L.R. Lazio 17/2025
Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio n. 17 del 30 settembre 2025 riconosce debiti fuori bilancio per sentenze esecutive per 1.354.865,76 euro, con copertura a carico di fondi di bilancio 2025. Inoltre stanzia 72.637.625,81 euro dal 2026 al 2030 per il cofinanziamento regionale degli interventi del piano straordinario per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani. Vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul BUR.
Debiti fuori bilancio e cofinanziamento per la riqualificazione sanitaria nei grandi centri urbani nel Lazio
Debiti fuori bilancio e cofinanziamento per la riqualificazione sanitaria nei grandi centri urbani
La legge regionale del Lazio disciplina, da un lato, il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e, dall’altro, il cofinanziamento regionale di interventi sanitari inseriti nel piano straordinario per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani. La disciplina produce effetti nel territorio della Regione Lazio.
Riconoscimento dei debiti fuori bilancio
La Regione Lazio riconosce la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011. L’importo complessivo riconosciuto è pari a 1.354.865,76 euro ed è riferito ai debiti elencati nella tabella A allegata alla legge.
Copertura finanziaria dei debiti riconosciuti
Gli oneri derivanti dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio, quantificati in 1.354.865,76 euro per l’anno 2025, sono coperti tramite più fonti di finanziamento:
- 27.908,01 euro mediante integrazione del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, con corrispondente riduzione del fondo rischi per spese legate al contenzioso nel bilancio regionale 2025-2027;
- 462.342,11 euro complessivi mediante integrazione del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 e del programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, attingendo alle risorse accantonate nel risultato di amministrazione di cui all’allegato T della deliberazione della Giunta regionale n. 204 del 3 aprile 2025, sempre in relazione al fondo rischi per il contenzioso;
- 864.615,64 euro a valere sulle risorse del programma 01 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” della missione 13, sul fondo rischi iscritto nella contabilità della Gestione sanitaria accentrata.
Successivamente all’attuazione dei profili finanziari, le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti riconosciuti, nel rispetto dell’articolo 73, comma 4, del d.lgs. 118/2011 e dell’articolo 25, comma 2, lettera d), della legge regionale 11/2020.
Cofinanziamento regionale del piano straordinario sanitario
Per consentire la realizzazione degli interventi del piano straordinario per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani, la legge istituisce nel bilancio regionale una specifica voce di spesa nel programma 05 “Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 2 “Spese in conto capitale”. Lo stanziamento complessivo è pari a 72.637.625,81 euro per il periodo 2026-2030.
Riparto temporale e copertura del cofinanziamento
Lo stanziamento pluriennale è così ripartito:
- 10.000.000,00 euro per il 2026;
- 10.000.000,00 euro per il 2027;
- 19.648.140,43 euro per il 2028;
- 17.931.890,43 euro per il 2029;
- 15.057.594,95 euro per il 2030.
La copertura è assicurata, per il 2026 e il 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027 nel fondo speciale della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi”, titolo 2. Per gli anni dal 2028 al 2030, la copertura avviene a valere sugli stanziamenti autorizzati dalle leggi di bilancio di previsione finanziario.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Obsolescenza
L’atto non risulta deprecato: contiene una disciplina finanziaria e programmatoria ancora attuale, con effetti su esercizi futuri e con riconoscimento di debiti e stanziamenti pluriennali non esauriti.
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