consigliere di Parità estendono la propria attività anche ai casi di discriminazione per orientamento sessuale o identità di genere, ricevendo e valutando segnalazioni di persone, istituzioni, associazioni e ONG impegnate nella promozione della parità di trattamento.

Accesso ai servizi e diritto all’abitazione

La Regione opera per garantire trasparenza e parità di accesso ai servizi pubblici e privati, vietando che le prestazioni siano negate o rese in modo deteriore per ragioni legate a orientamento sessuale o identità di genere.

In materia abitativa, la Regione persegue il riconoscimento del diritto all’abitazione delle singole persone e delle famiglie e la rimozione delle cause di disuguaglianza e disagio, secondo la disciplina sull’edilizia residenziale sociale.

Regime finanziario

L’attuazione della legge deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Decorrenza e applicabilità

La legge entra in vigore secondo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Non prevede un termine finale di efficacia; restano però centrali i termini attuativi iniziali di 90 giorni per il regolamento sul registro e di 6 mesi per l’adeguamento dei regolamenti comunali.

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