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Sentenza

Sentenza n. 1119/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501788

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, che aveva ordinato al Ministero di accreditare euro 1.500,00 sulla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza dopo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 64 del 30 gennaio 2024, non impugnata e notificata al Ministero il 7 febbraio 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero a costituire in favore della docente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditarvi complessivi euro 1.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, nonché a rifondere le spese del giudizio. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha chiesto l'esatta e integrale esecuzione del giudicato entro 60 giorni, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese della procedura. Il Ministero, pur ritualmente informato, non si è costituito né ha dimostrato l'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, accertando il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge. Ha inoltre affermato che una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando contenga un obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché l'amministrazione non ha fornito alcuna prova dell'adempimento. Il Ministero è stato quindi ordinato ad accreditare, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, euro 1.500,00 sul portafoglio Carta del docente della ricorrente, per le finalità formative previste dalla legge. È stato nominato sin d'ora, per l'eventuale persistente inottemperanza, il Direttore della Direzione generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega; il commissario dovrà attivarsi su istanza della ricorrente dopo la scadenza infruttuosa del termine e provvedere entro ulteriori 60 giorni. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente l'azione di ottemperanza anche per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando riguardino un obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso quale presupposto di ammissibilità dell'ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Individua la finalità della Carta elettronica del docente, sulla quale il Ministero è stato ordinato ad accreditare la somma riconosciuta dal giudicato.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016

    Disciplinano modalità e funzionalità della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, richiamate dal titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga a una pubblica amministrazione uno specifico obbligo di conformarsi al giudicato.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, devono risultare il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto agli obblighi specificamente imposti dal giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione della statuizione entro un termine determinato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza della parte dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all'amministrazione, per assicurare l'effettività dell'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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