Messaggio numero 2518 del 29-07-2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni operative, contributive e contabili per l’esonero del 100% dei contributi previdenziali previsto dall’art. 4 del D.L. 62/2026 per le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026, con limiti, modalità di domanda, esposizione Uniemens e gestione delle incompatibilità con altri incentivi.
Incentivo alla stabilizzazione 2026 per trasformazioni da tempo determinato a indeterminato
Incentivo alla stabilizzazione 2026
La circolare disciplina l’esonero contributivo del 100% introdotto dall’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, per le trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026. La misura riguarda giovani che, alla data della trasformazione, non abbiano compiuto 35 anni e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.
Ambito di applicazione e condizioni di accesso
Per fruire legittimamente dell’esonero, le trasformazioni devono rispettare condizioni precise:
- devono essere effettuate nel periodo 1° agosto 2026 - 31 dicembre 2026;
- devono riguardare rapporti a tempo determinato instaurati senza soluzione di continuità;
- il rapporto originario a termine deve essere stato instaurato entro e non oltre il 30 aprile 2026;
- la durata effettiva del rapporto a tempo determinato da trasformare non deve essere superiore a 12 mesi;
- ai fini del calcolo della durata, si considera unitariamente il rapporto anche in presenza di una o più proroghe.
La misura è qualificata come “Incentivo alla stabilizzazione”.
Presentazione della domanda e gestione dell’istanza
Dal momento della pubblicazione del messaggio è possibile presentare la domanda di esonero per trasformazioni già effettuate o da effettuarsi dal 1° agosto 2026. L’istanza va presentata sul sito INPS, nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi decreto Lavoro 2026 – Articolo 4 - ESTA”, tramite identità digitale SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3 o CNS.
Se la domanda riguarda una trasformazione già effettuata e contiene la relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS comunica l’accoglimento direttamente nel modulo telematico e riconosce l’importo spettante. Se invece l’istanza è presentata prima della trasformazione, l’Istituto:
- calcola l’ammontare del beneficio;
- accantona preventivamente le risorse;
- invia una comunicazione al datore di lavoro o all’intermediario via PEC, o via e-mail se la PEC non è disponibile, e una notifica nell’area MyINPS;
- invita a effettuare la trasformazione e a trasmettere la comunicazione obbligatoria entro 10 giorni, termine perentorio.
L’INPS verifica quotidianamente l’archivio delle comunicazioni obbligatorie per accertare l’avvenuto invio della Unilav/Unisomm e accoglie la richiesta solo in presenza di tale comunicazione.
Rapporto con il contributo addizionale sui contratti a termine
La circolare precisa che, nei casi di trasformazione di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato o di stabilizzazione entro sei mesi dalla scadenza, continua ad applicarsi l’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con conseguente restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell’1,40% previsto dal comma 28 del medesimo articolo.
Esposizione Uniemens per datori di lavoro del settore privato
Per i datori di lavoro autorizzati, l’esonero va esposto nel flusso Uniemens a partire dalla competenza agosto 2026, nel limite massimo di 500 euro mensili per lavoratore.
Nella sezione del flusso devono essere valorizzati gli elementi previsti con:
- codice “ESTA”, con significato di “Esonero contributivo stabilizzazione 2026 - articolo 4, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
- numero di protocollo della domanda telematica;
- attributo “PROTOCOLLO”;
- anno/mese di riferimento del conguaglio;
- importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese, da indicare solo per periodi arretrati diversi dal periodo di competenza della denuncia;
- importo conguagliato relativo alla specifica competenza.
Per le agenzie di somministrazione, relativamente ai lavoratori assunti per essere impiegati presso l’impresa utilizzatrice, oltre ai dati della domanda e al relativo attributo, deve essere esposto un ulteriore elemento con la matricola aziendale o il codice fiscale e l’attributo corrispondente “MATRICOLA_AZIENDA”, “CF_PERS_FIS” o “CF_PERS_GIU”.
I dati esposti vengono riportati nel DM2013 virtuale con i codici:
- “L651” per il conguaglio del periodo corrente;
- “L652” per gli arretrati.
La sezione deve essere ripetuta per ciascun mese di arretrato. Il recupero dei mesi pregressi, dal mese di trasformazione fino al mese precedente quello di esposizione del mese corrente, può essere effettuato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza agosto, settembre e ottobre 2026.
Incompatibilità con altri incentivi e restituzioni
Se il datore di lavoro sta già fruendo di altri incentivi non cumulabili e intende utilizzare l’esonero in esame, deve restituire l’agevolazione già fruita tramite flussi regolarizzativi, senza aggravio di sanzioni civili.
Con riferimento all’esonero giovani “under 30” della legge di Bilancio 2018, se per la trasformazione effettuata dal 1° agosto 2026 il datore di lavoro sta già beneficiando dell’agevolazione al 50% c.d. incentivo GECO e intende accedere al nuovo esonero al 100%, deve:
- restituire la prima agevolazione;
- applicare il nuovo esonero, ove ne ricorrano i presupposti.
