Cassazione Penale, Sentenza n. 16596/2026 del 08/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la rideterminazione della pena operata dalla Corte di appello in relazione agli aumenti per continuazione. Leto e Gigante hanno dedotto vizio di motivazione circa il calcolo degli aumenti conseguenti al riconoscimento delle attenuanti generiche per i reati satellite; Penza ha denunciato l'errata quantificazione dell'aumento per la continuazione con la sentenza n. 537/2017 e l'omessa valutazione di un pregresso riconoscimento della continuazione tra i reati già giudicati con le sentenze n. 537/2017 e n. 35/2020. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'annullamento con rinvio per Penza e l'inammissibilità dei ricorsi di Leto e Gigante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi di Leto e Gigante aspecifici e inammissibili, ritenendo che la Corte di appello avesse motivato correttamente la mitigazione sanzionatoria e la quantificazione degli aumenti per i reati satellite in rapporto al delitto piu' grave (associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990) e ai criteri di cui all'art. 133 c.p. Quanto a Penza, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai punti relativi alla quantificazione dell'aumento per la continuazione con la sentenza n. 537/2017 (per violazione del divieto di reformatio in peius, essendosi fissato un aumento superiore a quello precedentemente stabilito dal giudice dell'esecuzione) e alla mancata considerazione del pregresso riconoscimento della continuazione tra le sentenze 537/2017 e 35/2020 (richiamando la regola della transitività della continuazione). La sentenza e' annullata con rinvio per nuovo giudizio su tali questioni.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Il delitto associativo e' stato individuato come il piu' grave fatto posto a base del nuovo computo e ha costituito il riferimento per riconoscere l'equivalenza delle attenuanti generiche e la conseguente mitigazione delle pene per i reati satellite
art. 133 cod. pen.
I criteri di determinazione della pena (concretezza, personalita', gravita' del fatto) sono stati richiamati come fondamento della ponderazione della mitigazione sanzionatoria e della motivazione sulla quantificazione degli aumenti
Principio del divieto di reformatio in peius
Richiamato implicitamente e applicato: la Corte non poteva, nella rideterminazione, aggravare la posizione dell'imputato rispetto a quanto gia' stabilito da precedente provvedimento esecutivo (ordinanza del giudice dell'esecuzione)
Sentenza n. 25273 del 11 aprile 2024 (Rv. 286681-01)
Sentenza n. 25273/2024 (Rv. 286681-01)
Decisione della Cassazione che precedentemente aveva annullato con rinvio la sentenza della Corte d'appello su punti rilevanti; la Corte di appello si e' attenuta al dictum di tale pronuncia nella nuova valutazione
Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019 (Scanferia)
Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019
Richiamata in tema di modalita' di computo degli aumenti per continuazione: quando esiste un pregresso riconoscimento di continuazione occorre operare autonomi aumenti per ogni reato satellite, anche se gia' riuniti
Sez. 1, n. 43880 del 09/09/2022 (Piscopo)
Sez. 1, n. 43880 del 09/09/2022
Richiamata in relazione alla proprieta' transitiva della continuazione e alla necessità di scorporare aumenti per reati gia' riconosciuti in precedenza
Massime di principio
- Un giudice che ridetermina la pena in presenza di continuazione deve indicare chiaramente il delitto piu' grave, la pena base e giustificare separatamente gli aumenti per ciascun reato satellite, mostrando la ponderazione rispetto ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche puo' giustificare una mitigazione complessiva, ma non legittima motivazioni vaghe: la quantificazione degli aumenti deve risultare logica, congrua e motivata per ciascun reato satellite.
- Non e' consentito aggravare la posizione dell'imputato rispetto a precedenti provvedimenti esecutivi (divieto di reformatio in peius); la Corte deve rispettare eventuali determinazioni gia' operate dal giudice dell'esecuzione.
- Se e' stato gia' riconosciuto in precedenza un vincolo di continuazione tra determinati reati, il principio di transitivita' impone di considerare quegli aumenti gia' operati e, se necessario, di scorporare autonomi aumenti per ciascun reato satellite nel nuovo computo.
- I ricorsi per cassazione devono essere specifici: censure aspecifiche o generiche sulla quantificazione della pena possono essere dichiarate inammissibili.
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