Cassazione Penale, Sentenza n. 24696/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cutugno era stato condannato per concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale relativa alla F.lli Levi S.a.s.: la socia accomandataria Zullo Concetta aveva ceduto il 30/04/2018 beni aziendali a Cutugno senza corrispettivo e l'impresa cessionaria aveva di fatto occupato locali e attività della fallita. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi principali: (1) travisamento della prova e vizio di motivazione sostenendo che la cessione fosse provata solo da un'annotazione sul registro IVA e non dalla fattura, che i beni non erano parte del patrimonio societario (erano concessi in uso, inamovibili o privi di valore) e che risultava anzi un credito di €10.000 a favore della fallita; (2) violazione dell'art. 219 l. fall., chiedendo il riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del danno in relazione all'irrilevanza del valore dei beni e al mancato effetto sulla massa attiva disponibile per il riparto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendolo infondato: la proprietà dei beni è stata ritenuta adeguatamente provata da annotazioni nel registro IVA, dalle dichiarazioni rese in procedura concorsuale e dalla circostanza che la società fu sciolta e cancellata poco dopo la cessione (elementi indicativi di funzionalizzazione fraudolenta della cessione). Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte territoriale non ha valutato l'attenuante di cui all'art. 219 l. fall. rapportando il valore dei beni distratti alla massa attiva disponibile per il riparto; pertanto la sentenza è annullata limitatamente al diniego dell'attenuante e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello per riesaminare esclusivamente la questione dell'attenuante in conformità ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 219 legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)
L'attenuante della "levità del danno" va valutata con riferimento alla diminuzione patrimoniale globale cagionata ai creditori nella massa attiva disponibile per il riparto, non con riferimento al singolo credito o all'entità del passivo.
art. 611 cod. proc. pen. (richiamato nella versione dopo d.lgs. n. 150/2022)
Consente il trattamento del ricorso senza intervento delle parti secondo la riforma; qui il ricorso è stato trattato senza partecipazione delle parti.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione dei motivi nel ricorso; il ricorso di Cutugno è stato formulato nei limiti strettamente necessari.
Giurisprudenza sulla censura per travisamento della prova (principi consolidati)
Per lamentare travisamento della prova in Cassazione occorre: a) indicare l'atto processuale richiamato; b) specificare l'elemento fattuale/dato probatorio incompatibile con la motivazione; c) dare prova della verità dell'elemento invocato e dell'esistenza dell'atto; d) spiegare come l'atto comprometta decisivamente la coerenza della motivazione. La Corte ha ritenuto il ricorso carente rispetto a questi requisiti.
Massime di principio
- La prova della proprietà di beni aziendali può essere desunta anche da annotazioni contabili (es. registro IVA) e dalle dichiarazioni rese in procedura concorsuale: non è sempre necessario il rinvenimento materiale della fattura purché le emergenze probatorie siano convergenti.
- Una cessione di beni a un congiunto e la rapida cancellazione della società cedente subito dopo la cessione costituiscono indizi rilevanti di funzionalizzazione fraudolenta e possono consolidare la responsabilità per bancarotta fraudolenta.
- Le doglianze in Cassazione per travisamento della prova devono essere puntuali e documentate: indicare genericamente atti o allegati non è sufficiente; bisogna mostrare quale elemento probatorio è stato ignorato e perché ciò invalida logicamente la motivazione.
- Ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 219 l. fall., il giudice deve quantificare l'effetto complessivo della distrazione sulla massa attiva disponibile per il riparto (diminuzione globale), non limitarsi a valutare il valore nominale dei beni o il rapporto con singoli creditori.
- In casi simili la Corte di legittimità può annullare solo in parte una sentenza (ad es. limitatamente al rigetto di un'attenuante) e disporre il rinvio ad altra sezione per una valutazione conforme ai principi richiamati.
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