Per la restituzione del GECO, secondo le indicazioni del messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021, devono essere valorizzati:
- il codice causale “M472”, con significato di “Restituzione esonero legge n. 205/2017 (GECO)”;
- l’importo da restituire.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio ma hanno sospeso o cessato l’attività devono utilizzare la procedura di regolarizzazione Uniemens/vig.
Esposizione Uniemens per lavoratori iscritti alla Gestione dipendenti pubblici
Per i datori di lavoro privati che occupano lavoratori iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, l’esonero va esposto a partire dalla competenza agosto 2026 nella sezione Uniemens dedicata, secondo le consuete modalità, indicando l’elemento della gestione pensionistica con la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.
Per il beneficio deve essere compilato l’elemento relativo allo sgravio con:
- anno di riferimento;
- mese di riferimento;
- valore “79”, con significato di “Esonero contributivo stabilizzazione 2026 - articolo 4, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
- importo del contributo oggetto dello sgravio.
Il recupero delle quote relative ai mesi da agosto 2026 al mese precedente quello di esposizione del mese corrente deve avvenire esclusivamente nei flussi di competenza agosto, settembre e ottobre 2026.
Se il datore di lavoro beneficia di altri incentivi incompatibili e intende accedere alla misura in esame, deve restituire l’agevolazione precedente tramite l’invio, per ciascun mese, dell’elemento V1 Causale 5, senza aggravio di sanzioni civili e con esclusione dell’importo dello sgravio già dichiarato.
Se il medesimo rapporto di lavoro è già agevolato al 50% con l’esonero giovani “under 30” e il datore di lavoro vuole passare al nuovo esonero al 100%, deve trasmettere appositi elementi V1 Causale 5 in sostituzione di ciascun mese già indicato con il precedente codice di recupero. In tal caso:
- non deve essere effettuato alcun recupero del pregresso nelle denunce di competenza;
- nell’elemento “E0” deve essere dichiarato esclusivamente l’esonero corrispondente al mese di denuncia.
Le agevolazioni riguardano solo la contribuzione dovuta ai fini pensionistici e non si applicano alla pubblica amministrazione, individuata secondo l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Esposizione Uniemens per datori di lavoro agricoli
Per i datori di lavoro agricoli autorizzati, l’esonero va esposto dal periodo di competenza agosto 2026 con:
- codice “Y”;
- codice agevolazione “S1”, con significato di “Esonero contributivo stabilizzazione 2026 - articolo 4 D.L. 30 aprile 2026, n. 62”.
Per gli arretrati, sui lavoratori già indicati con “S1” devono essere valorizzati:
- codice “Y”;
- codice agevolazione “S2”, con significato di “Arretrati Esonero contributivo stabilizzazione 2026 - articolo 4, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
- importo del recupero spettante, riferito alla totalità dei periodi pregressi.
Il codice “S2” può essere utilizzato esclusivamente nella competenza del mese di ottobre 2026, se inviata entro il 4° periodo di trasmissione 2026, cioè dal 1° novembre 2026 al 28 febbraio 2027.
La misura non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente; di conseguenza, il flusso Uniemens viene scartato se, per lo stesso lavoratore beneficiario, sono indicati anche altri incentivi incompatibili e/o i codici relativi alle zone tariffarie agevolate.
In fase di trasmissione, l’Istituto verifica la coerenza delle agevolazioni dichiarate con le autorizzazioni rilasciate. I datori di lavoro agricoli possono controllare l’attribuzione dei codici nelle sezioni “Codici Autorizzazione” e “Lavoratori Agevolati” del Cassetto Previdenziale del Contribuente.
Istruzioni contabili e conti istituiti
Per la rilevazione contabile dell’esonero, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAW, viene istituito il conto:
- GAW37208, relativo all’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali per le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026 riguardanti giovani under 35 mai occupati a tempo indeterminato.
Al conto GAW37208 vanno imputate le somme conguagliate e riportate nel DM2013 virtuale con i codici “L651” e “L652”, rispettivamente per il periodo corrente e per gli arretrati.
Lo stesso conto è utilizzato anche per:
- l’esonero spettante ai datori di lavoro iscritti alla Gestione dipendenti pubblici che utilizzano il flusso Uniemens con codice “79”;
- la rilevazione contabile delle somme conguagliate dai datori di lavoro agricoli con i codici “S1” e “S2”.
Per la rilevazione contabile delle somme restituite per la restituzione dell’incentivo GECO, riportate nel DM2013 virtuale con il codice “M472”, viene utilizzato il conto GAW24341.
I rapporti finanziari con lo Stato per il rimborso degli oneri saranno tenuti dalla Direzione generale secondo le modalità ordinarie. È allegata la variazione al piano dei conti.
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