L.R. Lazio 16/2025
Servizio volontario di vigilanza ecologica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Regione il servizio volontario di vigilanza ecologica svolto da Guardie ecologiche volontarie aderenti a enti del Terzo settore, ne disciplina attività, organizzazione, requisiti, doveri, sospensione/revoca e contributi regionali. Sono previste modifiche a leggi regionali previgenti e copertura finanziaria per il 2026 e 2027, con stanziamenti dedicati.
Servizio volontario di vigilanza ecologica (GEV)
Servizio volontario di vigilanza ecologica
La legge istituisce nella Regione il servizio volontario di vigilanza ecologica, affidato a Guardie ecologiche volontarie (GEV) aderenti a enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Il provvedimento disciplina finalità, attività, organizzazione, requisiti, nomina, doveri, controlli e sostegno finanziario del servizio.
Finalità e natura del servizio
La Regione riconosce il ruolo del volontariato per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ambientale e favorisce la partecipazione alle attività di tutela. Il servizio è svolto a titolo gratuito e non costituisce rapporto di pubblico impiego né lavoro subordinato o autonomo; inoltre non sostituisce l’attività di vigilanza degli organismi istituzionalmente preposti.
Attività affidate alle GEV
Le GEV svolgono funzioni di:
- vigilanza sullo stato di conservazione dell’ambiente, per prevenire e accertare violazioni della normativa regionale ambientale che costituiscono illeciti amministrativi e per effettuare segnalazioni alle autorità competenti;
- informazione dei cittadini sulla normativa regionale di tutela ambientale e sui comportamenti idonei;
- partecipazione a programmi di informazione e sensibilizzazione ambientale nelle scuole;
- collaborazione con le autorità competenti in caso di emergenze o disastri ambientali;
- collaborazione nella raccolta di dati, informazioni e attività di monitoraggio ambientale.
Organizzazione e ambito territoriale
La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento per garantire lo svolgimento unitario del servizio sul territorio regionale. Possono avvalersi delle GEV:
- i soggetti gestori di aree naturali protette regionali, monumenti naturali e siti della Rete Natura 2000;
- gli enti esponenziali delle collettività titolari di diritti di uso civico e proprietà collettiva;
- gli enti locali, anche in forma associata e su aree territoriali omogenee.
Tali soggetti stipulano convenzioni con gli enti del Terzo settore a cui aderiscono le GEV per lo svolgimento del servizio nei rispettivi territori di competenza.
Competenze regionali e regolamenti attuativi
La Regione definisce gli aspetti essenziali del sistema e adotta, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, uno o più regolamenti di attuazione e integrazione per disciplinare, tra l’altro:
- gli ambiti di vigilanza;
- i requisiti aggiuntivi di accesso ai corsi;
- l’organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento obbligatorio;
- materie, durata ed esami;
- l’elenco degli idonei;
- la nomina delle GEV e il registro regionale;
- distintivo e tesserino;
- linee guida organizzative e per i programmi di attività;
- modulistica per l’accertamento degli illeciti;
- schemi tipo di convenzione;
- criteri di concessione e riparto dei contributi;
- criteri di composizione e funzionamento della commissione regionale.
La partecipazione alla commissione regionale è gratuita, senza compensi, indennità o rimborsi.
Funzioni degli enti che si avvalgono delle GEV
Gli enti che utilizzano le GEV:
- selezionano gli enti del Terzo settore e stipulano le convenzioni, trasmettendole alla struttura regionale competente;
- presentano ogni anno la relazione sulle attività svolte nell’anno precedente, con l’elenco delle GEV operative e il programma delle attività per l’esercizio successivo, con la relativa richiesta di contributi.
Funzioni degli enti del Terzo settore aderenti
Gli enti ai quali aderiscono le GEV:
- iscrivono gli aspiranti ai corsi di formazione;
- stipulano le convenzioni con gli enti utilizzatori e mettono a disposizione gli associati idonei;
- richiedono la nomina regionale delle GEV;
- iscrivono le GEV ai corsi di aggiornamento;
- comunicano la perdita dei requisiti agli enti utilizzatori.
Requisiti, formazione ed esame per la qualifica di GEV
Per l’ammissione ai corsi di formazione sono richiesti:
- maggiore età;
- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea;
- assenza di condanne penali definitive;
- assenza di carichi pendenti;
- assenza di sanzioni amministrative per violazioni della normativa ambientale;
- ulteriori requisiti stabiliti dal regolamento regionale.
Al termine dei corsi è previsto un esame davanti a una commissione regionale nominata dalla direzione regionale competente. Superato l’esame, il Presidente della Regione nomina con decreto le GEV sulla base della convenzione, indicando l’ambito territoriale e la normativa oggetto della vigilanza.
Le GEV operano nel territorio definito dall’ente che se ne avvale; nell’esercizio delle funzioni sono pubblici ufficiali e accertano le sanzioni amministrative secondo la disciplina regionale in materia.
Doveri, limiti e incompatibilità operative
Le GEV devono:
- svolgere il numero minimo di ore mensili assegnato;
- attenersi a ordini di servizio, orari e località indicati;
- agire con prudenza, diligenza e perizia;
- mantenere correttezza e cortesia verso i cittadini;
- compilare con chiarezza i formulari e i rapporti di servizio;
- esibire distintivo e tesserino;
- usare con cura mezzi e attrezzature;
- partecipare ai corsi di aggiornamento obbligatori.
Durante le giornate di servizio, nell’ambito territoriale di competenza, è vietato a loro cacciare, pescare o raccogliere prodotti del sottobosco.
Sospensione, revoca, dimissioni e decadenza
La sospensione dal servizio, per un massimo di 6 mesi, può essere proposta in caso di irregolarità o violazioni nello svolgimento dei compiti. La revoca della nomina e la cancellazione dagli elenchi regionali possono essere proposte nei casi di:
- persistente e accertata inattività non giustificata;
- reiterate violazioni dei doveri che abbiano comportato almeno due sospensioni.
I procedimenti devono rispettare il contraddittorio e il diritto alla difesa tecnica. Il provvedimento di sospensione o revoca è notificato immediatamente alla persona interessata, all’ente utilizzatore e all’ente di appartenenza.
In caso di dimissioni, revoca o decadenza, la GEV restituisce tesserino, distintivo e gli eventuali mezzi o attrezzature in dotazione.
Contributi regionali e programmazione finanziaria
La Giunta regionale approva ogni anno il programma di riparto delle risorse destinate, su richiesta, ai soggetti che si avvalgono delle GEV. Il programma definisce anche ambiti, obiettivi, priorità annuali e criteri di concessione e riparto dei contributi, nel rispetto del regolamento attuativo.
È inoltre prevista una relazione annuale sugli effetti finanziari, con indicazione di obiettivi programmati, risorse impiegate o disponibili e tipologia e numero dei beneficiari dei contributi concessi.
Modifiche legislative e abrogazioni
La legge sostituisce, in due leggi regionali previgenti, il riferimento agli “ispettorati ecologici onorari” con quello alle “guardie ecologiche volontarie”. Inoltre abroga i commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 7 della legge regionale 19 settembre 1974, n. 61.
Copertura finanziaria
Per gli oneri derivanti dalla legge è istituito un fondo regionale specifico nella missione 09, programma 02, con stanziamento di:
- euro 300.000,00 per il 2026;
- euro 450.000,00 per il 2027.
La copertura deriva dalla riduzione del fondo speciale del bilancio regionale 2025-2027. Per le annualità successive al 2027, la copertura è demandata agli stanziamenti autorizzati con la legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
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