Messaggio numero 2540 del 03-08-2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che le dimissioni rassegnate da lavoratrici o lavoratori vittime di atti persecutori o violenza di genere possono integrare la giusta causa e consentire l’accesso alla NASpI, ma solo se sussistono concreti, oggettivi e documentati elementi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.
NASpI e dimissioni per giusta causa in caso di violenza di genere o atti persecutori
NASpI, giusta causa e violenza di genere
Il documento analizza i presupposti per il riconoscimento della NASpI in caso di dimissioni per giusta causa, con particolare attenzione alle ipotesi in cui il recesso sia determinato da atti persecutori o forme di violenza di genere. L’impostazione seguita è quella di ricondurre tali situazioni, in presenza di specifici requisiti fattuali, nell’ambito della cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Quadro normativo di riferimento
L’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 prevede l’accesso alla NASpI in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, includendo espressamente anche le dimissioni per giusta causa. Il fondamento civilistico è individuato nell’articolo 2119 del codice civile, secondo cui il recesso è giustificato quando si verifica una causa che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto.
Orientamento della Corte Costituzionale e della Cassazione
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 269 del 17-24 giugno 2002, ha affermato che, in presenza di una condizione di improseguibilità del rapporto, anche un atto formalmente riconducibile alle dimissioni del lavoratore può essere considerato non volontario, poiché ascrivibile al comportamento di un altro soggetto; in tal caso lo stato di disoccupazione va ritenuto involontario ai sensi dell’articolo 38 della Costituzione.
La giurisprudenza di legittimità viene richiamata per ribadire che la giusta causa può derivare sia da un gravissimo inadempimento sia da altra causa oggettivamente idonea a ledere il vincolo fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11051 del 28 maggio 2015, ha precisato che la causa impeditiva della prosecuzione del rapporto deve presentare caratteristiche di obiettiva gravità e non può dipendere dalla sola valutazione soggettiva del lavoratore; ha inoltre riconosciuto che tale incompatibilità può derivare anche da sopravvenute condizioni di salute, indipendentemente da un inadempimento del datore o di terzi.
Fattispecie già riconosciute e ruolo della giurisprudenza
Poiché la sussistenza della giusta causa deve essere valutata dal giudice, le ipotesi che oggi possono legittimare l’accesso alla NASpI sono state in parte individuate dalla giurisprudenza consolidata e, solo in casi specifici, da norme di legge richiamate nelle circolari n. 97 del 4 giugno 2003, n. 163 del 20 ottobre 2003 e n. 21 del 10 febbraio 2023.
Valutazione delle dimissioni per atti persecutori o violenza di genere
L’Istituto ha sottoposto al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il caso delle dimissioni di lavoratrici vittime di atti persecutori, costrette a lasciare il lavoro per tutelare il bene supremo della vita. Il Ministero ha osservato che l’interpretazione della Cassazione è coerente con la ratio dell’articolo 2119 c.c., che tutela chi perde incolpevolmente l’occupazione, senza limitare l’analisi ai soli fatti strettamente interni al luogo di lavoro.
Nel parere ministeriale viene richiamata anche la raccomandazione Rec (2002)5 del 30 aprile 2002 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, che invita gli Stati membri a rafforzare politiche di prevenzione, protezione, sostegno e assistenza alle vittime di violenza contro le donne, oltre a migliorare l’adeguamento delle discipline penale e civile e la formazione degli operatori.
Condizioni per il riconoscimento della giusta causa
In base all’orientamento condiviso con il Ministero, atti persecutori o violenze di genere, anche se provenienti da soggetti estranei all’ambiente professionale, possono in linea di principio integrare una situazione di oggettiva impossibilità della prosecuzione del rapporto di lavoro richiesta dall’articolo 2119 c.c. e quindi costituire presupposto per la NASpI.
Tuttavia, il documento precisa che non è sufficiente la mera esistenza di tali fatti in astratto. Ai fini del riconoscimento della prestazione occorrono situazioni concrete, chiare, oggettive e documentate, idonee a dimostrare che:
- le condotte abbiano inciso sul generale equilibrio psicofisico della vittima al punto da rendere impossibile lo svolgimento dell’attività lavorativa;
- vi sia una stretta correlazione con le normali abitudini della vittima connesse al lavoro, come ad esempio persistenti atti persecutori o molestie lungo il percorso abituale per recarsi al lavoro.
Effetti sulla cessazione del rapporto
Quando le condotte persecutorie impediscono alla lavoratrice o al lavoratore di recarsi al lavoro in condizioni di sicurezza, la cessazione non può essere considerata una libera scelta, ma un recesso necessitato per la tutela dell’incolumità personale. In tale prospettiva, le dimissioni sono qualificabili come giusta causa per fatto del terzo, in coerenza con i principi affermati dalla Corte Costituzionale n. 269/2002.
Conclusione operativa
Per le fattispecie considerate, l’accesso alla NASpI dipende dalla verifica in concreto dei presupposti sopra descritti e, in particolare, dalla sussistenza di un collegamento funzionale tra violenze subite e rapporto di lavoro. Il riconoscimento della tutela richiede quindi una rigorosa valutazione delle prove e della documentazione disponibile, al fine di accertare l’effettiva oggettiva impossibilità di proseguire il rapporto.
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